Il proprietario del cane è responsabile delle lesioni arrecate dall’animale

morso cane responsabilità proprietario Tempo di lettura stimato: 23 minuti
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Avv. Marco Trasacco | In tema di lesioni colpose dovute a malgoverno di animali, bene è ritenuta la responsabilità del proprietario di un cane per il morso subìto da un bambino che, accompagnato dalla nonna, era entrato, in assenza di alcun divieto di accesso, in un’area destinata dal Comune al libero passeggio dei cani, avendo esso proprietario, in violazione delle regole di comune prudenza come pure di specifiche disposizioni dettate da apposita normativa regionale ed anche da ordinanze in materia di custodia di cani emanate dal Ministero della Salute, omesso di tenere sotto costante controllo visivo l’animale e di tenere a propria disposizione una museruola da usare all’occorrenza (Cassazione penale , sez. IV , 27/06/2019 , n. 31874).

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.

Trattasi di un caso relativo ad aggressione da parte di un cane ai danni di un minore, all’interno di un’area per cani in un parco pubblico, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane per non aver mantenuto un costante controllo visivo dell’animale tenendo a portata di mano la museruola, in violazione di quanto disposto dal “Decalogo aree cani” adottato dalla regione Lombardia.

In seguito la sentenza per esteso.

 

  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE QUARTA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. PICCIALLI Patrizia        -  Presidente   -                    
Dott. BELLINI   Ubaldo          -  Consigliere  -                    
Dott. PEZZELLA  Vincenzo   -  rel. Consigliere  -                    
Dott. RANALDI   Alessandro      -  Consigliere  -                    
Dott. TANGA     Antonio Leonard -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
                G.M., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 04/06/2018 del TRIBUNALE di MONZA; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 
Gen. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il 
rigetto del ricorso; 
Nessun difensore è presente. 
                 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il GM del Tribunale di Monza, con sentenza del 4/6/2018, pronunciando in sede di appello nei confronti di G.M., confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna del 18/9/2017, appellata dall’imputata, con condanna al pagamento delle spese di parte civile.

Il giudice di prime cure aveva condannato la G., riconosciutele le circostanze attenuanti generiche, alla pena complessiva di 500 Euro di multa, oltre spese processuali, con condanna generica al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, oltre alle spese di assistenza e di rappresentanza di quest’ultima, avendola ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall’art. 590 c.p., in relazione all’art. 672 c.p., perchè cagionava lesioni personali a P.D. consistite in “morso cane coscia posteriore sinistra” dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 10 s.c..

All’odierna ricorrente venivano contestati profili di colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), in uno con un profilo di colpa specifica (la violazione della norma di cui all’art. 672 c.p.) perchè, in qualità di proprietaria e conduttrice di un cane di sesso femminile, razza pastore tedesco, identificato da microchip n. (OMISSIS), rispondente al nome di “(OMISSIS)” omettendo di custodirlo con le debite cautele, non mantenendone il costante controllo e non munendolo di museruola, non impediva che lo stesso, circolando libero nell’area cani di via (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS) aggredisse P.D., accompagnato da familiare maggiorenne, procurandogli le lesioni sopra descritte. In (OMISSIS) il (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, G.M., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo motivo la ricorrente lamenta mancanza o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell’appello ha escluso, a priori, che la condotta di R., nonna e custode del minore P., persona offesa nel procedimento de quo, possa essere stata una condotta ulteriore, successiva, imprevedibile e perciò idonea di per sè ad escludere il nesso eziologico che lega l’evento con il comportamento dell’imputata ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2.

Per il difensore della ricorrente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure è corretta, ma la lettura in diritto degli stessi, con riferimento al già menzionato nesso, sarebbe invece insostenibile, per come riportata in entrambi i gradi di giudizio di merito. Ciò in quanto un’area dei giardinetti riservata ai cani, e a tal fine recintata con impedimenti a che gli stessi escano o persone entrino, è tale proprio per consentire agli animali di circolare liberi all’aperto, ancorchè sempre sotto il controllo dei padroni. E’ ovvio, ed è l’id quod plerumque accidit prosegue il ricorso – che tale controllo avviene ed è necessario per evitare danni che possano avvenire per un caso fortuito ed imprevedibile, come, ad esempio il cane che salta il recinto e si avventa sulle persone fuori dallo stesso, ovvero infanti che entrano perchè non accompagnati da chi li ha in custodia.

