Diritto di riscatto e Svolgimento di attività che comportino contatto diretto con il pubblico
Con riguardo al diritto di riscatto, gli ermellini si sono imbattuti nel caso di una società, la quale esponeva che da oltre quindici anni conduceva in locazione in Milano un vano seminterrato ad uso laboratorio tipografico ed un appartamento ad uso ufficio di proprietà di un’impresa di costruzioni e che, quest’ultima aveva alienato gli immobili a terzi, senza però provvedere alla comunicazione di cui all’art. 38 della legge n. 392 del 1978, per l’esercizio della prelazione da parte del conduttore.
La Corte di Cassazione, pur avendo in più occasioni già statuito che, il requisito dello svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori – che l’art. 35 della legge n. 392 del 1978 richiede per il diritto all’indennità di avviamento e, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 41, co. 2, per il diritto di prelazione e di riscatto – presuppone che l’immobile sia utilizzato come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) e strumentalmente negoziale, della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari dell’offerta dei beni o dei servizi commerciali, con la Sentenza in oggetto ha definitivamente sancito il seguente principio di diritto: “L’art. 35 della legge n. 392 del 1978, nel riferirsi al requisito dei contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori postula che l’immobile sia adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta, senza intermediazione, e strumentalmente negoziale, della generalità (originariamente) indifferenziata dei destinatari dei prodotti o dei servizi offerti, intendendosi tali anche coloro che acquistano il bene per soddisfare bisogni della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero per motivi promozionali o pubblicitari ad essa collegati, a nulla rilevando che i beni offerti in vendita riguardino una cerchia limitata di clienti e non la clientela occasionale“
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