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Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 bis c.p.): figli nati fuori del matrimonio
Avv. Marco Trasacco | Il Dlgs 21/2018 che, nell’inserire il principio della “riserva di codice” nel nostro ordinamento penale, ha introdotto l’articolo 570-bis, per sanzionare il “coniuge” che si sottrarre all’obbligo di corresponsione di qualsiasi tipologia di assegno dovuto nel caso di cessazione del matrimonio, non ha voluto operare alcuna distinzione con il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex convivente. L’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione a tali ipotesi dell’articolo 570-bis del codice penale, che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale, anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio (Cassazione penale sez. VI, 24/10/2018, n.55744).
Possono configurare reato (art. 572 c.p.) anche i maltrattamenti posti in essere dal marito nei confronti dell’ex moglie
Avv. Marco Trasacco | Maltrattamenti in famiglia, la durata della convivenza dopo il divorzio non incide sulla configurabilità del reato. Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nell’ipotesi in cui i maltrattamenti siano posti in essere dal marito nei confronti dell’ex moglie, non rilevando in sé e per sé la durata della convivenza tra i due dopo il divorzio, quanto piuttosto l’esistenza di una stabile relazione affettiva tra l’imputato e la persona offesa, relazione che ha creato reciproco affidamento e aspettative di assistenza, protezione e solidarietà (Cassazione penale, sez. VI, 22/02/2018, n. 19868).
Continue discussioni e frequenti litigi davanti ai figli posso integrare il reato di maltrattamenti
Avv. Marco Trasacco | La Suprema Corte recentemente ha stabilito che il reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) si può configurare “…anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all’interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare – quale mero testimone – alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un’offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata…” (Cass., VI pen., sent. n. 18833/2018).