Validità della notifica al difensore in caso di elezione di domicilio dell’imputato

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Avv. Marco Trasacco | In caso di dichiarazione o elezione di domicilio, affinché si possa procedere alla notificazione dell’atto al difensore ex articolo 161, comma 4, del Cpp, per l'”impossibilità” della notifica al domicilio dichiarato o eletto, è pur vero che non occorre alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato e che anzi è a tal fine sufficiente anche la temporanea assenza dell’imputato nel luogo indicato (cfr. sezioni Unite, 22 giugno 2017, Tuppi), ma è comunque necessario che nella relata l’ufficiale giudiziario non si limiti ad attestare il mancato rinvenimento dell’imputato-destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, dovendo piuttosto dare conto, nella relata, la rappresentazione della causa che abbia dato luogo all’impossibilità della notificazione, integrandosi altrimenti la nullità della notificazione (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 3993).

Il fatto che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dagli artt. 161, comma quarto, e 157, comma ottavo-bis, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza – rectius dal trasferimento temporaneo dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore e che non sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità – non significa che debba essere omesso ogni accertamento in ordine alla causa che dà luogo all’impossibilità e che di tale accertamento non si debba dare, quanto meno, un minino conto nella relazione.

Ai fini dell’integrazione dell’impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere trovato l’imputato, ma occorre un “quid pluris” concretantesi in un accertamento che l’ufficiale giudiziario deve eseguire “in loco” e solo a seguito del quale, ove l’elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l’imputato risulti essersi trasferito altrove – definitivamente o in via momentanea poco rileva – è possibile attivare la seconda fase della procedura notificatoria di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4 ossia la notifica presso il difensore.

Non occorre cioè procedere alla verifica di vera e propria irreperibilità ma è pur sempre necessaria la precisa constatazione della causa di impossibilità, qualunque essa sia, anche se non definitiva, e che se ne dia compiutamente conto nella relata di notificazione, integrandosi altrimenti nullità.

La sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere –
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.E., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di
TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA RENATA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
SALZANO FRANCESCO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
Il difensore, avv. Cosimo Deleonardis ha fatto pervenire rinuncia al
mandato.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata del 22 settembre 2017 la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- ha riformato, limitatamente alla pena, ridotta da anni cinque e mesi cinque di reclusione ad anni cinque e mesi uno di reclusione, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di G.E., ed ha nel resto disatteso le altre doglianze, confermando, tra l’altro, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con le aggravanti di cui alla L.Fall., art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1.

2. Per l’annullamento della sentenza ricorre l’imputato, col patrocinio del difensore, prospettando plurime ragioni di censura, qui enunciate nei limiti imposti dall’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1 Col primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 419 c.p.p., nonchè violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, lamenta – reiterando il punto già proposto al riguardo nell’atto di appello, e che non sarebbe stato esaurientemente motivato dalla Corte, che, nel rigettarlo, si sarebbe limitata a riportare quanto già affermato al riguardo dal primo giudice allorquando la relativa eccezione veniva per la prima volta sollevata all’udienza dibattimentale, ovvero che “una volta non andata a buon fine la notifica presso il domicilio dichiarato dall’indagato, la stessa andava rinnovata mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4”-, l’omesso avviso all’imputato della fissazione dell’udienza preliminare.

2.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza di norme sostanziali e processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 517,519,520,521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, nonchè mancanza e illogicità della motivazione.

2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione alla L.Fall., art. 216 ed il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione, in particolare, per essersi dedotto in sentenza che la società avesse avuto i beni indicati in imputazione e li abbia distratti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori dalle sole emergenze dello stato passivo della procedura fallimentare, in mancanza di riscontro, cioè, in ordine all’effettivo svolgimento di un’attività edile da parte della società medesima che avesse comportato l’impiego di quel materiale con conseguenti ricavi non riportati nell’attivo.

2.4. Con il quarto motivo denuncia, assemblandoli in un unico punto, il vizio di motivazione sia in relazione all’elemento soggettivo del reato, che in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento della sentenza di primo e secondo grado e rinvio al Tribunale di Taranto. Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti in esso.

Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, è fondato, dovendosi ritenere affetta da nullità la notificazione di detto avviso. Risulta dagli atti che il tribunale, dinanzi al quale veniva sollevata l’eccezione, esaminate la documentazione afferente l’udienza preliminare del 7.11.2012 e la dichiarazione di domicilio dell’imputato, offerte in visione dal Pm, nonchè la certificazione sostitutiva con riferimento all’indirizzo dell’Elia, prodotta dalla difesa, ha rigettato l’eccezione, rilevando che l’avviso dell’udienza era stato notificato, a mezzo del servizio postale, all’imputato al domicilio dallo stesso dichiarato e risultante in atti e nel quale, peraltro, aveva già ricevuto l’avviso di conclusione indagini; indi – ha concluso il collegio – correttamente il gip all’udienza del 7.11.2012 aveva disposto procedersi a nuova notificazione del decreto di fissazione al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, una volta constato l’esito infruttuoso della notificazione (risultando il destinatario trasferito), a nulla rilevando che nelle more era stata tentata una notificazione dell’avviso all’indagato presso altro indirizzo, ovvero in via (OMISSIS), notificazione per di più non andata a buon fine, non essendo emersa la fonte di conoscenza di questo diverso domicilio. Il difensore di contro argomenta che proprio dal fatto che gli atti sia antecedenti che successivi risultassero regolarmente notificati nel domicilio dichiarato (anche lo stesso avviso di conclusione indagini e il decreto che dispone il giudizio che precedono e seguono l’udienza preliminare) doveva, in buona sostanza, inferirsi una anomalia nel procedimento di notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare, rimasto l’unico non recapitato nel domicilio dichiarato, peraltro coincidente con la residenza storica e mai mutata nel tempo del destinatario.

