Sottrae per gelosia il cellulare della ex compagna e non lo restituisce: furto

furto cellulare gelosia ex fidanzata Tempo di lettura stimato: 7 minuti
Print Friendly, PDF & Email

Avv. Marco Trasacco | Ricorre l’ipotesi di furto nella condotta dell’imputato che sottrae il cellulare alla compagna spinto dalla gelosia e per prendere visione dei messaggi in esso contenuti, ma poi non lo restituisce, atteso che con tale condotta dimostra di volere trarre profitto anche in senso economico-patrimoniale dall’uso del telefono (Cassazione penale sez. V, 25/10/2018, n.5467).

SOTTRAZIONE DEL CELLULARE ALL’EX FIDANZATA PER MOTIVI GELOSIA: SUSSISTE IL FINE DI PROFITTO?

Il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato di furto, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilità intesa in senso economico/patrimoniale.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Ancona riqualificava l’originaria imputazione di cui all’art 624 bis c.p. in quella di furto semplice, riducendo, per l’effetto, la pena inflitta all’imputato, il quale si era impossessato della borsa dell’ex fidanzata per visionare i messaggi e le conversazioni presenti sul telefono cellulare. Nel ricorrere per cassazione, tra i motivi di ricorso la difesa dell’imputato denunciava la violazione di legge, in quanto nel caso in esame non era presente il dolo specifico, non avendo agito l’imputato per fine di profitto ma esclusivamente per motivi di gelosia.

La Corte ha rigettato il ricorso perché infondato.

In relazione alla ritenuta esistenza del dolo specifico, la Cassazione ha preso le mosse dall’orientamento che propugna una nozione ampia del concetto di profitto, tale da abbracciare “non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l’impossessamento della cosa mobile altrui”, sicché il profitto “può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta”. La S.C. ha dato peraltro atto che, secondo un indirizzo più rigoroso, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato di furto, va interpretato in senso restrittivo, “e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilità intesa in senso economico/patrimoniale”; secondo tale impostazione, l’accoglimento di una nozione dilatata del concetto di profitto – che sarebbe ravvisa- bile anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico o, in genere, nell’acquisizione di un vantaggio o un’utilità non patrimoniale – trascura il dato letterale e sistematico dell’inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Ciò premesso, pur senza prendere direttamente posizione tra gli opposti indirizzi, la Corte ha comunque osservato che, secondo quanto ricostruito dei giudici di merito, l’imputato, pur avendo preso la borsa per visionare, spinto dalla gelosia, i messaggi e le conversazioni della donna, in seguito le restituì la borsa ma non il cellulare, dimostrando, in tal modo, di volere trarre profitto anche in senso economico- patrimoniale dall’uso del telefono, restando, pertanto, integrato l’elemento del dolo specifico richiesto dall’art. 624 c.p.

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere –
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere –
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/01/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato a pena di giustizia, qualificando l’originaria imputazione di cui all’art. 624 bis c.p. in quella di furto semplice e riducendo la pena; fatto di (OMISSIS).

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, lamentando col primo motivo la violazione dell’art. 624 c.p., artt. 192 e 521 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2 per violazione delle regole sulla valutazione della prova, del principio dell’oltre il ragionevole dubbio e della correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la Corte aveva ritenuto incerto il luogo e le modalità di impossessamento della borsa, escludendo, altresì, che fosse ravvisabile il furto in appartamento ed il fatto ritenuto in sentenza sarebbe, pertanto, diverso da quello oggetto dell’imputazione.

1.1 Sotto un diverso profilo la motivazione aveva dato atto dell’esistenza di un precedente legame sentimentale tra l’imputato e la persona offesa, e che il primo aveva agito per gelosia, sottraendo la borsa allo scopo di prendere il telefono e visionare i messaggi e le conversazioni della donna, ma non aveva escluso il fine di profitto e, quindi, il dolo specifico mentre da nessun elemento risultava quale fosse lo scopo del ricorrente, dovendo, pertanto, escludersi la prova del dolo specifico.

2. Nel secondo motivo è stata prospettata la violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di querela, in quanto la sentenza aveva ritenuto che l’espressa volontà di punizione fosse riferibile anche al diverso delitto ravvisato dai Giudici di Appello.

3. Tramite il terzo motivo è stata richiesta l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., entrata in vigore dopo la sentenza di secondo grado.

4. Col quarto motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio.

All’odierna udienza il PG, dr Salzano ha concluso come in epigrafe.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso non si è confrontato con la chiara motivazione resa dai Giudici territoriali, che hanno qualificato il fatto oggetto dell’imputazione come furto semplice e non come furto con strappo, come originariamente contestato, ed hanno correttamente osservato che l’imputato aveva avuto modo di spiegare le proprie difese, tanto che la riqualificazione giuridica era corrispondente ad uno dei motivi di doglianza avanzati in appello.

