Stalking: ossessionare la ex con la scusa dei figli è reato!

Studio Legale Trasacco & Pecorario Tempo di lettura stimato: 4 minuti
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Secondo una recente sentenza della Cassazione  (sentenza n. 49216 del 26 ottobre 2017.), commette il reato di stalking il partner che perseguita l’ex con contatti frequenti anche se il motivo sono i figli (nel caso di specie, la salute degli stessi). Ciò ovviamente quando il comportamento e i problemi dei propri figli sono utilizzati solo come scusa per ossessionare l’ex. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente –
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere –
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.C., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
MURA ANTONIO che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Franchi F.;
il difensore presente si riporta ai motivi.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. M.C., ritenuto responsabile con doppia conforme del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie (in secondo grado interveniva assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato da due episodi di ingiuria e la pena era rideterminata in melius), ha proposto ricorso tramite il difensore avverso la sentenza di secondo grado con due motivi, deducendo rispettivamente vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, sulla valutazione delle prove e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie incriminatrice.
2. Con la prima doglianza si ritiene manifestamente illogica l’affermazione della corte territoriale secondo cui le testimonianze a discarico, in linea con la tesi difensiva e in contrasto con la versione della p.o., ritenuta “sofferta” – la quale aveva comunque ammesso un atto di violenza verso il figlio, così da confortare tali testimonianze -, non determinano l’inattendibilità di quest’ultima.
Inoltre rossessiva ingerenzà dell’imputato nella vita della ex moglie, da un lato, non avrebbe dato luogo ad atti persecutori essendo stata determinata dalla necessità di sollecitare l’interesse della madre verso il figlio problematico rimasto con il padre quando la donna aveva lasciato l’abitazione, dall’altro non avrebbe dato luogo ad alterazioni delle abitudini della p.o., non precisate in sentenza se non con l’espressione “come risulta dalle risultanze in atti”.
3. Il secondo motivo ricorda, ad escludere la configurabilità del reato che ha carattere abituale, come dalla sentenza, che ha peraltro ridimensionato sotto il profilo sanzionatorio l’entità del fatto, risulti un solo episodio nell’arco del mese oggetto di contestazione, determinato peraltro dalla ricerca della donna da parte dell’imputato per difficoltà del figlio, e come la p.o. abbia mantenuto la residenza e l’abitazione a poca distanza da quella dell’ex marito, mancando così gli eventi tipici del reato, come pure il dolo, al quale manca qualunque riferimento nella sentenza impugnata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato non avendo la corte territoriale trascurato il contrasto tra la versione difensiva – versione che per la verità il ricorrente non ha esposto, nè ne ha dimostrato la decisività al fine di scardinare la tesi accusatoria – e quella della p.o., dando logico conto delle ragioni per le quali esso non rendeva inattendibile la seconda, proveniente da una donna avversata dai familiari dell’ex marito e dallo stesso figlio che aveva scelto di vivere con loro, dal momento che la tesi della ricerca della ex moglie affinchè si prendesse cura del figlio, affetto da problemi relazionali (egli, quasi ventenne al momento della separazione, aveva preferito restare con il padre ed i nonni paterni con i quali era cresciuto fin da tenera età), era da leggere in chiave persecutoria, come un pretesto dell’imputato per sfogare il risentimento nutrito verso la donna che lo aveva lasciato e si era rifatta una vita con un nuovo compagno. Nè la sentenza ha mancato di evidenziare che la p.o. aveva ammesso, senza che peraltro questo valesse a confermare la tesi difensiva, di avere fatto assai risalente nel tempo – ferito ad una mano il figlio, quando frequentava le elementari, con un uncinetto, indicandone la causa nell’esasperazione per il fatto che il marito non consentiva la sottoposizione del ragazzo ad un terapia farmacologica consigliata da uno psicologo, motivo di grave contrasto tra i coniugi unitamente alla continua ingerenza dei nonni paterni.
3. Manifestamente infondata anche la seconda doglianza. In primo luogo perchè la sentenza non limita affatto la condotta dell’imputato al solo episodio richiamato nel ricorso, ma fa invece riferimento a continui messaggi e telefonate, nonchè a pedinamenti e stazionamenti sotto casa, il tutto per la durata di circa un mese. In secondo luogo perchè, per quanto il profilo attinente agli eventi del reato non fosse specifico oggetto dell’appello, la corte territoriale ha dato conto del cambiamento delle abitudini di vita della p.o. richiamando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva osservato che la donna aveva dovuto limitare le uscite ed evitare la frequentazione di certi luoghi (quale una scuola di ballo dove l’imputato si era improvvisamente presentato). Non rileva quindi il mantenimento dell’abitazione e del luogo di lavoro nelle vicinanze dell’abitazione del marito.
4. Della sussistenza del dolo è stato dato adeguatamente conto rilevando la strumentalità del richiamo alle esigenze del figlio problematico, mentre la condotta del prevenuto era finalizzata a vendicarsi per l’abbandono subito.
5. Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p. determinandosi in Euro 2000 la somma che il ricorrente, essendo la causa di inammissibilità ascrivibile a sua colpa (Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, i 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

 

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