Falsificare un assegno bancario non trasferibile è reato (491 c.p.) o è un’ipotesi depenalizzata (485 c.p.)?

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Avv. Marco Trasacco | La Sezione seconda della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “Se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 c.p., oggi depenalizzata a seguito dell’intervento del d.lgs. n. 7 del 2016, ovvero in quella prevista dall’art. 491. c.p., come riformulato dal medesimo d.lgs. n. 7 del 2016”.

In seguito l’ordinanza per esteso.


Sez. II Pen., Ord. di rimessione n. 20456 del 7 marzo 2018 (dep. 9 maggio 2018), Pres. Fumu, Est. Pavich, Ric. (omissis). Questione pendente n. 7244/2018 R.G. Udienza: 19 luglio 2018 – Relatore: Piccialli.

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