Sinistro stradale, veicolo non identificato, denuncia, omissione, fondo di garanzia
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Cassazione civile , sez. III, sentenza 02.09.2013 n° 20066
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro. (1)
(1)Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18532.
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