L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
La modalità di accettazione dell’eredità prevista dall’art. 470 cod. civ. in alternativa rispetto a quella pura e semplice, nonostante qualsiasi divieto del testatore, è costituita dall’ accettazione con il beneficio d’inventario. Mentre nella prima si produce la confusione tra il compendio ereditario ed il patrimonio dell’erede (essendo costui eventualmente tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, anche quando siano superiori all’attivo), l’accettazione beneficiata evita questo risultato, mantenendo la separazione tra l’asse ereditario ed il patrimonio dell’erede (art. 490 cod. civ. ).
La facoltà di accettare con beneficio d’inventario riveste carattere squisitamente personale. Al giorno d’oggi sarebbe più pertinente parlare di una cautela che talvolta si impone, in considerazione della vastità degli interessi già facenti capo al de cuius e del potenziale pregiudizio che potrebbero arrecare all’integrità del patrimonio dell’erede, significative poste passive occulte (debiti di natura fiscale, nei confronti di creditori stranieri, etc.).
Alla personalità della valutazione di accettare o meno con il beneficio dell’inventario segue l’impossibilità, per i creditori dell’erede, di agire con l’azione surrogatoria (art. 2900 cod. civ. ). Ciò anche se costoro potrebbero in concreto subire un danno per effetto della concorrenza con i creditori ereditari nel caso di insufficienza dell’asse.
FORMA DELL’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
L’accettazione con beneficio di inventario è un atto qualificato da uno specifico formalismo ad substantiam. L’art. 484 cod. civ. infatti prescrive indispensabilmente che essa sia compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. L’accettazione per atto notarile è ricevuta dall’ufficiale rogante senza che vi sia bisogno, ai sensi dell’art. 47 l.n. (neppure nel tempo precedente le modificazioni introdotte per effetto della Legge 246/2005) dell’assistenza dei testimoni. Non vi sarà conseguentemente neppure bisogno che si faccia menzione della relativa rinunzia da parte del o dei comparenti.
Mentre qualsiasi notaio sul territorio nazionale può stipulare l’atto di rinunzia, quando invece questa sia perfezionata per il tramite di un cancelliere, la competenza di costui si radica in relazione al circondario del tribunale del luogo di apertura della successione. La dichiarazione di accettazione, preceduta o seguita dall’inventario, è inoltre sottoposta ad uno speciale regime di pubblicità-notizia (inserzione nel registro delle successioni, trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari).
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