Gratuito patrocinio: deve essere considerato anche il reddito di cittadinanza
Avv. Marco Trasacco | Il reddito di cittadinanza si calcola nella determinazione delle soglie di ammissione alla difesa a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello numero 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia.
In sintesi
Ciò premesso, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell’erogazione di tali somme, supera il limite di reddito a tal fine previsto (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 956-2517/2020).
La risposta data dall’Agenzia delle Entrate
“Il reddito di cittadinanza è riconosciuto esclusivamente al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio.
Come si evince dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge n. 4 del 2019 il beneficio economico è costituito da due componenti «ad integrazione del reddito familiare».
Il comma 4, del citato articolo 3, precisa che «Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». Quest’ultima disposizione prevede che «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti».
Ai fini del calcolo da dover effettuare per aver diritto al reddito di cittadinanza, inoltre, il reddito imponibile che occorre valutare è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi al cui ammontare devono essere sommati anche altri redditi tra cui eventuali altri redditi percepiti ma esenti ai fini Irpef.
Premesso che non sussistono dubbi circa la non imponibilità delle somme erogate, per quanto concerne la questione prospettata dall’Istante circa l’inclusione del reddito di cittadinanza nel calcolo della soglia ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono state previste, tra l’altro, le condizioni per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo la disposizione attualmente in vigore, in particolare, il comma 1 dell’articolo 76 stabilisce che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82».
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante».
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».”
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(n. 956-2517/2020 del 27 gennaio 2021 – Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza)
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L’Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord ed il suo studio ha sede in Aversa (Caserta) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Opera, prevalentemente, ma non solo, presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord (Aversa), Nola nonchè il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed altro.
E’ iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) presso i predetti Tribunali nonché abilitato al patrocinio avanti le Corti Superiori (Cassazionista).
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