E’ stalking per l’uomo che perseguita l’amante su facebook

Facebook Stalking Tempo di lettura stimato: 5 minuti
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Stalking per l’uomo che – a seguito della rivelazione alla moglie da parte di altra donna di una relazione extraconiugale – commette atti persecutori nei confronti dell’amante. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 57764/17. L’imputato si legge nella sentenza aveva creato un profilo Facebook denominato ‘lapidiamo la rovina famiglie’ in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti piu’ o meno espliciti alla parte offesa e alla sua relazione con l’imputato. A tal proposito e’ del tutto irrilevante – si legge nella sentenza – che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l’attitudine dannosa e’ riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti (“…Posto che l’imputato creò un profilo Facebook denominato ” lapidiamo la rovina famiglie”, in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla parte offesa ed alla sua relazione con l’imputato, è del tutto irrilevante che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti…“).

Oltre a questo l’imputato aveva posto in essere condotte consiste in sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso. Il tutto aveva avuto inevitabilmente notevoli ripercussioni ingenerando nella donna una forte paura che l’aveva portata dallo psicoterapeuta che le aveva prescritto farmaci ad hoc.

In seguito la sentenza per esteso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 novembre – 28 dicembre 2017, n. 57764
Presidente Palla – Relatore Morelli

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella che aveva condannato F.G. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto colpevole del delitto di atti persecutori in danno di T.S. .
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato articolando due motivi di censura.
Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali in quanto i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento sulla base delle sole affermazioni della parte offesa, senza considerare che l’imputato aveva agito in quanto la donna aveva svelato a sua moglie la relazione extraconiugale che li legava, aggiungendo uno spiacevole accenno al fatto che non potesse avere figli, circostanza che aveva scatenato la reazione rabbiosa, ma circoscritta, dell’uomo.
Le restanti condotte denunziate dalla parte offesa, pedinamenti ed appostamenti, sarebbero frutto, a dire del ricorrente, di una mera percezione soggettiva della donna.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’evento, non essendo stato provato né lo stato d’ansia né il mutamento delle abitudini di vita.
Sotto altro profilo, si sostiene l’impossibilità di configurare il reato in esame quando l’attività asseritamente persecutoria sia realizzata attraverso Facebook.

Considerato in diritto

1. Va premesso che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 Ud. – dep. 14/01/2015 – Rv. 261730).
1.1. La sentenza impugnata si pone nel solco della giurisprudenza richiamata e premette una valutazione di attendibilità della persona offesa, anche in considerazione della presenza di riscontri alle sue accuse, quali le parziali ammissioni dell’imputato, la lettura dei messaggi telefonici e la visione del profilo Facebook.
I giudici di merito analizzano, poi, compiutamente tutte le condotte poste in essere dall’imputato, protratte nel tempo e consistite in sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso, nella creazione di un profilo Facebook altamente offensivo nei riguardi della persona offesa e in ripetuti appostamenti e pedinamenti.
È da escludere, per la protrazione delle condotte, che esse fossero dovute ad un moto di rabbia dovuto alla rivelazione alla moglie della relazione extraconiugale.
La Corte d’Appello ha anche dato conto, a pagina 4 della motivazione, delle ragioni per cui gli appostamenti e pedinamenti erano tali e non ascrivibili ad una mera percezione soggettiva della vittima.
1.2. Quanto all’evento, si è precisato che vi è prova della prescrizione di ansiolitici e del ricorso alla psicoterapia (deposizione del medico curante) e che tali prescrizioni non avvengono sulla base di una sintomatologia meramente dichiarata ma a seguito di una valutazione anamnestica e diagnostica, sicché è del tutto infondato l’argomento addotto dal ricorrente.
La ritenuta credibilità della parte offesa ha indotto a ritenere provato anche il mutamento delle abitudini di vita da lei riferito, consistito nel cambiamento di lavoro, nella decisione di non frequentare più certi luoghi, di non uscire sola.
Sul punto, il ricorso si limita a contestare l’attendibilità della parte offesa in termini generici e senza allegare alcun dato che la incrini, con riferimento alle circostanze addotte.
La prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, è stata correttamente ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando la sua astratta idoneità a causare l’evento, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, fra cui, da ultimo Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017 Rv. 269621.
1.3. Evidentemente, posto che la creazione di un profilo Facebook dai contenuti fortemente denigratori in danno della parte offesa rappresenta soltanto una delle modalità con cui si è estrinsecata la condotta persecutoria, il ritenere che si tratti o meno di una condotta idonea ad integrare il reato di cui all’art.612 bis c.p. assume scarso rilievo.
Va, comunque, osservato che la giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori (Sez. 6, n. 32404 del 16/07/2010 Rv. 248285) e l’attitudine dannosa di tali condotte non è, ai fini che ci occupano, tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa.
Posto che l’imputato creò un profilo Facebook denominato ” lapidiamo la rovina famiglie”, in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla parte offesa ed alla sua relazione con l’imputato, è del tutto irrilevante che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti.
2. I motivi di ricorso sono quindi, nella loro interezza, manifestamente infondati; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000. 2.1. Va, inoltre, disposta la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in Euro 2.457 oltre accessori di legge, tenuto conto della natura della causa e dell’impegno professionale. Tale somma è liquidata in favore dell’Erario, poiché la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2.2. La natura del reato impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione, in favore dell’Erario, delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 2.547 oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.

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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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