1.1 Per quanto riguarda il profilo del primo motivo incentrato sulla ritenuta esistenza del dolo specifico, deve osservarsi che più volte le pronunzie di questa Corte hanno opinato che il concetto di profitto debba essere inteso in senso ampio, in modo da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l’impossessamento della cosa mobile altrui Sez. 2, Sentenza n. 40631 del 09/10/2012 Ud. (dep. 17/10/2012) Rv. 253593. Il fine di profitto, in cui si concretizza il dolo specifico, non deve individuarsi esclusivamente nella volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Sez. 5, Sentenza n. 19882 del 16/02/2012 Ud. (dep. 24/05/2012) Rv. 252679. In base ai suddetti principi è stata ritenuta l’ipotesi del furto in un caso – analogo al presente – nel quale l’agente aveva sottratto un’agendina telefonica dalle mani della vittima, al solo scopo di impedire a quest’ultima di fare una telefonata, oppure nella sottrazione di un bene al solo scopo di fare una cosa sgradita al detentore.

2. In senso diverso qualche pronunzia ha osservato che il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell’utilità intesa in senso economico/patrimoniale. Sez. 5, Sentenza n. 30073 del 23/01/2018 Ud. (dep. 04/07/2018)

Rv. 273561. Conforme Sez. 4, Sentenza n. 47997 del 18/09/2009 Ud. (dep. 16/12/2009) Rv. 245742. E’ stato, così, precisato che l’accoglimento di una nozione dilatata del concetto di profitto – che sarebbe ravvisabile anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico o, in genere, nell’acquisizione di un vantaggio o un’utilità non patrimoniale – si presta alla considerazione critica di trascurare il dato letterale e sistematico dell’inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma, apparendone problematica la coerente collocazione nell’ambito dei criteri ermeneutici dell’interpretazione letterale della legge e della volontà del legislatore.

2.1 Nello stesso solco critico è stato, per altro verso, osservato dalla dottrina che un’eccessiva espansione delle nozione di profitto, estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, arrivando ad identificare lo scopo di lucro previsto nella fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per sè la cosa, può comportare, in definitiva, l’annullamento della previsione normativa, che implica la necessità del dolo specifico. Ed in tal senso è stato chiarito che proprio il fine di profitto assolve ad una funzione di limite dei fatti punibili a titolo di furto e, nel contempo, individua una linea di confine tra il furto ed altre figure di reato, non caratterizzate dallo scopo di profitto da parte dell’agente.

2.2. Nel caso in esame la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito emergente dalla motivazione ha chiaramente dato atto che l’imputato, pur avendo agito per gelosia nei confronti della donna e preso la borsa per visionare i messaggi e le conversazioni,in seguito ha restituito la borsa ma non il cellulare, dimostrando, in tal modo di volere trarre profitto anche in senso economico-patrimoniale dall’uso del telefono, restando, pertanto, integrato anche l’elemento del dolo specifico richiesto per l’integrazione del delitto.

3. Il secondo motivo è strettamente collegato alla deduzione, già valutata manifestamente infondata, circa la presunta diversità del fatto ed è, pertanto, inammissibile.

4.La richiesta della causa di non punibilità ex art. 131 bis, avanzata per la prima volta in questa fase, appare legittima, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa prima dell’entrata in vigore della disposizione codicistica che la prevede, e questa Corte può ritenerla o escluderla senza necessità di rinvio del processo nella sede di merito, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, se del caso annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l) Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266594. In coerenza col principio affermato dalle Sezioni Unite è stato, altresì, chiarito che quando la sentenza impugnata è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza.

Sez. 6, Sentenza n. 51615 del 09/11/2016 Ud. (dep. 02/12/2016) Rv. 268557.

4.1 Applicando tale sistema di principi al caso in esame occorre osservare in primis che la fattispecie di furto semplice nella quale è stato derubricato il fatto rientra nei limiti edittali previsti dall’art. 131 bis c.p.. Tuttavia la Corte territoriale ha evidenziato le gravi modalità esecutive del delitto, che appaiono incompatibili con le condizioni per applicabilità dell’istituto in questione, avendo dato atto che il giudicabile era entrato nella casa ove si trovava la persona offesa, aveva buttato all’aria le suppellettili e minacciato di morte la donna, contestualmente impugnando le forbici e ferendola ad un braccio.

4.2. Dalla motivazione della sentenza, deve, pertanto, ritenersi implicitamente esclusa l’applicazione della causa di non punibilità a causa della gravità della condotta delittuosa.

5. Contrariamente a quanto rappresentato nel quarto motivo del ricorso, il trattamento sanzionatorio appare congruamente e correttamente giustificato tramite i riferimenti ai criteri ex art. 133 c.p. delle circostanze del fatto, della condotta di vita e della personalità dell’imputato, elementi tutti presi in considerazione ed esplicitamente valutati nelle argomentazioni rese dalla Corte territoriale. L’obbligo di motivazione, è, pertanto assolto, avendo i Giudici del merito dato conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, ed avendo commisurato la pena inflitta, al netto della riduzione per il rito premiale scelto, in misura appena discostata dal minimo.

Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 271243.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019


Avv. Marco Trasacco on EmailAvv. Marco Trasacco on FacebookAvv. Marco Trasacco on LinkedinAvv. Marco Trasacco on RssAvv. Marco Trasacco on Twitter
Avv. Marco Trasacco
Avv. Marco Trasacco
Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.