Mantenimento: il ritardo di pochi mesi non è reato (Assolto dal Tribunale di Firenze per il reato ex art. 570 c.p. un marito che ha provveduto a saldare in unica soluzione il ritardo accumulato per ragioni di lavoro)
Avv. Marco Trasacco |Non è integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se il genitore ha versato in ritardo tre sole mensilità il mantenimento destinato ai figli, se il ritardo è dipeso da ragioni di lavoro e l’importo è stato successivamente saldato in unica soluzione.
La sentenza per esteso
Tribunale di Firenze ‐ Sezione II penale ‐ Sentenza 20 aprile 2016 n. 2208
TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE ‐ COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Rosa Valotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Gu.En. nato (…) res. in via (…) Firenze ‐ libero, presente.
‐ difeso di fiducia dall’avv. Ma.Ma. del foro di Firenze con studio in via (…) Firenze, presente. IMPUTATO
del reato di cui agli artt. 81 c.p., 3 L. 54/06 in relazione all’art. 570 II comma c.p., perché non contribuiva al mantenimento dei figli minori Ga. (classe 2002), Gi. e Gi. (classe 2006), omettendo di corrispondere in tutto o in parte alla moglie separata La.Li. l’assegno mensile di Euro 750 (Euro 250 per ciascun figlio) oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei minori, come stabilito dal tribunale di Firenze con provvedimento n. 16439/2012 del 15/04/2013.
In Firenze, dal dicembre 2013 ad oggi.
Parte Civile: La.Li., nata (…), ivi residente in via (…), rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Co., sostituito dall’avv. Lo.Ni., del foro di Firenze,
presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione del 22.09.2014 Gu.En. veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale in ordine al reato di cui all’imputazione.
All’udienza del 09.07.2015, verificata la regolare costituzione delle parti, si dichiarava l’apertura del dibattimento. Il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti e rinviava ad altra udienza per la trattazione.
Alla successiva udienza del 12.11.2015 si acquisiva la documentazione prodotta dal PM, costituita dall’ordinanza presidenziale di questo Tribunale, emessa in data 15 aprile 2013, che omologava la separazione dei coniugi Gu.En. e La.Li. e che obbligava l’imputato a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 750,00 a titolo di mantenimento dei tre figli minori ‐ Ga., Gi. e Gi. ‐ oltre al 50% delle spese straordinarie concordate.
Alla medesima udienza, in concomitanza alla produzione della suddetta documentazione, si procedeva all’escussione della persona offesa La.Li., ex ‐ coniuge dell’imputato, costituitasi parte civile. La La. ha riferito in aula che sin dal momento della separazione il coniuge aveva sempre pagato l’assegno di mantenimento come stabilito dal giudice, seppure con ritardo di qualche giorno rispetto alla scadenza pattuita. Inoltre, la p.o. lamentava l’omessopagamento dell’assegno di mantenimento nei mesi di dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014, come indicato in rubrica, dichiarando tuttavia di avere ricevuto il saldo con successivo assegno versato nel mese di marzo 2014. Quanto al pagamento delle spese straordinarie, invece, motivo di doglianza era unicamente il ritardo della loro corresponsione.
La teste dichiarava di non aver percepito durante il periodo suindicato alcun interessamento da parte del marito in merito alla suddetta inadempienza e precisava di aver avuto difficoltà di comunicare sull’argomento con il Gu.
Tutto ciò precisato, la p.o. ha aggiunto di non avere più nulla a pretendere dall’ex coniuge, essendo egli adempiente agli obblighi di mantenimento, così come stabilito dal Giudice; ha specificato, tuttavia, di dover riscuotere unicamente una somma complessiva di Euro 600,00 per le spese straordinarie relative al periodo intercorrente tra luglio 2015 e novembre dello stesso anno.
A questo punto, si acquisivano al fascicolo del dibattimento le rendicontazioni delle spese extra sostenute dalla La. per i figli minori, attinenti servizi medici e scolastici.
