Guida in stato di ebbrezza: possibile la confisca del veicolo di un soggetto terzo
Avv. Marco Trasacco | In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene (Sez. IV, sentenza 14 marzo 2019 – 25 luglio 2019 n. 33231 – Pres. Menichetti – Rel. Cenci).
È legittima la confisca dell’autovettura di proprietà della madre che abbia incautamente affidato il veicolo al figlio di cui conosce lo stato di alcolista. Ad affermarlo è la Cassazione che ha respinto il ricorso teso a far annullare il provvedimento ablativo dell’autovettura di proprietà della mamma del ricorrente, ma in uso anche da tutti i familiari conviventi. Per la Corte tale assunto non rileva, in quanto da formale titolarità di un bene in capo a un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene”.
In seguito la sentenza per esteso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENICHETTI Carla - Presidente -
Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - rel. Consigliere -
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.P.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità
del ricorso;
udito il difensore: nessun difensore è presente.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 9 giugno 2017 ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Chieti, Sezione di Ortona, del 23 febbraio 2017, con la quale D.P.F. è stato condannato alla pena di un anno ed un mese di arresto e 3.500,00 Euro di ammenda, con revoca della patente di guida e confisca dell’autovettura, per il reato p. e p. dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 bis, per avere guidato l’autovettura targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,82 grammi / litro, causando un sinistro con una vettura in sosta sulla pubblica via, fatto commesso il (OMISSIS).
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, elevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del D.P., dal momento che la sussistenza del reato era stata accertata, peraltro diverse ore dopo rispetto ai fatti, sulla base delle risultanze di un apparecchio alcoltest da considerarsi non aggiornato nè revisionato: detto apparecchio, infatti, aveva rilasciato scontrini che rilevavano, alla seconda misurazione, un tasso alcolemico più elevato rispetto alla prima, oltre a riportare orari palesemente incongrui rispetto agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale dapprima sostenuto un principio utile a stabilire la responsabilità dell’imputato, vale a dire quello per cui la curva di metabolizzazione dell’alcool non avrebbe un andamento necessariamente decrescente, salvo poi a dedurre che se il test fosse stato effettuato nell’immediatezza, la percentuale di alcol nel sangue sarebbe stata maggiore.
2.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca dell’autovettura guidata dall’imputato. Essa, infatti, è di proprietà della madre del D.P., Di.Pr.El., ed appartiene dunque a persona da ritenersi totalmente estranea al reato, atteso che l’imputato conviveva stabilmente, oltre che con la madre, anche con il fratello e la sorella, che potevano tranquillamente servirsi, come lui, del veicolo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
1.1. Prive di pregio sono le doglianze relative al supposto malfunzionamento dell’alcoltest. La motivazione della Corte distrettuale appare in linea con gli insegnamenti costantemente impartiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente (cfr. Sez. 4, n. 20545 del 19/02/2016, Pelfini, Rv. 266842).
1.2.Come osservato dalla Corte distrettuale, infatti, il presunto malfunzionamento dell’alcoltest non può certo dedursi dal fatto che la prima spirometrica abbia dato un risultato inferiore rispetto alla seconda, dato che deve escludersi che la curva di assorbimento dell’alcol nell’organismo abbia necessariamente uno sviluppo decrescente, potendo variare per molteplici fattori. La contraddizione fra tale affermazione e quella successiva, secondo cui, se il test fosse stato effettuato nell’immediatezza, la percentuale di alcol nel sangue sarebbe stata maggiore, pur essendo evidente, non è tale da inficiare la motivazione della sentenza impugnata nel suo complesso, dovendosi ritenere correttamente applicato il principio anzidetto circa la curva di assorbimento dell’alcol.
Nè maggiore fondamento hanno le ulteriori censure difensive relative al tempo intercorso fra i fatti e l’alcoltest, ovvero al fatto che l’apparecchio non segnasse l’ora corretta. Quanto al primo profilo, infatti, è pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (v. Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Chinello, Rv. 264716). Quanto al secondo profilo, il fatto che l’orario indicato sugli scontrini fosse errato non aveva alcuna rilevanza, come affermato dalla Corte territoriale. Il controllo deve intendersi avvenuto alle ore 20.00, come affermato in udienza dal verbalizzante, essendo evidente che il diverso orario sugli scontrini dovesse spiegarsi con il mancato aggiornamento dell’orario con il passaggio all’ora legale.
1.3. Infondato, infine, è anche il motivo di ricorso relativo alla confisca del veicolo.
In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene (v. Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2007, Familio, Rv. 238590).
Corretta appare, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che la madre del prevenuto, proprietaria del veicolo, non potesse dirsi estranea al reato, in quanto era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato, tanto che, a dire del fratello, secondo quanto riferiscono i Giudici di merito, aveva causato alla famiglia tanti problemi, essendo pertanto evidente la totale imprudenza della Di.Pr. nell’affidare al prevenuto l’auto senza che sussistessero ragioni di necessità.
2. Si impone, per quanto affermato, il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019
Non esitare! Contatta subito l’Avv. Marco Trasacco:
Lascia un commento