Droga: non sono confiscabili le somme ricavate da precedenti diverse cessioni

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Avv. Marco Trasacco | Può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato in questione (Cassazione penale sez. IV, 14/11/2018, n.3436).

Nel caso in esame, la vicenda aveva ad oggetto la detenzione illecita di un modesto quantitativo di cocaina, a fronte di una somma di denaro contante oggetto di confisca pari ad Euro 375.

La Suprema Corte ha evidenziato che la Corte territoriale sul punto si era limitata a qualificare apoditticamente come “profitto del reato contestato” il denaro posto sotto sequestro, senza spiegare il motivo per cui tali somme di denaro costituirebbero, in concreto, prodotto o profitto del reato oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 26790001). Inoltre, si legge: “…del resto, con riferimento alla specifica fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, si deve ribadire che può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita contestata…”.

La Cassazione, in conclusione, ha annullato la sentenza impugnata rilevando l’assenza di nesso eziologico fra l’attività illecita contestata al prevenuto e la somma di denaro in sequestro.

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere –
Dott. NARDIN Maura – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. COCOMELLO Assunta, che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 31.1.2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la declaratoria del Giudice di primo grado di penale responsabilità di B.L. in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, condannandolo alla pena di giustizia e alla confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.

1) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo la Corte territoriale considerato lo stato di tossicodipendenza del prevenuto ed il minimo quantitativo di stupefacente rinvenuto, compatibile con un uso personale della sostanza (cocaina).

2) Vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca della somma di denaro in sequestro.

Deduce che il ricorrente aveva prodotto documentazione da cui risultava che egli aveva effettuato un prelievo con la carta proprio lo stesso giorno dell’arresto di Euro 600,00 ed un altro di Euro 700,00 circa un mese prima. La somma di denaro non poteva essere riferita ad alcuna attività di cessione a terzi dello stupefacente poichè il B., al momento del suo arresto, aveva appena prelevato lo stupefacente e, dunque, non aveva avuto modo di cederlo a nessuno.

3. Il primo motivo di ricorso è privo di pregio in quanto generico ed in fatto, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, essendo stato accertato che il prevenuto aveva occultato lo stupefacente all’interno di un’area verde posta al centro della pubblica via, ed era stato visto dagli operanti estrarre, dall’interno del tronco di un albero tagliato, un porta-rullino al cui interno si trovavano alcune palline di colore bianco che il B. aveva infilato all’interno di un taschino; a seguito della successiva perquisizione personale, all’interno del predetto oggetto erano stati rinvenuti ulteriori diciotto involucri, per un totale di stupefacente sequestrato pari a 3,686 grammi di cocaina pura, idonei al ricavo di 24 dosi singole medie. Si tratta di modalità di custodia dello stupefacente che sono state ritenute, del tutto logicamente, non compatibili con la successiva destinazione all’uso personale.

4. Il secondo motivo è fondato.

Le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale per giustificare la confisca del denaro contante, in relazione al preteso collegamento eziologico di quest’ultimo con il reato contestato, si configurano come apparenti ed inconsistenti rispetto a quanto processualmente emerso. Di fondo, la motivazione sul punto è incongrua rispetto al reato in contestazione, che attiene ad una detenzione illecita di un modesto quantitativo di cocaina, a fronte di una somma di denaro contante oggetto di confisca pari ad Euro 375. La Corte territoriale sul punto si limita a qualificare apoditticamente come “profitto del reato contestato” il denaro posto sotto sequestro, senza spiegare il motivo per cui tali somme di denaro costituirebbero, in concreto, prodotto o profitto del reato oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 26790001). Del resto, con riferimento alla specifica fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, si deve ribadire che può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi nè come “strumento”, nè quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato in questione (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 27220401).

5. La riscontrata assenza di nesso eziologico fra l’attività illecita contestata al prevenuto e la somma di denaro in sequestro impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, ben potendo questa Corte provvedere direttamente – ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), – alla eliminazione della relativa statuizione, disponendo nel contempo la restituzione del denaro in sequestro all’avente diritto. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che elimina, e dispone la restituzione della predetta somma all’avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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