All’udienza successiva del 17.12.2015, il Gu., sottopostosi ad esame, ha affermato che il ritardato pagamento delle tre mensilità indicate dalla La. era dovuto a personali difficoltà, ma di avercompletamente posto rimedio a detta situazione nel marzo 2014, data in cui aveva versato alla La. sia gli arretrati che la somma dovuta per la mensilità allora corrente; circostanza quest’ultima puntualmente documentata, nonché ammessa dalla stessa p. o. alla precedente udienza. In proposito, l’imputato ha giustificato il ritardato pagamento era dovuto in primo luogo a motivi professionali, dovendo assentarsi da casa, talvolta per lunghi periodi, come era accaduto alla fine dell’anno 2013, quale carabiniere addestratore dei cani molecolari, volti alla ricerca di persone scomparse; perciò, spesso si recava in Aspromonte o in Sardegna per periodi prolungati. A sostegno di ciò, il Gu. ha documentato il pagamento cumulativo anticipato delle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013 nonché delle spese straordinarie, effettuato dallo stesso in data 23.09.2013, indotto dalla premura di garantire ai propri figli il sostegno economico nei mesi di sua assenza.
A spiegazione del versamento in ritardo delle tre mensilità, l’uomo ha addotto altresì difficoltà economiche nel periodo in contestazione, tuttora perduranti. Egli, infatti, percepisce uno stipendio mensile variabile da un minimo di 1400 Euro ad un massimo 1800, somma da cui debbono essere sottratti, mensilmente, 750 Euro di mantenimento, e, a mesi alterni 400 Euro , per ilmutuo della casa coniugale. Dunque, la somma residua è piuttosto esigua per poter soddisfare le esigenze anche primarie della propria vita.
All’udienza odierna, la difesa dell’imputato ha prodotto una memoria, corredata di documentazione, al fine di riassumere la situazione oggetto di contestazione e, in particolar
modo, a comprova della condotta dell’imputato, il quale ha sempre contribuito in modo puntuale e generoso alle esigenze familiari.
In proposito, da tale documentazione è risultato che in costanza di matrimonio (maggio 2010) il Gu. aveva versato una cospicua somma di denaro in un conto cointestato con la moglie, acceso presso il Mo., al fine di costituire una importante riserva di denaro per le esigenze familiari e per il pagamento del mutuo della casa coniugale. Nello specifico, si trattava di un assegno circolare dei genitori del Gu., per una somma complessiva di Euro 53.333,00, la cui provvista derivava dalla vendita di un appartamento.
Va precisato, al riguardo, che la tessera bancomat collegata al conto cointestato è rimasta nella disponibilità esclusiva della La. che l’ha usata anche dopo la separazione per le spese correnti della famiglia. In effetti la tessera bancomat è stata restituita soltanto dopo l’udienza presidenziale dell’aprile 2013.
Durante la separazione, anche difatto, la situazione relativa al conto cointestato non era mutata; la cifra originariamente versata era a disposizione delle necessità dei figli e della ex moglie, pacificamente e con l’accordo del Gu.
Questa situazione è provata documentalmente dall’estratto conto relativo al periodo giugno ‐ ottobre 2012. Per di più, dallo stesso estratto risultano effettuati prelievi senza alcuna ragione giustificativa dalla sig.ra La., a proprio favore, per una somma complessiva di Euro 14.234,75, lasciandovi una provvista di soli Euro 5,218,00; ciononostante ella fosse a conoscenza che il mutuo della casa coniugale, ove la stessa continua a vivere con i tre figli, è appoggiato proprio su quel conto e che la provvista ivi esistente serviva a pagare il mutuo della casa. Detto comportamento non è stato in alcun modo giustificato dalla parte civile, anche tenuto conto dell’avvenuto bonifico disposto dal Gu. nel giugno 2012 per i lavori di ristrutturazione del condominio.
Inoltre, va posto in rilievo, ai fini della valutazione complessiva della condotta del Gu., il duplice pagamento che l’uomo ha effettuato per il mantenimento dei tre figli minori in relazione al periodo novembre 2012 ‐ gennaio 2013. Nello specifico, nel gennaio 2013, quando ancora non erano intervenute statuizioni giudiziali in ordine alla separazione, ma le trattative si eranointerrotte, il Gu. aveva versato di sua volontà per il mantenimento dei minori la somma complessiva di Euro 2.500,00 per i mesi di novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013, pari ad Euro 700,00 mensili, oltre ad Euro 400,00 di spese straordinarie.
