PROVA NEL GIUDIZIO CIVILE – Poteri del giudice – utilizzo delle relazioni degli investigatori privati
In caso di contestazione, le relazioni degli investigatori privati non possono avere efficacia probatoria se non mediante introduzione nel processo di fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo. I risultati delle indagini investigative private possono accedere al processo come prove tramite l’escussione testimoniale del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, nel rispetto del principio dell’oralità e del contraddittorio. Tale regola, di portata generale, non si applica qualora la parte contro cui le relazioni investigative sono prodotte, non abbia, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., specificatamente contestato i fatti in esse dedotti che, dunque, in quel caso, rivestono efficacia probatoria giacché «la non contestazione specifica costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale».
Tribunale Milano 01 luglio 2015
in Ilfamiliarista.it 2015
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