Certo, invece, sarebbe, che un bambino che vi viene introdotto volontariamente dalla nonna che lo accompagna non possa essere ritenuto un caso fortuito o imprevedibile. In altre parole, secondo la tesi sostenuta in ricorso, vedendo che fuori dall’area cani non vi erano bambini non accompagnati, l’imputata non era tenuta ad usare una maggior attenzione rispetto a quella solitamente prestata. Diversamente, se il bambino fosse stato solo e senza adulti vicino, nei pressi di quell’area, sarebbe stato lecito pretendere dall’odierna ricorrente quella maggior attenzione che avrebbe potuto scongiurare l’evento. In ulteriori diversi termini: non sarebbe prevedibile ed esorbiterebbe dall’obbligo di attenzione del padrone del cane l’ipotesi di un adulto che introduce volontariamente in un’area dove i cani circolano liberamente un bambino non in grado di relazionarsi con gli stessi.

Il giudice del gravame del merito – ci si duole- nell’impugnata sentenza qualifica invece come “violativa delle regole cautelari” desunte dal regolamento vigente nell’area cani la condotta dell’odierna imputata, ritenendo che le stessa avrebbe lasciato “del tutto incustodito all’interno dell’area cani” il suo quadrupede e di conseguenza non si sarebbe potuta avvedere “del rischio promanante dall’ingresso nel parco del piccolo D. e della R.”.

La deduzione del giudice sarebbe illogica perchè trascurerebbe che l’area cani esiste perchè i cani vi possano accedere e rimanere custoditi più lievemente che secondo i normali canoni, cioè legati al guinzaglio o con la museruola.

Non vi era motivo ragionevole – si insiste in ricorso – per cui la nonna dovesse far entrare il nipote in area cani. Perciò si sarebbe trattato di un evento che non si poteva prevedere e per cui potesse essere necessario un surplus di attenzione da parte della ricorrente.

Prevedibile – prosegue il ricorso – è che in un’area cani entrino altri soggetti, ragionevole è la previsione che chi ne faccia ingresso attui ogni cautela derivante dall’essere in presenza di animali liberi, mentre sarebbe non ragionevole la previsione per cui, al momento dell’ingresso, chi è appena entrato perda il controllo del bambino che accompagna e che, comunque, non deve essere lì.

Sarebbe stata allora fondamentale e necessaria una compiuta motivazione che si assume manchi- sulla ricostruzione del nesso causale.

In altre parole, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare perchè l’ingresso immotivato, imprevedibile ed irragionevole del bambino accompagnato in un’area dove scorrazzano liberi due cani di grossa taglia non escluda il nesso eziologico che fonda la responsabilità colposa penale.

Tale nesso – ci si duole in ricorso- pare essere stato ricostruito dai giudici di merito in termini quasi oggettivi, celando dietro la formula della prevedibilità una valutazione non certo in termini di ragionevolezza e concretezza, con il rischio di addebitare a titolo di responsabilità oggettiva al proprietario o detentore di un cane ogni accadimento che si realizzi nella sfera di cognizione del proprietario, prevedibile o meno. Responsabilità oggettiva che, se sussiste, deve trovare rimedi civilistici.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui esclude che la condotta di R. possa definirsi come negligente, sostenendo il giudice di “non poter esigere che l’anziana controllasse ogni anfratto dell’area cani prima di accedervi”.

Conseguenza logica di questa premessa sarebbe che l’anziana donna, che non può controllare se vi siano pericoli, non faccia entrare il bimbo in tale area. E non che le sia permesso di farlo anche se non in grado di controllare.