Il 18.04.2013, una volta intervenuto il provvedimento giudiziale sopracitato, che stabiliva l’obbligo di mantenimento dei figli pari ad Euro 750,00, l’imputato ha versato alla ex moglie la somma di Euro 4.500,00 (750,00 per novembre 2012 ad aprile 2013), così di fatto corrispondendo due volte quanto dovuto per le mensilità di novembre, dicembre e gennaio 2013.
Infine, sempre dalla documentazione prodotta in atti emerge che il Gu. ha sempre provveduto al pagamento delle spese straordinarie concordate per il soddisfacimento delle esigenze dei figli: spese scolastiche, visite mediche, parrucchiere, indumenti.
Valutazione delle prove e configurabilità del reato in contestazione.
Alla luce di tutte le prove assunte in dibattimento questo Giudice ritiene che l’imputato debba essere mandato assolto del reato di cui agli artt. 81 c.p. 3 L. 54/06 in relazione all’art. 570, 2 comma c.p., in danno dei figli minori Ga., Gi. e Gi. perché il fatto non sussiste, per i motivi che si espongono.
L’imputato, ad eccezione del limitato periodo contestato, ha sempre pagato econtribuito al sostentamento economico della famiglia.
Egli, infatti, al fine precipuo di non far mancare nulla alla propria famiglia, ha spesso provveduto in anticipo al mantenimento dei figli, cumulando più mensilità, data l’eventualità di doversi assentarsi da casa anche per settimane consecutive per ragioni di lavoro.
Ha messo a disposizione della ex ‐ coniuge, per un lungo lasso di tempo dopo la separazione, la cospicua somma di denaro derivante dalla vendita di un immobile, cui la La. ha attinto abbondantemente.
Va inoltre considerato che la ex ‐ coniuge ha sempre svolto attività lavorativa, sebbene con un contratto part‐time, percependo uno stipendio mensile di Euro 1100 ‐ 1200, così come la stessa ha dichiarato in udienza.
Di altrettanta rilevanza ai fini di una valutazione completa della vicenda processuale è il dato secondo cui il Gu. ha sempre rispettato gli obblighi di visita settimanali, durante i quali si è preso cura dei tre figli, economicamente e non solo.
Pertanto, non si può assolutamente ritenere che i figli versassero in uno stato di bisogno, né che fossero privi dei mezzi necessari alla sussistenza, per quanto il reato contestato (art. 3 L. 2006/54) non richiede tale elemento per la sua integrazione.
Peraltro, il ritardato pagamento dell’assegno da parte dell’imputato si èlimitato a soli tre mesi, un tempo troppo esiguo per far ritenere che esso abbia potuto produrre un qualsiasi effetto di rilievo in danno dei figli; ciò in considerazione del fatto che l’imputato in precedenza aveva sempre pagato le somme dovute anche in esubero e del fatto che la La. aveva attinto in precedenza in modo significativo dal conto cointestato di cui sopra si è detto. Per di più, il ritardato pagamento delle tre mensilità non è dipeso da una condotta dolosa dell’imputato, ma è stato causato dalla sopravvenienza di impegni professionali e di impreviste difficoltà finanziarie del tutto ragionevoli e documentate. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà dolosa di non adempiere agli obblighi; inoltre si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto deve fornire” (Cass. Sez. VI pen., 02.07.2012, n. 25596). La Suprema Corte Penale (28 agosto 2012 n. 33319) ha precisato ancora che “l’inadempimento saltuario non è reato”.
Per mera completezza, a proposito della questione delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione hachiarito che “quando con la sentenza di separazione dei coniugi, ovvero con il
decreto del Tribunale per i Minorenni venga disposto oltre al pagamento dell’assegno mensile di mantenimento, anche l’obbligo della contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura monitoria e successivamente esecutiva. Le spese straordinarie, essendo generiche o indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l’accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione (Cass. 24/02/2011 n. 4543).
Alla luce di tutto quanto esposto, si impone l’assoluzione dell’imputato per il reato di cui gli artt. 81 c.p. 3 L. 54/06 in relazione all’art. 570, comma 2 c.p. in danno dei figli minori, perché il fatto non sussiste.
