Rapina e Facebook, ammissibile il riconoscimento dell’imputato effettuato dalla vittima
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza della corte d’appello che lo aveva condannato per concorso in rapina e porto abusivo di armi, considerando valida e rituale il riconoscimento dell’imputato effettuato dalla persona offesa mediante il social network Facebook.
Inoltre, in motivazione la Corte evidenzia che “La valutazione operata dal giudice di merito sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova e la scelta compiuta sulla prevalenza da accordare ad alcuni elementi probatori piuttosto che ad altri per giungere al proprio libero convincimento, salvo che non sia caratterizzata da affermazioni apodittiche o illogiche, è insindacabile in sede di legittimità….”
In seguito la sentenza per esteso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –
Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.O.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.
PINELLI MARIO MARIA STEFANO che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 08/02/2017, ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 28/04/2016 in forza della quale A.O.S. è stato riconosciuto responsabile in ordine ai reati contestati di concorso in rapina e porto d’armi e condannato alla pena di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato sulla base tre motivi.
– Primo motivo: mancanza ed illogicità della motivazione in ordine dal profilo della identificazione del ricorrente quale autore della rapina in danno della persona offesa As.Ca.Gu.He.. Lamenta che la motivazione era del tutto carente ed illogica nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto rituale e valida la propria identificazione effettuata mediante Facebook e senza alcun successivo riconoscimento, con la conseguenza che la corte territoriale non aveva superato i profili di incertezza e di ragionevole dubbio circa la individuazione dell’imputato quale concorrente nel reato di rapina de quo;
– secondo motivo: difetto di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4. Assume che non erano emersi elementi idonei a comprovare la propria consapevolezza, al momento dell’attività criminosa, dell’utilizzo di un coltello parte dal coimputato per cui affermare la propria responsabilità concorsuale, estesa anche al possesso dell’arma, costituiva una indebita forzatura;
– terzo motivo: violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 c.p. anche sulla scorta delle considerazioni già esposte nonchè relativamente alla mancata esclusione della contestata recidiva in quanto la stessa era stata riconosciuta esclusivamente sulla base del solo “curriculum criminale” senza una specifica indagine circa l’esistenza di precedenti rilievo.
3. Il difensore dell’imputato ha depositato in data 25/07/2017 memoria contenente motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4 con la quale, nel ribadire quanto già dedotto nel ricorso principale, ha precisato che relativamente al riconoscimento dello odierno ricorrente non poteva parlarsi di una ricognizione in senso tecnico in quanto non erano state rispettate le formalità di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p.; ha, ancora, sottolineato che la corte di merito non aveva adeguatamente valutato la credibilità della persona offesa, soggetto minorenne, in ragione della evidente discrasia fra la prima e la seconda versione fornita.
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. L’imputato, con i primi due motivi e con la memoria contenente motivi aggiunti, ripropone censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto e questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonchè la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito nè quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
3. La Corte di Appello, nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso – con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori (v. pagg. 8/11) – ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell’odierno imputato in ordine alla rapina contestatagli sulla scorta delle complessive emergenze processuali e, segnatamente, sulla base della annotazione della del 20 Aprile 2015 della Polizia di Desio e della individuazione operata dalla persona offesa, ritenuta pienamente genuina ed attendibile.
3.1. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori. piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
4. La corte territoriale, con motivazione adeguata valutate le complessive emergenze processuali, ha accertato che il ricorrente ed il complice K.S., giudicato separatamente, hanno attuato un vero e proprio piano concordato, ritenendo, quindi, A.O.S. responsabile anche del porto abusivo della arma utilizzata dal complice, necessaria per realizzare la minaccia e la violenza essenziale per il tipo di reato in questione e, contestualmente, ha escluso l’attenuante di cui all’art. 114 c.p..
4.1. In ordine alla lamentata violazione della norma da ultimo citata in punto di diritto va rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un’efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell’evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l’attività del correo.
In altri termini, la norma di cui all’art. 114 c.p. è applicabile solo nell’ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento: ex plurimis Cass. 6922/2011 riv 249347 – Cass. 11380/2006 riv 233664.
4.2. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente negato la concessione della richiesta attenuante non potendo ritenersi del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell’evento dannoso il suo ruolo tale da “rafforzare”, con la sua presenza, il proposito criminoso del complice e garantire “il controllo del teatro del crimine”: si tratta di motivazione congrua e logica rispetto agli indicati elementi fattuali sicchè la doglianza deve ritenersi del tutto infondata.
5. Anche l’ultimo motivo riguardante la mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato atteso che la corte territoriale ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali del ricorrente mentre lo stesso, per contro, si è limitato a muovere della contestazioni totalmente generiche sul punto senza neanche produrre il certificato del casellario giudiziario al fine di consentire a questa Corte di valutare la effettiva gravità dei precedenti penali.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato. inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro millecinquecento.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017
Lascia un commento