Il permesso di costruire in sanatoria “condizionato” all’esecuzione di interventi non estingue il reato edilizio

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Avv. Marco Trasacco | È illegittimo e non determina l’estinzione del reato edilizio il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Cass. pen. Sez. III, sentenza 29 marzo 2018 – 21 maggio 2018 n. 22434 – Pres. Di Nicola – Rel. Ramacci).

La Suprema Corte, in materia di abusi edilizi e di estinzione del reato, ha avuto più volte modo di affermare che non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità (da, ultimo, con richiami ai precedenti Sez. 3, n. 22256 del 28/4/2016, Rongo, Rv. 267290).


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