Guida in stato di ebbrezza, prelievo ematico ed avviso al difensore

guida ebbrezza avviso difensore Tempo di lettura stimato: 3 minuti
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Avv. Marco TrasaccoIn tema di guida in stato di ebbrezza sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Cassazione penale sez. IV, 16/11/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 08/01/2019), n.417).

In seguito la sentenza per esteso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. CENCI Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore:
Per C. è presente l’avv. Andreatta Angelo del foro di Venezia
che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. C.R., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Treviso il 23.07.2015, in riferimento al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Fatto commesso il (OMISSIS).

L’esponente con il primo motivo reitera la doglianza afferente al mancato avviso al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico funzionale alla verifica del tasso di alcolemia.

Con il secondo motivo la parte contesta le valutazioni sui dati emersi in corso di istruttoria.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione in esame impone le considerazioni che seguono.

Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Tanto si afferma, in considerazione del contenuto del primo motivo di ricorso, a fronte dell’accertato quadro fattuale, di talchè viene in rilievo il principio di diritto espresso dal diritto vivente in base al quale si è chiarito che in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p., e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, Sentenza n. 3340 del 22/12/2016, dep. 23/01/2017, Rv. 268885).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza è stata resa il 9.01.2017, mentre il termine prescrizionale è spirato il 3.12.2017).

E’ poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

2. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2019


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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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