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Mantenimento, non è reato se il padre versa una cifra inferiore in virtù di un accordo transattivo
Avv. Marco Trasacco | In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all’art. 570-bis c.p. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria.
Mantenimento: reato solo se sono mancati i mezzi di sussistenza
Avv. Marco Trasacco |La violazione dell’obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all’ art. 570 c.p. , comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, e che diversamente dal delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570 bis c.p. , non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile (Cassazione penale , sez. VI , 14/05/2019 , n. 26993).
Mantenimento, difficoltà economiche ed esigenze fondamentali di vita
Avv. Marco Trasacco | In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’ articolo 570 del codice penale , deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti, e, comunque, integra il reato anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione (Cassazione penale , sez. VI , 20/02/2019 , n. 9430).
Mantenimento: impossibilità oggettiva di provvedere e mera “incapienza” dell’obbligato
Avv. Marco Trasacco | In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza deve costituire una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti e l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità ad adempiere all’obbligazione, senza che valga la generica allegazione di difficoltà economica (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 10091/19; depositata il 7 marzo).
Mantenimento per il figlio minore, la disoccupazione non è una giustificazione
Avv. Marco Trasacco | Lo stato di disoccupazione non rende meno grave la condotta del genitore che non provvede a versare quanto stabilito dal Giudice Civile per il mantenimento del figlio minore per cui lo stesso, per ciò solo, non evita la condanna per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (Corte di Cassazione, sentenza n. 54647 / 2018).