Condannato il padre che versava solo €100 a fronte dei 350 stabiliti dal Giudice Civile

omesso versamento mantenimento Tempo di lettura stimato: 4 minuti
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Avv. Marco Trasacco | Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): lo stato di bisogno del figlio minorenne è presunto e non eliso dall’assistenza fornita dall’altro genitore. (Cassazione penale, sez. VI, 24/01/2018,  n. 7179).

La Cassazione, tra l’altro, nella sentenza in questione, ribadisce alcuni importanti e consolidati principi in materia:

  1. lo stato di bisogno di un figlio minorenne, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, perchè persiste comunque l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854; Sez. 6, n. del 14/04/2008, Rv. 240558);
  2. una corresponsione parziale dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile può ridurre notevolmente l’entità dei mezzi economici che l’obbligato deve fornire ai beneficiari (Sez. 2, n. 24050 del 10/02/2017, Rv. 270326; Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014, Rv. 259895);
  3. è l’imputato che ha l’onere di allegare gli elementi da cui desumere la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione – senza che basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 8/02/2012, Rv. 25242) perchè l’impossibilità deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667).

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente –
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere –
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/10/2015 della CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.
ANGELILLIS CIRO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
L’avvocato AZZOLINA FRANCESCO del foro di ENNA difensore di fiducia
di C.F.S. si riporta ai motivi di ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 780 del 15/10/2015, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Enna a C.F. ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2, (capo A) e L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies (capo B) per avere fatto mancare, non versando l’assegno mensile stabilito dal Tribunale i mezzi di sussistenza alle figlie minorenni e così costringendo la loro madre a provvedere da sola alle primarie esigenze delle figlie.

2. Nel ricorso di C. si chiede annullarsi la sentenza deducendo: a) violazione dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, e vizio di motivazione, avendo affermato la responsabilità del ricorrente, trascurandone la mancanza di sufficiente disponibilità di risorse economiche, e violazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies (sono così compendiati i primi 5 motivi del ricorso); b) violazione dell’art. 157 c.p.p. e art. 161 c.p.p., comma 2, per essere il reato ex art. 570 c.p. estinto per prescrizione (sesto motivo di ricorso erroneamente indicato come settimo); c) per vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno per la parte civile (settimo motivo di ricorso).

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso suindicati sub 2.a) sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello applicato la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Per quanto riguarda il capo A), la sentenza impugnata correttamente considera che: a) lo stato di bisogno di un figlio minorenne, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, perchè persiste comunque l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854; Sez. 6, n. del 14/04/2008, Rv. 240558): b) C. si è limitato a versare la evidentemente insufficiente somma di 100 Euro mensili (non i 350 stabiliti) e questa corresponsione parziale dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile ha ridotto notevolmente l’entità dei mezzi economici che C. doveva fornire ai beneficiari (Sez. 2, n. 24050 del 10/02/2017, Rv. 270326; Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014, Rv. 259895); c) è l’imputato che ha l’onere di allegare gli elementi da cui desumere la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione – senza che basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 8/02/2012, Rv. 25242) perchè l’impossibilità deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667) – invece il ricorso in esame (pagg. 4-7) richiama dichiarazioni rese da testimoni in dibattimento (allegate al ricorso) e documenti (non allegati) per dimostrare che dal 2008, dopo il suo licenziamento, C. non è riuscito a trovare lavoro seppure inserito nelle graduatorie e per provare la sua indigenza, ma tale documentazione rimane “priva di qualsiasi contenuto attestativo dell’asserita incapacità reddituale dell’imputato in relazione al periodo dedotto in contestazione” (pag. 3 della sentenza).

Per quanto riguarda il capo B, va rilevato che comunque il reato è integrato dal mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, Rv. 260717; Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 2009, Rv. 242680).

2. Manifestamente infondati, sono anche i residui motivi di ricorso.

La sentenza della Corte di appello è stata emessa il 15/10/2015 e il tempus commissi delicti del reato decritto nel capo a) è “da dicembre 2008 sino a febbraio 2010. Pertanto non si è prescritto prima dell’agosto 2017 e, quindi dopo la sentenza di primo grado. Il dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno per la parte civile non risulta oggetto di appello; in ogni caso, il Tribunale si è limitato a condannare al risarcimento del danno – che sta nello stesso inadempimento delle obbligazioni civilistiche da parte dell’imputato rimettendone la quantificazione al giudice civile.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in favore della cassa delle ammende della somma che è congruo determinare in Euro duemila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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