Obblighi di assistenza familiare ed economica – Art. 570 c.p.
L’art. 570 del codice penale è tutela le esigenze assistenziali ed economiche del nucleo familiare e punisce con la reclusione e con la multa i familiari (o comunque i soggetti) che si rendono responsabili dei reati ivi contemplati. Rientra nel concetto di nucleo familiare anche la convivenza more uxorio.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
La ratio della norma è tutelare il familiare che viene a trovarsi in uno stato di bisogno (che deve essere provato in giudizio), perché privato dei mezzi di sussistenza a causa della condotta dolosa posta in essere dall’obbligato inadempiente. Pertanto, non ogni inadempimento all’obbligo di corrispondere il mantenimento stabilito in sede civile integra la fattispecie penale. Deve essere un inadempimento grave, tale da aver generato uno stato di bisogno, consistente nell’aver obbligato o indotto i soggetti aventi diritto a rinunciare a fondamentali esigenze di vita (magiare, vestirsi, studiare, curarsi). Non è indicativo di uno stato di bisogno ad esempio l’aver rinunciato alle vacanze, all’estetista, al telefonino di ultima generazione, agli abiti firmati, quand’anche in costanza di matrimonio lo stile di vita poteva permettere queste comodità. Il concetto di mezzi di sussistenza previsto dalla norma penale non coincide col concetto di mantenimento in senso civilistico, quest’ultimo commisurato sì allo stile di vita durante il matrimonio e alle condizioni reddituali delle parti. Per configurare tale reato deve sussistere il dolo generico, vale a dire l’elemento psicologico di consapevolezza e di volontaria inottemperanza. Ne discende che nell’ipotesi in cui il soggetto obbligato si trovi nell’incapacità economica di adempiere per comprovata indigenza o per incolpevole impossibilità, nessuna responsabilità penale potrà essergli riconosciuta. Il Giudice penale deve pertanto valutare attentamente il caso concreto in tutte le sue peculiarità, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell’inadempimento civilistico alla violazione della legge penale. Spesso accade che in sede di separazione legale venga stabilito a carico dell’obbligato (di regola il padre o il marito) un importo a titolo di mantenimento troppo elevato rispetto alle sue reali condizioni reddituali. Di fatto però il soggetto obbligato si trova nell’impossibilità concreta di adempiere.
Il nuovo art. 570 bis codice penale
Attraverso il d.lgs. n. 21/2018 in vigore dal 06 aprile 2018 è stato introdotto l’art. 570 bis c.p., in un’ottica di ampliamento delle tutele e delle condotte integranti gli estremi del reato, rispetto a quelle previste dall’art. 570, limitante la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti in maniera generica e rimettendo poi al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento e l’inflizione della pena.
L’art. 570 bis ha sancito l’applicabilità delle sanzioni penali al coniuge che si sottrae, con qualsiasi condotta, all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, salvo nei casi in cui l’obbligato dimostri che ci siano gravi e giustificati motivi tali da escludere la sua responsabilità.
Il D. L.vo 1 marzo 2018, n. 21, invero, ha abrogato sia l’art. 12-sexies l. n. 898/1970, sia l’art. 3 l. n. 54/2006 (art. 7, comma 1, lett. b) e o), D. L.vo n. 21/2018); entrambe le disposizioni sono confluite nella norma, di nuova introduzione, di cui all’art. 570-bis c.p., ai sensi del quale “le pene previste dall’art. 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute all’art. 12-sexies della l. 1 dicembre 1970, n. 898 ed all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall’art.7, lett. b) e d), d. lgs. n. 21 del 2018. La norma incriminatrice di cui al predetto art. 12-sexies puniva la condotta del coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge e/o dei figli; l’art. 12-sexies prevedeva come reato anche il mancato versamento dell’assegno stabilito in favore dei figli maggiorenni, cui fosse stato riconosciuto tale obbligo di contribuzione in quanto non ancora autosufficienti (Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, Rv. 257416). In conclusione, appare evidente che il legislatore ha operato una mera trasposizione delle norme penali speciali all’interno del codice penale, in esecuzione della delega volta a realizzare, anche in relazione alle fattispecie già previste, una tendenziale riconduzione nel corpo normativo del codice penale. Giova precisare che il fatto di reato di cui all’art. 570-bis c.p. è procedibile d’ufficio e non a querela di parte ed estende la sua tutela anche ai figli maggiorenni cui sia stata riconosciuta ex art. 337 septies c.c. la corresponsione di un assegno da parte del genitore. Le vittime di tali reati possono costituirsi PARTE CIVILE nel processo penale al fine di ottenere la condanna degli imputati alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno.
Il concorso tra il reato di omesso versamento dell’assegno e quello di violazione degli obblighi di assistenza
La tutela del coniuge e dei figli, a questo punto, risulta affidata ad una duplice previsione incriminatrice, costituita dai reati disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 570 e 570-bis c.p., che presentano presupposti costitutivi non integralmente sovrapponibili.
Cassazione penale , sez. VI , 10/04/2019 , n. 18572: Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’ art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (attualmente dall’ art. 570-bis cod. pen. ) e quello previsto dall’ art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. , in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.