L’attenuante dell’avvenuta riparazione del danno non può riconoscersi in caso di assegno bancario

risarcimento danni assegno riconoscimento attenuante Tempo di lettura stimato: 4 minuti
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Avv. Marco Trasacco | Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’ art. 62 c.p. , n. 6 l‘avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto “datio pro solvendo , manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro (Cassazione penale, sezione II, sentenza 11 settembre 2019, n. 37550).

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, negando all’imputato, per quanto qui di interesse, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., ritenendo a tal fine insufficiente la corresponsione alla persona offesa di un assegno bancario, la Corte di Cassazione (sentenza 11 settembre 2019, n. 37550) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto detta attenuante – ha invece ribadito che l‘avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto “datio pro solvendo”, manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro.

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppino – Presidente –
Dott. IMPERIALI Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PACILLI G. A.R. – Consigliere –
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SARACO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3166/2018 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2018;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2019 la relazione fatta dal
Consigliere, Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Tampieri Luca che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che in data 22/6/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino, con sentenza del 29/1/2018, in ordine ai delitti di rapina ed evasione, e la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso il M. deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ritenendo a tal fine insufficiente la corresponsione alla persona offesa di un assegno di 1000,00 Euro in data (OMISSIS), prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato, in data 12/1/2018, che rinviava il processo al 29/1/2018 per la sola discussione.

2. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, deve avere luogo prima dell’inizio della discussione. (Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, Rv. 262652; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Rv. 271666; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 – dep. 10/05/2018, Romano, Rv. 272933), sicchè nel momento in cui, all’udienza del giorno (OMISSIS), prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione al rito speciale, la difesa del ricorrente consegnava alla persona offesa un assegno bancario proveniente dall’imputato, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla persona offesa in conseguenza dell’azione delittuosa sarebbe stato idoneo ad integrare l’attenuante invocata dal ricorrente.

Correttamente, però, la Corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ha ritenuto non idoneo allo scopo lo strumento utilizzato dal M., giacchè l’avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto “datio pro solvendo”, manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro (Sez. 3, n. 17864 del 23/01/2014, Rv. 261498), nè risulta documentato che l’assegno in questione sia stato ritualmente incassato nei pochi giorni precedenti l’ordinanza di ammissione del rito speciale, in data 12/1/2018.

Soprattutto, però, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche “solo ed esclusivamente in considerazione della volontà dell’imputato di risarcire il danno con la consegna del titolo sopra indicato” e, pur ritenendo questa inidonea a giustificare l’attenuante specifica, hanno comunque ridotto la pena base di un terzo ai sensi dell’art. 62 bis c.p. e, pertanto, nella misura massima che sarebbe stata consentita dall’eventuale riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, sicchè deve rilevarsi che difetta anche l’interesse del ricorrente a dolersi di quella che, nella sostanza, è una qualificazione della consegna del titolo diversa da quella invocata ma non certo meno favorevole a questa.

3, Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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