In ogni caso, secondo la ricorrente se alla nonna-custode è stato affidato il nipote di cinque anni e lei ha accettato di tenerlo, si presume che la stessa debba portare la responsabilità di quanto accaduto. Nulla infatti la solleverebbe dal compiere un giudizio di prevedibilità rispetto ai rischi a cui inevitabilmente sottoponeva il bambino introducendolo in un’area cani e dal conseguente suo obbligo di vigilanza rispetto al perimetro circostante, al fine di evitare la realizzazione di eventi lesivi.

La penale responsabilità dell’odierna imputata parrebbe, perciò, confermata sulla scorta di una motivazione illogica o, al massimo, viziata da carenza in motivazione, che escluderebbe, senza dare ragione, la condotta di R. come una concausa dell’evento realizzatosi ai danni del minore P., facendo discendere in modo diretto le lesioni dall’omessa vigilanza del cane.

A sostegno della propria tesi il difensore ricorrente allega un precedente di merito del medesimo giudice di pace brianzolo che ebbe ad assolvere il proprietario di un cane che, mentre il padrone si trovava a pochissimi metri dal suo animale, azzannò il gomito di una persona esterna alla recinzione afferrandolo tra le sbarre della stessa. Sentenza che correttamente escludeva il nesso eziologico di cui fin qui si è trattato, forte peraltro della corretta interpretazione delle pronunce di questa Suprema Corte lì citate.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre la stessa questioni già devoluta in appello, ovvero l’affermata interruzione del nesso di causalità in ragione dell’imprevedibilità dell’agire della nonna della persona offesa, che aveva lasciato incustodito il nipotino nell’area deputata allo sgambamento dei cani – e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonchè corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella dell’interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell’odierna ricorrente (che, in concreto, in ricorso, non si contesta) e l’evento, in ragione dell’imprevedibilità del comportamento della nonna della parte lesa che, in ragione della tenera età del nipote, avrebbe dovuto porre attenzione al bambino allorquando l’ha introdotto nell’area riservata ai cani.

3. Come ricorda il provvedimento impugnato la ricostruzione dei fatti, nella loro mera oggettività, è incontestata.

Deve, pertanto, ritenersi pacifico che in data 22 aprile 2014, il minore P.D., che all’epoca dei fatti aveva cinque anni, entrato da pochi secondi all’interno dell’area cani di via (OMISSIS), accompagnato dalla nonna R.V., mentre questa si girava, tenendolo per mano, per chiudere il cancello di ingresso al parco, venne assalito dal cane razza pastore tedesco di proprietà dell’odierna ricorrente G.M..

In quel frangente, mentre la R. gridava aiuto e, al contempo, cercava vanamente di fare da scudo al bambino con il proprio corpo, l’imputata odierna ricorrente, non accortasi immediatamente dell’aggressione in atto, rimaneva seduta su di una panchina con un altro cane, di piccole dimensioni, adagiato sulle proprie gambe.

Finalmente, avvertite le urla della R., la G. si avvicinò al proprio cane, riuscendo, dopo vari tentativi, a staccarlo dal corpo del minore, tirandolo per il guinzaglio con forza.

Alla scena assistette Gogol Juan (sentito come teste nel procedimento di primo grado) il quale, notando che il bambino era rimasto ferito all’altezza della gamba sinistra (dalla quale sgorgava sangue), chiamò i soccorsi sanitari, mentre sul posto giungevano anche il marito della R. e Ru.Gi. (anch’egli teste in primo grado).

La G., ripreso il controllo del proprio cane, affermando che, essendo l’area destinata al passeggio dei cani anche in libertà, nulla le poteva essere recriminato (sicchè la colpa, a suo dire, doveva essere attribuita esclusivamente alla R., che ivi aveva accompagnato imprudentemente il nipote), abbandonò celermente l’area cani, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e senza preoccuparsi in alcun modo delle condizioni di salute del bambino rimasto ferito. Salita a bordo della propria autovettura, la donna si allontanò, non prima, tuttavia, che il Ru. riuscisse a scattare una fotografia del numero di targa del veicolo, così da consentire agli operanti della Polizia Locale, nel frattempo giunti in loco, di rintracciare la donna, così risalendo in maniera certa alla sua identità.

