Tenuità del fatto, l’imputato non paga le spese di costituzione di parte civile

Studio Legale Trasacco & Pecorario Tempo di lettura stimato: 3 minuti
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La decisione ai sensi dell’art. 131 bis c.p.-  e, dunque, la non punibilità per particolare tenuità del fatto – esonera l’imputato dal pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. La domanda di liquidazione della parte civile non può essere decisa in caso di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cassazione penale, sez. V, 06/12/2016, n. 6347)

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall’art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all’art. 131 bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell’azione da proporre in sede civile).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere –
Dott. SCARLINI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.M.F., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/06/2015 del TRIBUNALE di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal
Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSSI AGNELLO che
ha concluso per il rigetto.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 12 giugno 2016 il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, proscioglieva, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2015, art. 1, e s.s., L.M.F. dal delitto continuato di minaccia ascrittogli per la speciale tenuità dell’offesa, condannandolo, però, a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquidava in Euro 800.
2 – Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare delle norme del D.Lgs. n. 28 del 2015 per avere il giudice disposto la condanna dell’appellante prosciolto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Una possibilità che le norme che hanno introdotto l’art. 131 bis c.p. non prevedono e che è, pertanto, esclusa.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione non avendo il giudice motivato le ragioni della condanna alle spese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1 – L’art. 538 c.p.p. prevede che il giudice possa decidere sulla domanda per il risarcimento dei danni proposta dalla parte civile solo quando vi sia una sentenza di condanna, che l’art. 533 cit. codice definisce come la sentenza che, provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, gli commini la relativa pena.
L’art. 541 c.p.p. consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo caso in cui si sia pronunciata la sentenza prevista dall’art. 538 c.p.p..
Si deve pertanto concludere che solo la sentenza di condanna e quindi di accertamento della penale responsabilità dell’imputato, di fissazione di una pena e di condanna per la responsabilità civile legittimi la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
E’, allora, evidente che la pronuncia del giudice ai sensi dell’art. 131 bis c.p. non rientra nel novero delle sentenze di condanna poichè, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento del medesimo per quella causa di non punibilità.
Nell’ordinamento processuale si rinviene una sola eccezione alla regola della permanenza delle statuizioni civili (e della conseguente condanna alle spese) in caso di sentenza che non disponga la condanna ai fini penali dell’imputato ed è quella prevista dall’art. 578 c.p.p., che (per la sua natura di eccezione) è sempre stato ritenuto di stretta interpretazione, in cui si dispone che quando vi sia il proscioglimento dell’imputato per essere il reato a lui attribuito estinto per amnistia o prescrizione, il giudice dell’impugnazione deve, in presenza di una condanna nel grado precedente, decidere sulle statuizioni civili.
Analoga norma non è stata dettata per il caso di specie, per il proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis c.p., e la sentenza impugnata va pertanto annullata nel solo punto oggetto del ricorso, la condanna dell’imputato a rifondere le spese della costituita parte civile, non avendo peraltro, questa, confermato neppure le statuizioni civili.
Allo stato della legislazione dunque i diritti del danneggiato potranno trovare adeguata tutela nella sola azione da proporre avanti al giudice civile, con modalità analoghe a quelle che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente dettato per il caso della abrogatio criminis con sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Schirru Rv. 267884.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di parte civile, che elimina.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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