Stalking: stato di paura e fragilità della vittima
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Ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice di stalking, lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità è da ravvisare, secondo la sentenza n. 45184/2015 allorquando il comportamento incriminato abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, prescindendo da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto.
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