Medicato dal personale del 118, il bambino venne trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di (OMISSIS) ove gli venne diagnosticato un “morso cane coscia posteriore sinistra”, e dove gli vennero applicati i necessari punti di sutura, con una prognosi di giorni dieci.

4. Per tutto il processo di merito, e anche in questa sede di legittimità, la tesi difensiva è stata incentrata:

1. in primis, su una contestazione, invero blanda, della colpa contestatale, laddove la G. sostiene di avere adempiuto ad ogni obbligo di diligenza – sub specie di vigilanza e controllo – nella conduzione del proprio pastore tedesco, all’interno dell’area cani, ivi compresi quelli promananti dal “Decalogo Aree Cani” adottato dalla Regione Lombardia in concerto con l’Ordine dei Medici Veterinari e l’ASL (OMISSIS) – Dipartimento Veterinario;

2. in secondo luogo sulla asserita mancanza del nesso eziologico tra la condotta negligente, imperita ed imprudente di cui al capo d’imputazione e l’evento dannoso verificatosi.

La tesi proposta anche in questa sede è che, ad ogni buon conto, anche laddove la propria condotta venisse ritenuta connotata da colpa, cionondimeno dovrebbe negarsi il nesso causale tra la stessa e le lesioni personali cagionate al minore, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, ove ne prevede la recisione (con conseguente insussistenza del fatto-reato sin dalla sua materialità) in quanto alla condotta del soggetto attivo ne è sopraggiunta un’altra idonea, essa sola, a determinare l’evento lesivo.

Nel caso in esame, la difesa dell’imputata sostiene che la condotta della R., nonna-custode del piccolo D. (consistita nell’accompagnare il nipote all’interno dell’area cani perdendolo, poi, di vista nei pochi istanti che precedettero l’aggressione del pastore tedesco) debba essere considerata improbabile e del tutto imprevedibile perchè vietata dal “Decalogo Aree Cani” che proibirebbe l’accesso alle persone prive di cane al seguito – e perciò tale da elidere ogni connessione causale tra la gestione del proprio animale e la reazione dello stesso alla vista del minore, poi esitata nei morsi e nelle conseguenti lesioni personali.

Ebbene, con motivazione articolata, logica e congrua, nonchè corretta in punto di diritto, sia il giudice di prime cure che quello di appello hanno confutato tale tesi.

Ricorda il tribunale brianzolo, innanzitutto, quanto alla natura colposa della condotta dell’odierna ricorrente, che, conformemente a quanto già rilevato dal giudice di primo grado, essa sussista e vada ricondotta all’inosservanza di specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità.

Il richiamo è alla norma di cui all’art. 672 c.p., su cui si tornerà in seguito, che sanziona a livello amministrativo l’incauta custodia di animali, ma anche alle regole locali di cui all’art. 7, e art. 8, comma 2, del “Decalogo Aree Cani” vigente all’epoca dei fatti in contestazione, volte a garantire la sicurezza all’interno di aree ove i cani possono muoversi liberamente entrando in contatto con altri animali ed esseri umani, imponendo a padroni e conduttori di mantenere un costante controllo visivo sul quadrupede, si da poterlo richiamare in presenza di situazioni di rischio potenziale, avendo sempre a disposizione una museruola da usare nei casi di emergenza.

Il decalogo in questione, adottato di concerto dalla Regione Lombardia – ASL (OMISSIS)/Dipartimento Veterinario e dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano recita:

– Art. 7 “Il proprietario deve sempre avere il controllo del cane. Tenete il cane al guinzaglio finchè non siete all’interno dell’area e chiudete il cancello di accesso. Lo stesso va fatto all’uscita. Il proprietario deve avere a disposizione la museruola. Non fate vivere l’uso della museruola al vostro cane come una punizione: cercate di abituarlo in modo graduale premiandolo con una carezza o un bocconcino quando gliela mettete”.

