Gratuito Patrocinio: non c’è reato se il falso è commesso per leggerezza
Avv. Marco Trasacco | Per la sussistenza del reato di cui all’art. 95 del DPR 115 del 2002 è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.
In sintesi
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31/01/2018 n° 4623
Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato in questione, nella forma aggravata; in secondo grado, la circostanza che le somme non dichiarate fossero di ammontare inferiore al limite di legge per l’accesso al beneficio era stato valorizzato dalla Corte distrettuale ai soli fini dell’esclusione dell’aggravante.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato fornendo alcune precisazioni in ordine all’integrazione della fattispecie di reato.
Segnatamente:
- il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n.115/2002 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l’attestazione di reddito necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio;
- nell’ipotesi in cui venga indicato un reddito non corrispondente a quello da determinare a norma dell’art.76 d.P.R. n.115/2002, l’inidoneità dei redditi non dichiarati a comportare il superamento della soglia prevista dalla norma non trasforma la condotta in un ‘falso innocuo’
- integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201);
- per la sussistenza del reato di cui si tratta è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401);
- La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa.
La sentenza per esteso.
L’Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord ed il suo studio ha sede in Aversa (Caserta) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Opera, prevalentemente, ma non solo, presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord (Aversa), Nola nonchè il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed altro.
E’ iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) presso i predetti Tribunali nonché abilitato al patrocinio avanti le Corti Superiori (Cassazionista).
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