Condominio: Apertura di varchi e installazione di porte o cancellate sulle parti comuni da parte di un condomino – abuso della cosa comune

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Apertura di varchi sulle parti comuni di un  edificio in condominio. La trasformazione di un vano in autorimessa da parte di un condomino, realizzata allargando una finestra sul muro comune, non pregiudica l’uso della cosa comune.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 4437 del 21 febbraio 2017, prendendo in esame il caso di un uomo catanese che aveva trasformato in autorimessa un vano di sua proprietà, ubicato al piano terra dell’edificio condominiale. Tale intervento era stato eseguito mediante l’allargamento di una finestra trasformata in porta carraia di accesso al garage. Secondo i ricorrenti, due condomini, le opere eseguite – determinando il parziale abbattimento del muro condominiale – avevano pregiudicato la stabilità e la sicurezza dell’edificio ledendo, per di più, il decoro architettonico dello stabile.

Essi chiedevano pertanto la condanna del convenuto a ripristinare la situazione preesistente, nonché il risarcimento dei danni subiti, lamentando, peraltro, la violazione dell’articolo 1120 del Codice civile. Ma la Cassazione, in tema di condominio, ha ribadito il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune di un edificio e pertanto legittimato il singolo condomino ad apportare ad esso tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, a condizione di non pregiudicare agli altri l’uso del muro e di non alterarne la normale destinazione. Corretta, dunque, secondo i giudici, la lettura della Corte di merito, che da una parte ha rilevato come il condomino esecutore dei lavori fosse l’unico a poter usufruire, per le proprie esigenze, del varco in questione, dall’altro ha sottolineato come l’allargamento realizzato abbia lasciato immutato lo stile architettonico della facciata.

Condivisa anche la linea della Corte di appello, che non ha rilevato alcuna alterazione del decoro architettonico, nessun deprezzamento dell’immobile e nessuna significativa alterazione.

Cassazione Sezione II, 4437 del 21 febbraio 2017

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Avv. Paolo Pecorario
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Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

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