– Art. 8 “Il cane non deve mai essere lasciato incustodito all’interno dell’area cani; il conduttore deve sempre essere presente all’interno dell’area per farlo giocare in libertà e insegnategli i principali esercizi di obbedienza”.

Dunque, il fatto che sia all’interno di un’area a sè dedicata, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente per tutto il processo, non la esimeva dall’essere anche lei all’interno dell’area stessa, dal mantenersi attenta su cosa facesse e da essere pronta ad intervenire, dotata di una museruola (che invece non aveva), tenute presenti soprattutto le potenzialità lesive per l’altrui incolumità di un pastore tedesco.

5. Per i giudici del gravame del merito ben si comprende, quindi, come le norme richiamate, sia quelle di legge che quelle regolamentari, concretino e precisino il generale dovere di diligenza e prudenza che l’ordinamento pone in capo a chiunque abbia il dominio di un animale dotato di capacità lesiva, sancendo l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla possibilità del verificarsi di eventi dannosi, corredata da una serie di obblighi, divieti e modelli comportamentali la cui violazione determina responsabilità giuridica a vari livelli (amministrativo, civile e penale).

Nel caso di specie, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, nessun dubbio residua in ordine alla violazione delle suddette norme prudenziali da parte dell’imputata, la quale – sì come concluso dal giudice di prime cure all’esito di un’istruttoria dibattimentale imperniata sulle credibili dichiarazioni della R., peraltro rafforzate nella loro pregnanza dalle concordanti affermazioni degli altri testi e dalla mancata partecipazione al processo della G., che ha rinunciato ad arricchire il costrutto probatorio di una versione alternativa degli accadimenti – ha incautamente omesso di esercitare sul proprio pastore tedesco, ogni forma di controllo, lasciandolo del tutto incustodito all’interno dell’area cani, perdendone il contatto visivo e non essendo, per l’effetto, in grado di avvedersi del rischio promanante dall’ingresso nel parco del piccolo D. e della R., nonchè di richiamare l’animale e ricondurlo a sè, eventualmente applicando una museruola (di cui – va ribadito-era sprovvista in violazione del succitato art. 7 del Decalogo Aree Cani) per scongiurare il pericolo di morsi.

A ben guardare, proprio il precedente invocato dal difensore ricorrente prova la diversità dei fatti e giustifica la diversa conclusione cui è pervenuto il giudice di merito.

In quel caso, infatti, l’azione del cane era stata repentina e il padrone era lì vicino, pronto ad intervenire. Ed era intervenuto.

In quello che ci occupa l’odierna ricorrente aveva lasciato il cane nell’area a ciò deputata e, come chiariscono i giudici di merito, se n’era disinteressata, ritenendo – concetto che ha ripetuto in tutte le sedi- che il problema di tutelare la propria incolumità dalle possibili aggressioni del proprio animale fosse esclusivamente altrui.

Come si legge nella sentenza impugnata, a riprova della assoluta perdita di controllo visivo sul cane da parte dell’imputata, è emerso che la stessa, durante le prime fasi dell’aggressione, non si è accorta di nulla, rimanendo seduta su di una panchina, intenta ad occuparsi di un altro cane. Di quanto stava accadendo, infatti, si è avveduta qualche istante dopo, perchè richiamata dalle urla della R. che tentava vanamente di liberare il bambino dalle morse del cane. Solo a questo punto, quindi, si è avvicinata al cane riuscendo a staccarlo dalla sua vittima tirandolo per il guinzaglio, solo dopo numerosi tentativi.

6. La colpa della G. – va rilevato – sussiste anche sotto il profilo della c.d. causalità della colpa, più volte spiegato da Corte di legittimità nel senso che la titolarità di una posizione di garanzia, non comporta in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (vedasi in proposito Sez. 4, n. 5404 del 8/1/2015).

