Gratuito patrocinio: ammesso anche se non dichiara che la moglie ha tre veicoli

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Avv. Marco Trasacco | L’autocertificazione, contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, riguarda il reddito complessivo annuo e non le sue singole componenti. A ciò si aggiunge il fatto che le tre automobili possedute dalla moglie dell’istante non costituiscono in sé redditi e nemmeno fondi di reddito (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 41290/19; depositata il 9 ottobre).

In sintesi

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado e condannava l’imputato alla pena di giustizia per aver omesso di dichiarare, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che la propria moglie, con lui convivente, era titolare di 3 auto.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato sanziona le false o omesse dichiarazioni in ordine alle condizioni di reddito annue mentre non prevede l’onere di documentare le proprie condizioni patrimoniali.

La Cassazione, nell’accogliere le doglianze del ricorrente, ha avuto modo di precisare che:

  • l’autocertificazione, contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riguarda il reddito complessivo e non le sue singole componenti…la contestata omissione non riguarda e non incide sulla quantificazione del reddito complessivo;
  • i beni mobili registrati rilevano solo ai fini della determinazione del reddito di impresa e non delle persone fisiche, non essendo, invero, collegato alla titolarità degli stessi alcun reddito presuntivo nè dal D.P.R. n. 917 del 1986 nè da altre leggi. In definitiva, i beni mobili registrati non costituiscono in sé redditi nè fonti di reddito, secondo la complessiva disciplina delle imposte sui redditi, ma piuttosto integrano, in relazione a determinati tipi di accertamento fiscale, meri indici di capacità contributiva;
  • Del resto, Sez. 4, n. 41306 del 10/10/2007 ud. – dep. 09/11/2007 (Rv. 237732 – 01) ha, in passato, affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, non integra il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 la falsa attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 79, lett. c), del medesimo D.P.R., di non essere proprietario di beni mobili registrati, atteso che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati.

 

La sentenza per esteso.


Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 settembre – 9 ottobre 2019, n. 41290
Presidente Dovere – Relatore Picardi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di R.B. alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concesse le generiche equivalenti all’aggravante ed alla recidiva, per il reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 per avere omesso di dichiarare, nell’istanza di ammissione al patrocinio presentata relativamente al procedimento n. 34 del 2008 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che la propria moglie convivente era titolare di 3 veicoli – 9 maggio 2008.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato che ha dedotto 1) la motivazione apparente e la violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione, sostenendo che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato sanziona le false o omesse dichiarazioni in ordine ai requisiti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. b, c e dell’art. 79 e, cioè, alle condizioni di reddito annue, mentre non prevede, difformemente dalla L. n. 217 del 1990, l’obbligo di documentare o attestare le proprie condizioni patrimoniali e che, comunque, è irrilevante l’infedele attestazione inidonea ad ingenerare l’inganno effettivo o potenziale del destinatario della dichiarazione ed in particolare quella che non incide sulle condizioni di ammissione al beneficio; 2) la motivazione apparente e la violazione di legge in relazione alla censura di appello, con cui si invocava la prevalenza delle generiche sull’aggravante e sulla recidiva, non essendo stati valutati il comportamento dell’imputato, le sue precarie condizioni economiche, la tenuità degli addebiti.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo, avente ad oggetto l’insussistenza dell’obbligo di dichiarare, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la titolarità, da parte dell’istante o dei suoi familiari, di beni mobili registrati (nella specie, veicoli), risulta fondato.
Invero, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La condotta di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 va, quindi, individuata con riferimento al precedente art. 79 che, alla lett. c, che prevede una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali finì – dichiarazione che deve essere effettuata secondo le modalità indicate nell’art. 76.
Dalla complessiva disciplina si ricava, dunque, la necessità che l’autocertificazione, contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riguardi il reddito complessivo e non le sue singole componenti. Già da tale premessa, dunque, deriva la non riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie penale, che è tipica e tassativa, atteso che la contestata omissione non riguarda e non incide sulla quantificazione del reddito complessivo.
In proposito va aggiunto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Occorre, tuttavia, sottolineare che i beni mobili registrati rilevano solo ai fini della determinazione del reddito di impresa e non delle persone fisiche, non essendo, invero, collegato alla titolarità degli stessi alcun reddito presuntivo nè dal D.P.R. n. 917 del 1986 nè da altre leggi. In definitiva, i beni mobili registrati non costituiscono in sé redditi nè fonti di reddito, secondo la complessiva disciplina delle imposte sui redditi, ma piuttosto integrano, in relazione a determinati tipi di accertamento fiscale, meri indici di capacità contributiva.
Del resto, Sez. 4, n. 41306 del 10/10/2007 ud. – dep. 09/11/2007 (Rv. 237732 – 01) ha, in passato, affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, non integra il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 la falsa attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 79, lett. c), del medesimo D.P.R., di non essere proprietario di beni mobili registrati, atteso che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati.
2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

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