In presenza di richiesta del difensore dell’imputato ex art. 541 c.p.p., tenuto conto delle chiare e univoche emergenze processuali in favore dell’imputato, dovendosi pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, si impone la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre Iva e Cpa come perlegge.
P.Q.M.
visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve
Gu.En. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 541, II comma c.p.p.
condanna la parte civile costituita, La.Li., alla refusione delle spese processuali sostenute dall’imputato che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge.
Visto l’art. 544, co. 3 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Firenze il 31 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2016.
Cass. pen. 31 maggio 2012 n. 25596
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza dell’11 gennaio 2011 confermava la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Nicosia nei confronti di A.P.P. per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenzafamiliare nei confronti del figlio minore S., nel contempo dichiarando non doversi procedere per la medesima imputazione in riferimento al coniuge che, nelle more, aveva rimesso la querela.
La contestazione nei confronti del ricorrente era di non aver versato per il periodo dal novembre 2005 al febbraio 2006 l’assegno di mantenimentofissato in Euro 300 mensili dal tribunale di Nicosia, fatto ritenutointegrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova della colpevolezza dell’ A., oltre che in base alle prove orali, in base alla “documentazione acquisita, da cui risultava che l’imputato aveva versato nel periodo di cui alla contestazione più volte con considerevole ritardo l’assegno mensile dimantenimento“. Con i motivi di appello, quali desunti dalla sentenza impugnata, la difesa di A. aveva osservato che le somme stabilite dal tribunale erano state comunque versate sia pure con ritardo dovuto esclusivamente alla sua temporanea mancanza di sufficienti disponibilità economiche.
La Corte di Appello, dopo aver dato atto dell’intervenuta remissione di querela che, comunque, non poteva estinguere il reato nei confronti del figlio minore trattandosi di reato procedibile di ufficio, riteneva ininfluente la circostanza dei pagamenti in ritardo ai fini della esclusione del reato contestato; la Corte osservava che “solo labilmente l’imputato ha addotto difficoltà economiche e i ritardi nei pagamenti dell’intera somma mensile per il loro protrarsi e la loro reiterazione non possono ritenersi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà dell’ A., il quale se avesse voluto, avrebbe comunque potuto far avere tempestivamente ancheimporti minori in modo da non far venir meno ripetutamente e per periodi non brevi ogni mezzo di sostentamento economico al figlio minore e ciò stante anche l’incapacità economica della D. M.”.
Il difensore dell’ A. ha proposto ricorso sostenendo la violazione di legge per la erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 570 cod. pen. e con il secondo motivo il vizio di motivazione.
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 570 cod. pen. asserendosi che la condotta di far mancare i mezzi di sussistenza è stata ricollegata strettamente all’omesso versamento dell’assegno di mantenimento.
Rileva però la difesa che, con la produzione documentale in primo grado ed in sede di presentazione dell’appello, si è dimostrata la sostanziale continuità dei pagamenti ed i lievi ritardi come segue:
“14 febbraio 2006: versamento (tramite vaglia postale) della somma di Euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per i mesi di novembre-dicembre 2005; 28 marzo 2006: versamento (tramite vaglia postale) della somma di Euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per i mesi di gennaio-febbraio 2006″.
Tali brevi ritardi sarebbero stati conseguenti – la difesa ritiene chesia evidente in re ipsa – al mero disagio economico e non alla volontà di far mancare i mezzi di sussistenza.
Anche in altro modo, osserva la difesa, la produzione documentale attesta come il ricorrente abbia versato le somme dovute alla parte offesa non appena avuta la disponibilità economica; è il dato sostanziale che si evince dalle scritture di transazione già acquisite al fascicolo dibattimentale, il ricorrente aveva sempre versato tutte le somme da lui dovute appena possibile.
Inoltre, secondo la difesa, la sentenza è erronea laddove, dimenticando che l’ipotesi di reato contestata si realizza laddove risulti lo stato di bisogno dell’avente diritto e la concreta capacità economica del presunto reo, non affronta il problema della capacita reddituale dell’obbligato. E, per converso, la difesa afferma che vi è disponibilità di reddito da parte della moglie, fruitrice di una retribuzione per le sue prestazioni lavorative in favore del comune di (OMISSIS).
Con un terzo motivo la difesa deduce la erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1 per essere stata negata la applicabilità dell’indulto per un errore del certificato penale in atti al momento della decisione in appello.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, in ragione del primo motivo che rende superflua la valutazionedegli altri.