Già in precedenza, peraltro, si era precisato che ai fini dell’affermazione della responsabilità per colpa o è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell’evento (così Sez. 4, n. 43645 del 11/10/2011, Putzu, Rv. 251930).

Nel caso in esame, la risposta per i giudici di merito è certamente positiva.

Va evidenziato come questa Corte di legittimità abbia da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. il 2012, Mannino ed altri, Rv. 253594 in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti). E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più.

La pericolosità degli animali – ha precisato questa Corte di legittimità- non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012, Manuelli, Rv. 251951).

Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante (vedasi l’ancor valido principio affermato da Sez. 4, n. 822/1970 principio confermato dalla sentenza n. 1744/1984 Rv. 090515 secondo cui in tema di omessa custodia di animali quando si tratta di animali domestici normalmente innocui (come i cani), la pericolosità deve essere accertata in concreto, di volta in volta, con specifico riferimento alla razza, all’indole ed agli eventuali sintomi di malattia, conseguendone che un grosso cane lupo, tipico animale da guardia, anche se sano, deve considerarsi un animale pericoloso).

Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene. Questa Corte lo ha affermato, ad esempio, nelle sentenze n. 5845/1988 e 1840/1990 per i cani da guardia in genere, soprattutto quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi, e nelle più recente sentenze 12690/2016 per un terranova maremmano e 36747/2018 per un American Stafford.

Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto.

7. La recente Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda, ha chiarito perchè in un caso come quello che ci occupa trovi applicazione la sanzione penale e non la norma depenalizzata di cui all’art. 672 c.p. (che punisce, oggi con una sanzione amministrativa, “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta”,” chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta” e “chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”.

La norma in esame – illecito depenalizzato L. n. 689 del 1981, ex art. 33, lett. a), art. 38 – è diretta a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati e prescinde da danni alla persona.

In casi come quello che ci occupa, invece, il danno alla persona assorbe il disvalore dell’illecito amministrativo sopracitato e, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 40 cpv e 590 c.p., si perviene al riconoscimento della penale responsabilità dell’imputata per le lesioni cagionate dall’animale.

In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p..

In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee (da queste premesse, Sez. 4, n. 14829 del 14/3/2006, Panzarin ed altro, Rv. 234035 ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza che aveva mandato assolti dal reato di lesioni personali colpose gli imputati, sul rilievo dell’assenza di colpa dei medesimi, essendosi accertato che il cane che aveva provocato le lesioni all’infortunata era custodito in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello con serratura a molla, mentre l’infortunata vi si era introdotta, pur sapendo del cane, la cui presenza era del resto segnalata da apposito cartello). Di recente, invece, in applicazione del medesimo principio ma pervenendo a conclusioni opposte, questa Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass.).

8. E che alla aggressività e pericolosità concreta dell’animale debba aversi riguardo è confermato dalla più recente normativa che disciplina la materia.

Alla precedente disciplina di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006, – va ricordato- aveva fatto seguito quella del 14/1/2008, che nemmeno è attualmente più in vigore, essendo stata tale ultima ordinanza sostituita prima da quella del 3/3/2009 (la c.d. Ordinanza Martini, dal nome del Sottosegretario di Stato che la firmò), prorogata nella sua efficacia con una nuova ordinanza del 22/3/2011 e poi sostituita dalla ordinanza contingibile e urgente del 6/8/2013 (c.d. Ordinanza Fadda, anche in questo caso dal nome del Sottosegretario di Stato proponente) concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (in GU Serie Generale n. 209 del 6/9/2013), vigente già all’epoca dei fatti.

I principi fissati dalle norme appena richiamate meritano di essere ricordati, in quanto il ricorso odierno pare trascurarli.

Già nel provvedimento del 2009 si era premesso che la previsione di un elenco di razze canine “pericolose” non ha ridotto gli episodi di aggressione e non ha fondamento scientifico “in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci”.

Poi, però, con entrambe le ordinanze (quella del 2013 ricalca in maniera letterale quella del 2009) si è posto in via basilare il principio (art. 1, comma 1 di entrambi i provvedimenti) che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. E si è aggiunto (art. 1, comma 2) che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; si è stabilito (art. 1, comma 3) che ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonchè sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Sono stati altresì istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani.