A parere di questo collegio, di là delle pur logiche osservazioni della difesa, trattandosi di verificare la sussistenza o meno di una nullità ai cui fini poco rileva la motivazione del provvedimento che in ordine ad essa ha deciso, quanto piuttosto il vizio in cui si è incorsi, ciò che occorre innanzitutto considerare è il motivo posto a base della omessa notificazione, indi della ritenuta impossibilità, che, come emergente dal provvedimento del tribunale e indicato dalla Corte territoriale, è consistito nel mancato rinvenimento dell’imputato-destinatario nel domicilio dichiarato. Null’altro si aggiunge al riguardo, in particolare alcun riferimento viene operato agli eventuali accertamenti svolti all’atto della notificazione, nè vi è un riferimento alla circostanza o alla fonte da cui si sarebbe dedotto il trasferimento. Indi, a ben vedere nel caso di specie si versa nell’ipotesi della nullità del procedimento di notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, non già perchè si sarebbe proceduto alla notificazione presso il difensore pur non ricorrendone i presupposti, non ricorrendo, cioè, l’impossibilità di esecuzione della stessa presso il domicilio dichiarato, ma piuttosto perchè a monte non è possibile stabilire se detta impossibilità sussisteva o meno. Ed invero, nel caso di specie non si può stabilire se si trattò di temporanea assenza, di trasferimento o altro a fronte della insufficiente formula adoperata che non rimanda a nessun ulteriore profilo minimo utile ai fini di un compiuto esame della sussistenza della causa impeditiva, presupposto ineliminabile per il passaggio alla successiva fase procedimentale di cui all’art. 161 cit., comma 4. Non emerge, invero, da quali circostanze si è tratta l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Essa può essere, ad esempio, integrata anche dalla constatata assenza dai citofoni e dalle cassette postali del nominativo dell’imputato all’indirizzo indicato, espressiva di un definitivo mutamento del reale luogo di residenza (così sez. 6, Sentenza n. 33699 del 20/06/2017 Ud. (dep. 11/07/2017) Rv. 270742); e poichè secondo i dettami della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, anche la temporanea assenza, – purchè secondo questo collegio non meramente transitoria e contingente potrebbe assumere rilievo e legittimare la notificazione al difensore, a rigore andrebbe specificato anche se trattasi di assenza per trasferimento, definitivo o meno poco rileva, o di mera assenza (peraltro nell’ipotesi di dichiarazione di domicilio, realizzandosi solo l’indicazione di un luogo per le notificazioni, va applicata la regola generale, secondo la quale esse debbono essere eseguite mediante consegna di copia dell’atto all’interessato o alle persone abilitate a riceverlo nel luogo di residenza – ovvero dichiarato). D’altronde il fatto che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4, e art. 157 c.p.p., comma 8-bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza, rectius da trasferimento temporaneo dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore (comportante cioè pur sempre un mutamento del domicilio che, di là della sua definitività o meno, – circostanza che potrebbe in ipotesi non essere ancora certa -, è già di per sè idoneo a far scattare l’obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria, così testualmente al riguardo le Sezioni Unite: ” da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale”.), e che non sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, non significa che debba essere omesso ogni accertamento in ordine alla causa che dà luogo all’impossibilità e che di tale accertamento non si debba dare, quanto meno, un minino conto nella relata (ai fini dell’integrazione dell’impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere trovato l’imputato, ma occorre un “quid pluris” concretantesi in un accertamento che l’ufficiale giudiziario deve eseguire “in loco” e solo a seguito del quale, ove l’elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l’imputato risulti essersi trasferito altrove – definitivamente o in via momentanea poco rileva secondo i dettami delle Sezioni Unite -, è possibile attivare la seconda fase della procedura notificatoria di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, ossia la notifica presso il difensore (cfr.sentenza n. 35724 del 10/06/2015 Ud. (dep. 26/08/2015)Rv. 265872).

Non occorre cioè, a ben interpretare la pronuncia delle Sezioni Unite indicata, procedersi ad una verifica di vera e propria irreperibilità ma è pur sempre necessaria la precisa constatazione della causa di impossibilità, – qualunque essa sia, anche se non definitiva -, e che se ne dia compiutamente conto nella relata di notificazione, integrandosi altrimenti nullità. Poichè, nella specie, non risultano rispettati tali parametri, la notificazione deve ritenersi nulla, con conseguente annullamento di entrambe le sentenze.

2. Conclusivamente, sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado devono essere annullate con rinvio al tribunale di Taranto, attesa la nullità della notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare e di tutti gli atti consequenziali.

PQM
Dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2019

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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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