Maltrattamenti, tra marito e moglie la condotta assume maggiore gravità

maltrattamenti matrimonio aggravante Tempo di lettura stimato: 6 minuti
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Avv. Marco TrasaccoIl legame di coniugio tra la vittima e l’aggressore implica un maggior disvalore della condotta lesiva, riposando il rapporto di coniugio sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta ed in ciò trova giustificazione la contestazione di tale aggravante nel delitto di lesioni, autonomamente e pienamente configurabile, anche nel caso di concorso con un reato nei confronti di un familiare (Cassazione penale sez. V 10 aprile 2018 n. 27446).

Occorre premettere che l’art. 577 del codice penale prevede quanto segue:

Altre circostanze aggravanti

[I]. Si applica la pena dell’ergastolo [289-bis 3, 630 3] se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:

1) contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente [540; 75 c.c.]2;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.

[II]. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella [540], il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [291-309 c.c.], o contro un affine [78 c.c.] in linea retta [582 2]3.

[1] Per ulteriori ipotesi di aumento di pena v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575, relativo al caso che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107.

[2] Numero modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), l. 11 gennaio 2018, n. 4, che, dopo le parole «il discendente» ha aggiunto le seguenti parole: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente». Vedi, inoltre, quanto disposto, dagli articoli 9 e 13, l. 11 gennaio 2018, n. 4.

[3] Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), l. 11 gennaio 2018, n. 4, che, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata».


Nell’enunciare il principio di diritto in epigrafe, la Suprema Corte ha avuto modo anche di precisare che:

  1. i Giudici di Merito avevano correttamente ritenuto che il delitto di lesioni non possa ritenersi assorbito da quello di maltrattamenti. Sul punto, è stato più volte evidenziato che “...la diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali volontarie esclude l’assorbimento del secondo reato nel primo, rendendoli, invece, concorrenti tra loro (Sez. 6, n. 28367 dell’11/05/2004, Rv. 229591; Sez. 2, n. 15751 del 13/12/2012)…“;
  2. l’aggravante del rapporto di “coniugio” (art. 577 c.p.), non costituisce una mera riproduzione degli elementi strutturali già presenti nel delitto di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), tutelando la fattispecie di lesioni – a cui si riferisce l’aggravante in questione – e quella di maltrattamenti, beni giuridici diversi, e segnatamente quest’ultima la dignità della persona ed in particolare del familiare, mentre la prima l’integrità fisica.

L’Avv. Marco TRASACCO è particolarmente attento alle problematiche che nascono nel corso della vita familiare e, nello specifico, alla tutela giuridica delle vittime di maltrattamenti e violenze nell’ambito di un contesto familiare.
In particolare, lo STUDIO si propone di assistere, sia in ambito civile che penale, tutte le vittime di tali gravi reati consentendo alle stesse, anche per il tramite del Gratuito Patrocinio, di accedere alla Giustizia per vedersi riconosciuti i propri diritti e, nel caso, per denunciare tali crimini al fine di evitare il ripetersi o il protrarsi di condotte violente.


Qui la sentenza per esteso

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente –
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.W., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. LOY Maria Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23.06.2015 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 14.10.2014, assolveva F.W. dal reato di cui all’art. 572 c.p. (capo 1) con la formula “perchè il fatto non sussiste”, confermando, invece, la condanna dell’imputato per il delitto di lesioni aggravate dall’art. 577 c.p. (capo 2), con rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione, conferma delle statuizioni civili e riduzione della provvisionale ad Euro 1000,00.

1.1 In particolare, all’imputato era stato contestato al capo 2) l’aver colpito con schiaffi e calci, la moglie C.G., procurandole lesioni guaribili in 15 giorni, ritenendo aggravato il delitto di lesioni in questione in quanto in danno del coniuge; tale delitto di lesioni, stante la diversità giuridica con il reato di maltrattamenti, non poteva ritenersi assorbito in quest’ultimo.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 572 c.p., e degli artt. 582 e 585 c.p., in relazione all’art. 577 c.p., comma 2, essendo stato il reato di lesioni personali, ex art. 582 c.p., ritenuto aggravato, in quanto delitto commesso in danno del coniuge; invero, l’aggravante di cui all’art. 577 c.p., comma 2, non può coesistere con l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia, in quanto la qualità della persona offesa (moglie del ricorrente) non costituisce un quid pluris da cui far dipendere la sussistenza dell’aggravante ex art. 577 c.p., comma 2, in relazione al reato di lesioni, ma piuttosto si configura quale elemento strutturale del reato di cui all’art. 572 c.p.; il ritenere sussistente l’aggravante ex art. 577 c.p., comma 2, comporta una sorta di duplicazione in relazione alla configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, sicchè îl reato di lesioni deve configurarsi nella fattispecie come di lesioni personali lievissime, in quanto giudicate guaribili in un tempo inferiore ai 20 giorni, con conseguente rideterminazione della pena.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Ed invero la dedotta “duplicazione” della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., e art. 577 c.p., comma 2, per il reato di lesioni di cui al capo 2), commesso dall’imputato nei confronti della moglie, rispetto al reato di cui all’art. 572 c.p. – che deve necessariamente essere commesso nei confronti di un familiare o convivente – non ha alcun fondamento concreto nella fattispecie in esame, posto che l’imputato è stato assolto dal reato di cui all’art. 572 c.p., originariamente ascrittogli, sicchè non può più operarsi un confronto tra le due fattispecie in questione.

2. In ogni caso, alcuna duplicazione od assorbimento sussiste tra l’aggravante di cui all’art. 577 c.p., comma 2, richiamata dall’art. 585 – per essere la p.o. coniuge dell’autore delle lesioni – ed il reato l’art. 572 c.p., sì da rendere il delitto di lesioni appunto non aggravato. Ed invero, la Corte territoriale, nell’assolvere l’imputato dal delitto di cui all’art. 572 c.p., per carenza dell’abitualità dei comportamenti nei confronti della moglie, ha correttamente ritenuto che il delitto di lesioni non possa ritenersi assorbito da quello di maltrattamenti di cui al capo 1). Sul punto, questa Corte ha più volte evidenziato che la diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali volontarie esclude l’assorbimento del secondo reato nel primo, rendendoli, invece, concorrenti tra loro (Sez. 6, n. 28367 dell’11/05/2004, Rv. 229591; Sez. 2, n. 15751 del 13/12/2012).

3. Nè specificamente può ritenersi costituire una duplicazione degli elementi del reato di cui all’art. 572 c.p. (dal quale, si ribadisce, l’imputato è stato assolto) l’aggravante di cui all’art. 577 c.p., anche in relazione all’art. 585 c.p.. Ed invero, l’aggravante del rapporto di “coniugio”, non costituisce una mera riproduzione degli elementi strutturali già presenti nel delitto di cui all’art. 572 c.p., tutelando la fattispecie di lesioni – a cui si riferisce l’aggravante in questione – e quella di maltrattamenti, beni giuridici diversi, e segnatamente quest’ultima la dignità della persona ed in particolare del familiare, mentre la prima l’integrità fisica.

Il legame di coniugio tra la vittima e l’aggressore implica un maggior disvalore della condotta lesiva, riposando il rapporto di coniugio sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta ed in ciò trova giustificazione la contestazione di tale aggravante nel delitto di lesioni, autonomamente e pienamente configurabile, anche nel caso di concorso con un reato nei confronti di un familiare.

4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2018


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