Entrato in vigore il nuovo art. 570 bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio)

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Avv. Marco TrasaccoViolazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Ai sensi dell’articolo articolo 570 bis codice penale le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli (fattispecie di reato, in vigore dal 6 aprile 2018, introdotta dal decreto attuativo n. 21/2018 della delega legge n. 103/2017. Il decreto legislativo n. 21/2018 stabilisce l’abrogazione sia dell’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54).

Il decreto n. 21/2018 (sotto allegato), in primis, attua il principio della riserva di codice in materia penale, previsto da una delega della L. n. 103/2017, e inoltre va a inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato, abrogando consequenzialmente previsioni analoghe presenti in altre leggi speciali.

Il nuovo art. 570-bis del codice penale

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Testo in vigore dal 6 aprile 2018
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

 In seguito il provvedimento.
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