Bancarotta fraudolenta e semplice: reati fallimentari
Le nostre competenze
Lo Studio Legale ha maturato negli anni una notevole competenza in materia fallimentare; in particolare, l’Avv. Marco Trasacco ha esperienza in materia di reati fallimentari e gestisce i processi per bancarotta con l’apporto di esperti consulenti esterni.
Reati fallimentari
I reati fallimentari conseguono ad una dichiarazione di fallimento cui può essere soggetto un imprenditore o una società.
La materia è disciplinata dalla legge speciale (c.d. Legge Fallimentare) che regola anche gli aspetti civilistici del fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod. ed int.).
Per porre in essere una condotta rientrante tra i reati fallimentari è necessario che il soggetto sia un imprenditore commerciale o una società, oppure uno dei soggetti (l’amministratore o il liquidatore, ad esempio) che rappresentano la società (salvo l’ipotesi che il soggetto terzo non imprenditore possa concorrere con il fallito nella commissione dei reati eventualmente ipotizzabili).
Il procedimento penale nasce sempre a seguito della denuncia effettuata dal curatore fallimentare.
In particolare, il curatore fallimentare – che è il soggetto deputato dal giudice delegato a portare l’impresa verso la sua estinzione e liquidazione – ha l’obbligo di presentare al giudice una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza prestata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sul tenore della vita privata dell’imprenditore e della sua famiglia, sulla responsabilità di questo e su quant’altro possa rilevare anche ai fini dell’istruttoria penale.
La Procura della Repubblica riceve una relazione nella quale il curatore deve aver obbligatoriamente evidenziato eventuali fatti che – a suo avviso – integrano gli estremi di reato.
I principali reati c.d. fallimentari sono i reati di bancarotta, punibili non in quanto tali, ma solo quando l’imprenditore venga dichiarato fallito.
In sostanza, la dichiarazione di fallimento costituisce elemento costitutivo dei rati di cui si tratta.
Non si esclude, tuttavia, che sussistendone i requisiti, le condotte di seguito descritte possano configurare altri illeciti imputabili all’imprenditore non raggiunto da una dichiarazione di fallimento.
Le varie tipologie di reato
L’ipotesi di bancarotta si articola sostanzialmente in:
1) la bancarotta fraudolenta che si realizza quando l’imprenditore distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, espone passività inesistenti (è la bancarotta fraudolenta patrimoniale); oppure quando sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, in modo tale da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale), oppure ancora, a scopo di favorire taluni creditori rispetto ad altri esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (è la bancarotta fraudolenta preferenziale).
Con tale ultima previsione il Legislatore ha inteso garantire anche in via penale la c.d. par condicio tra la massa dei creditori, ovvero la possibilità che ognuno di essi possa essere soddisfatto nei propri crediti dalla procedura fallimentare che è concorsuale e riguarda tutta la situazione patrimoniale del debitore fallito;
Si realizzerà il reato di bancarotta documentale semplice e non fraudolenta quando l’agente tenga le scritture contabili in maniera difforme da quelle previste dalla Legge senza consapevolezza di rendere non ricostruibile il patrimonio sociale.
2) la bancarotta semplice imputabile all’imprenditore fallito che ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; oppure ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti, ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Responsabile di bancarotta semplice è anche il fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Come si intuisce, la distinzione tra la più grave forma di bancarotta (fraudolenta) rispetto a quella semplice consiste nel fatto che nel primo caso l’agente opera con un volontà e intento fraudolento, nella consapevolezza di commettere condotte che diminuiranno il patrimonio sociale e quindi influiranno negativamente (anche) sui diritti della massa dei creditori.
Nell’ipotesi di bancarotta semplice, invece, l’agente agisce senza dolo ma in modo avventato e imprudente.
3) Un’altra ipotesi di reato prevista dalla legge fallimentare è quella del ricorso abusivo al credito che incrimina l’imprenditore che ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto, salvo che la condotta posta in essere non costituisca più grave reato (ad es. la truffa).
4) L’imprenditore fallito può poi incorrere nel reato di omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, quando redige un inventario dei beni non fedele alla realtà.
Ancora una volta, si intendono tutelare i creditori che nella procedura di fallimento trovano l’unica via per soddisfare – di solito solo in parte e in misura minima – le proprie pretese creditorie.
5) Commette il reato di denuncia dei creditori inesistenti l’imprenditore che dichiara creditori con i quali non hai mai intrattenuto rapporti patrimoniali.
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