Truffa on line: è competente il Giudice del luogo ove vengono incassate le somme
Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l’ingiusto profitto (riscossione della somma) e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell’ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p..
Va, infatti, osservato che il suddetto principio è risalente e trova la sua motivazione nell’osservazione secondo la quale “il reato di truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni del soggetto passivo (Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza n. 1/1999) e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato” (da ultimo Corte di Cassazione, sentenze n. 42958/2010; n. 12795/2011; n. 8438/2013).
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