Guida in stato di ebbrezza, no alla sospensione della patente in caso di lavori di pubblica utilità

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Avv. Marco Trasacco | In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, c. strad., il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. IV, 27/09/2017,  n. 48330)

La Corte di Cassazione afferma che, se il giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la patente.

Più nello specifico, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’imputato annullando la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.

In primo grado, il Tribunale di Ivrea – ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione alla violazione dell’art. 186 C.d.S. – applicava all’imputato la pena di 4 mesi di arresto e 1000 € di ammenda, sostituendola ex art. 186 comma 9-bis C.d.S. con il lavoro di pubblica utilità; il Tribunale, poi, applicava anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 9 mesi.

Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, in quanto la norma è chiara nello stabilire che, solo laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere “ripristinate”.

In seguito la sentenza per esteso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. TANGA Antonio L – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.E., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016 del Tribunale di
Ivrea;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TANGA Antonio
Leonardo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per
l’annullamento del provvedimento limitatamente alla statuizione
relativa alla sospensione della patente di guida.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016, il Tribunale di Ivrea applicava, su richiesta delle parti, a B.E., in relazione alla violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 7, la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con sostituzione – ex art. 186 C.d.S., comma 9-bis – della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione B.E., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

1) erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 9-bis. Deduce che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entità originaria. Afferma che l’utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso “venir meno” della sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità; solo l’esito dello svolgimento di tale misura, d’altro canto, potrà essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida (oltre che ai fini della estinzione del reato e della confisca, ove prevista). Sostiene, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.

4. A norma dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”…

“In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca”.

5. In vero, l’immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa- vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.

5.1. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristino” utilizzato dal legislatore non può che significare “rimessa in vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente” (dall’unione di ri-, di nuovo, e il latino pristinus, anteriore). Il che presuppone che, prima del “ripristino”, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.

6. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ivrea con l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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