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Domiciliari ma col braccialetto: dispositivo non disponibile, e l’uomo rimane in carcere.
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) (GU Serie Generale n.64 del 18-3-2015)
Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Decreto Legge n.92/2014 (entrato in vigore il 28 giugno)
Il provvedimento consente a chi ha subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo di ottenere una riduzione della pena (un giorno in meno per ogni 10 giorni in cui è stato violato il suo diritto ad avere uno spazio e a condizioni adeguate).
Il provvedimento prevede anche un risarcimento del danno per chi non si trovi più in stato di detenzione nella misura di 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni contrarie alle previsioni dell’art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Rientra tra i gravi motivi di recesso dal contratto di locazione il cane del vicino che abbaia giorno e notte.
La Cassazione 30 maggio 2014, n. 12291,
ha chiarito che il latrato d’un cane, ingenerando una molestia di fatto, configura un grave motivo di recesso se è chiaramente dimostrabile il nocumento da esso portato. In particolare si legge in sentenza che sebbene il conduttore abbia facoltà d’azione diretta contro il terzo molestatore “tale previsione non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica sul rilievo che costringere il conduttore a continuare ad detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, che è una sua facoltà e non un obbligo, è manifestamente contrario al quadro normativo teso ad ampliare i poteri del conduttore mentre anche il locatore ha un’azione autonoma nei confronti del terzo dell’eventuale pregiudizio economico subito”.La locazione di un’unità immobiliare può essere sempre interrotta dal conduttore attraverso un’azione di recesso dal contratto, con comunicazione da inviarsi al proprietario almeno sei mesi prima, se ricorrono gravi motivi. Il continuo abbaiare del cane di un vicino, che crei disturbi al sonno e di conseguenza un problema di salute nel conduttore, dev’essere considerato un valido motivo in tal senso.