9. Si tratta, come è del tutto evidente, di un complesso di cautele che riassumono i principi comportamentali che la giurisprudenza di questa Corte ha in passato avuto modo di affermare con riguardo ai non pochi incidenti che hanno per protagonisti i cani, e che costituiscono un valido contributo alla prevenzione degli infortuni in materia, attraverso la “normativizzazione” delle cautele dovute.

L’obbligo di custodia di cui si è fin qui detto si connota diversamente a seconda delle condizioni di tempo e di luogo in cui venga ad accadere un determinato fatto.

Nel caso che ci occupa, come emerge ex actis, come ricorda il tribunale brianzolo e come aveva evidenziato già il giudice di pace di prime cure, il decalogo operativo per le aree cani prevedeva al punto 8 che il conduttore del cane dovesse mantenere un costante controllo visivo dell’animale e al punto 7 che dovesse avere sempre a portata di mano la museruola.

Orbene, come rilevano i giudici del merito, l’odierna ricorrente è incorsa in un profilo di colpa generica ed anche specifica, non adeguandosi a tali norme di comportamento e finendo per contravvenire al disposto di cui all’art. 672, che sanziona, al comma 1, tra l’altro, chiunque non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

La donna avrebbe dovuto tenere conto della inevitabile reazione che il proprio cane avrebbe potuto avere nel momento in cui il bambino gli si è avvicinato. Correttamente già il giudice di pace ha calato quell’obbligo di diligente custodia nel caso concreto rilevando come la G. avesse l’obbligo di porre in essere tutte le attenzioni e cautele, atte ad evitare l’evento poi verificatosi; precisando che, in particolare, la norma cautelare violata le richiedeva di mantenere il controllo visivo del proprio animale e di avere la museruola, di cui invece non era dotata.

10. Come si è detto, tuttavia, più che sull’assenza di colpa, lo sforzo difensivo si è incentrato su un’asserita interruzione del nesso di causalità tra lo stesso e l’evento.

Anche tale difesa, tuttavia, è stata esaurientemente e logicamente confutata dal giudice del gravame del merito, secondo cui non è fondata l’argomentazione spesa dalla difesa dell’imputata ed incentrata sull’applicabilità alla vicenda processuale in oggetto dell’art. 41 c.p., che, al comma 2, sancisce la recisione del nesso eziologico tra una data condotta illecita ed un evento dannoso o pericoloso ogniqualvolta, nelle maglie del decorso causale, si innesti un’ulteriore condotta idonea, di per sè, a cagionarlo.

Nel caso di specie, tale condotta, come asserito nei motivi dell’appello e come ribadito in questa sede, sarebbe da individuare nel comportamento della R. che – violando un presunto divieto di accesso all’area cani per i soggetti privi di animale al seguito e serbando un contegno imprudente e negligente all’atto di chiudere il cancello d’ingresso al parco perdendo di vista, seppur per pochi istanti, il nipote – avrebbe innescato una sequela di accadimenti non originariamente prevedibili dalla G. come plausibile conseguenza delle proprie azioni.

Tuttavia, rilevano entrambi i giudici di merito come, conformemente ai più recenti arresti di questa Corte di legittimità sul punto (e conferente in tal senso appare il richiamo alle sentenze 15493/2016 e 25689/2016), vada ritenuto che, all’esito di un giudizio ex ante, l’imputata potesse e soprattutto, dovesse, prevedere, nel momento e nel luogo dei fatti, i possibili e non improbabili sviluppi causali della propria incauta custodia, essendo proprietaria, peraltro, di un cane potenzialmente pericoloso tanto per le sue caratteristiche naturali quanto perchè evidentemente – non addestrato.