La difesa ha dimostrato di aver depositato in corso di dibattimento varia documentazione relativa ai pagamenti periodici dell’assegno dimantenimento; l’elenco dei pagamenti, riprodotto in sede di ricorso, dimostra la sostanziale regolarità dei versamenti, essendo stati gli assegni consegnati quasi sempre nel mese di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, il periodo in contestazione, il difensore ha dimostrato che i pagamenti sono state effettuati in ritardo così come sopra trascritto. Il fatto risulta, quindi, non esattamente corrispondente alla contestazione formulata: nel capo di imputazione si legge che A. avrebbe omesso del tutto i pagamenti. Tale imprecisione, comunque, non appare avere comportato limiti alla difesa in quanto, dalla sentenza impugnata, si rileva che il fatto del quale si è discusso (e per il quale A. si è difeso) è stato, correttamente, il ritardo dei pagamenti.
Se, quindi, anche alla luce di assenza di argomenti contrari nella sentenza impugnata, le date dei pagamenti sono esatte, e ciò anche in riferimento ai periodi diversi da quelli in contestazione, la sentenza impugnata finisce per affermare, in termini sintetici, che il ritardo del versamento integra comunque il reato in contestazione, salvo che l’imputato non offra la piena prova dell’impossibilità di adempiereregolarmente. In altri termini, la Corte di Appello afferma esservi una piena equiparazione fra l’inadempimento dell’obbligazione (anche non “grave”) secondo la legge civile e la commissione del reato di cui all’art. 570 c.p..
Rileva però il Collegio che tale interpretazione non è conforme alla norma penale che non equipara il fatto penalmente sanzionato all’inadempimento civilistico.
La norma in questione, in riferimento alla specifica fattispecie del soggetto che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza, ha la funzione di garantire l’obbligo del genitore di assistere con continuità i figli fornendo loro i mezzi di sussistenza.
Da un lato, quindi, non è una condotta integrata da qualsiasi forma di inadempimento e dall’altro, trattandosi di reato doloso, la condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. In particolare, sul piano oggettivo, si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire. Quindi il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorchè la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la “gravità” e,quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare.
Normalmente, a fronte del mancato versamento da parte del genitore di quanto di spettanza, non si può ritenere sufficiente che la parte dichiari la propria indigenza per giustificare l’omissione del pagamento e si richiede, invece, una prova ben certa di tale stato economico; ma la situazione è diversa nel caso in cui in cui ci si trovi davanti ad un limitato ritardo dei pagamenti per poche mensilità. Si tratta, difatti, di un caso anomalo in un più ampio periodo nel quale gli assegni sono stati pagati sostanzialmente nei tempi dovuti.
E’ ragionevole lettura dei dati accertati che, avendo il ricorrente regolarmente versato in tutto l’arco di tempo in esame quanto di propria spettanza ed essendosi limitato, per i casi contestati, ai brevi ritardi di cui sopra, pur in presenza di un inadempimento rilevante per il diritto civile, non si sia in presenza dell’azione tipica del far mancare i mezzi di sussistenza. Regolarità dei pagamenti e breve ritardo fanno ragionevolmente ritenere che si sia in presenza di un ritardo di adempimento che ben trova giustificazione in situazioni particolari del debitore, mancando quindi gli elementi da cui desumere il dolo del reato in esame.
La conseguenza di quanto sopra è che non solo la motivazione non daconto di aver affrontato il tema della reale modalità della condotta, ma offre una ricostruzione della vicenda che consente di affermare con certezza che il fatto accertato non costituisce reato, così potendosi disporre l’annullamento della sentenza senza rinvio per la parte in cui condanna il ricorrente per la condotta nei confronti dei figlio minore, restando ferma, per il resto, la pronuncia di proscioglimento per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla condotta in danno del figlio minore, perchè il fatto non costituisce reato.
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L’Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord ed il suo studio ha sede in Aversa (Caserta) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Opera, prevalentemente, ma non solo, presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord (Aversa), Nola nonchè il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed altro.
E’ iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) presso i predetti Tribunali nonché abilitato al patrocinio avanti le Corti Superiori (Cassazionista).
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