Corretto appare il rilievo del tribunale brianzolo che i doveri di custodia e controllo vigenti per l’area cani esistono proprio per evitare il rischio specifico che detti animali, anche se contenuti in luogo deputato alla loro libera presenza, possano comunque rappresentare un pericolo per gli altri animali o per terze persone, indipendentemente dall’occasione e dalle ragioni per cui le stesse ne sono all’interno.

Nel medesimo senso, raffrontando, ex post, i surriferiti eventi astrattamente prevedibili e quello in concreto verificatosi, per il giudice del gravame del merito non può che reputarsi il ferimento del piccolo D. quale concretizzazione assolutamente pronosticabile del rischio (incorporato nelle norme cautelari violate preposte al suo scongiuramento) promanante dalla condotta della G., rispetto alla quale il comportamento della R. – peraltro nè negligente (non potendosi esigere che l’anziana controllasse ogni anfratto dell’area cani prima di accedervi), nè proibito, stante l’assenza, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, di un divieto di accesso alle persone non accompagnate da cani – non può reputarsi causa sopravvenuta elidente il nesso di causalità ai sensi dell’art. 41 c.p., poichè, per quanto non completamente avulso dalla condotta colposa dell’imputata (la stessa giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, sostenuto l’applicabilità delle norma anche nei casi, frequenti, di condotte interdipendenti), non è stato connotato dai necessari attributi di tipicità, improbabilità ed eccezionalità, non avendo ingenerato un rischio del tutto nuovo, incommensurabile ed incongruo rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta.

Coerente con tali corrette premesse è la conclusione cui pervengono i giudici di merito lombardi nel senso che, a conferma della piena interazione tra colpa, prevedibilità ed evitabilità dell’evento ed imputabilità causale, se l’odierna ricorrente avesse rispettato le regole stabilite dal Decalogo Aree Cani ed, in particolare, laddove avesse diligentemente mantenuto un controllo visivo sul proprio cane, avrebbe potuto, con elevato grado di probabilità logica, avvedersi del rischio scaturente dalla presenza del bambino e, richiamando l’animale, evitarne l’aggressione con le conseguenti occorse lesioni personali.

Va peraltro aggiunto che la posizione di garanzia che grava sul detentore del cane “copre” anche i comportamenti imprudenti altrui.

La colpa della vittima che ponga in essere un comportamento imprudente – indimostrato, va ribadito, nel caso che ci occupa- può al più concorrere con quella del garante, ma non elide quest’ultima, a meno che non ci si trovi di fronte a comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità. Ma con tutta evidenza non è questo il caso che ci occupa a fronte di una donna che sta entrando nell’area cani e che ne apre il cancello, e si appresta a richiuderlo, tenendo il nipotino per mano, quando quest’ultimo viene aggredito dal cane.

11. La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo anche del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta” (così Sez. 4 n. 25689 del 3.5.2016, Di Giambattista ed altri, Rv. 267374; conf. Sez. 4, n. 3312 del 2/12/2016 dep. il 2017, Zarcone, Rv. 269001). Ed ancora è stato affermato che, in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/4/2016, Bonanni, Rv. 267255).

Ebbene, applicando tali condivisibili principi di diritto al caso di specie, per il giudice del gravame del merito è stato giocoforza concludere che la condotta tenuta dalla persona offesa non potesse essere qualificabile in termini di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ex art. 41 cpv. c.p..

12. Va rilevato che la sentenza impugnata si colloca nell’alveo anche del condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità – che va qui ribadito – secondo cui, in tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p., collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (così la già richiamata Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329, Sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Vallone, Rv. 248090 e Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998 dep. il 1999, La Rosa, Rv. 212404 che si sono occupate, in tutti i casi, di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza ed è dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione (Sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017, Guadagna, non mass). La sentenza in questione ricorda anche che in materia di lesioni colpose è costante l’insegnamento di questa Corte per cui la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 n. 18814), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012). Questa Corte ha anche precisato che la posizione di garanzia assunta dal proprietario dell’animale impone a costui un obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le possibili reazioni dell’animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo (Sez. 4, n. 34765 del 3/4/2008, Morgione ed altro, Rv. 240774).

13. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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