Bancarotta fraudolenta e responsabilità della c.d. testa di legno

bancarotta fraudolenta testa di legno Tempo di lettura stimato: 7 minuti
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Avv. Marco Trasacco | In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione a essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto (Cassazione penale sez. V, 17/09/2018, (ud. 17/09/2018, dep. 18/10/2018), n.47521).

La sentenza per esteso

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere –
Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere –
Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 2/10/2017 della Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa TUDINO
Alessandrina;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa PICARDI Antonietta, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2017, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione del Gup del tribunale di Patti del 20 novembre 2014, con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, è stata affermata la responsabilità penale di C.A. – in concorso con S.G., separatamente giudicato – in ordine al reato di bancarotta patrimoniale, in qualità di amministratore unico di (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il 2 agosto 2010.

L’imputazione riguarda plurimi episodi distrattivi, causativi del dissesto della fallita, riferibili al coimputato S. sino al 2009; anno in cui risulta contestato al C. un prelevamento pari ad Euro 50.000, contabilmente imputato al rimborso di precedenti operazioni, oltre all’omessa consegna al curatore del saldo di cassa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, avv. Calamoneri Giovanni, articolando due censure.

2.1 Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione per avere la Corte d’appello apoditticamente richiamato le argomentazioni rassegnate nella sentenza di primo grado, omettendo qualsivoglia scrutinio dei motivi d’impugnazione, caratterizzati da specificità.

2.2 Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e d), deduce errata applicazione della legge penale in riferimento al prelevamento della somma di Euro 50.000,00 per non avere la Corte d’appello ritenuto rilevanti sul punto le dichiarazioni del coimputato S., separatamente giudicato, che consentono di ricondurre l’annotazione contabile ad una mera riconciliazione documentale inerente precedenti operazioni, inidonea a costituire condotta di distrazione.

Diritto
CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. In tema di adeguatezza dell’apparato giustificativo della decisione di secondo grado, deve ribadirsi il principio per cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello (Per tutte Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700).

In tal senso, viene a declinarsi la costruzione di un modello legale di motivazione della sentenza di secondo grado che si raccorda con la specificità dei motivi di impugnazione, in termini di diretta proporzionalità dell’apparato giustificativo rispetto alla precisione ed alla portata critica delle censure, tanto da ostendere la formulazione di una valutazione autonoma delle medesime e le ragioni, autonomamente apprezzate, della loro reiezione.

Di guisa che viene a valorizzarsi l’intima correlazione tra struttura della motivazione della sentenza di secondo grado e forma dell’atto di impugnazione: la sentenza, difatti, deve esplicitare il vaglio critico dei motivi di censura, contrastandone la portata demolitoria con altrettanta precisione e compiutezza, attraverso la prospettazione della ricostruzione in fatto e delle ragioni di diritto che ne abbiano determinato la valutazione di infondatezza.

1.2. Va, altresì, rilevato come secondo il consolidato orientamento di legittimità, la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 6, n.53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice di appello aveva affermato la generica infondatezza dei motivi di impugnazione e si era limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, in quanto stimate “logicamente e giuridicamente ineccepibili”).

2. La sentenza impugnata non soddisfa siffatto standard giustificativo.

2.1. Con l’atto di appello, si era chiesto al giudice di secondo grado di valutare i tempi dell’avvicendamento del C. nell’amministrazione della fallita e, in special modo, di valutare la portata dell’annotazione contabile in contestazione, eseguita solo due giorni dopo l’assunzione della carica di amministratore unico dell’imputato in seguito a cessione delle quote in suo favore. Si era, soprattutto, richiesto di valutare siffatta annotazione – peraltro esplicitamente riferita ad un diverso contesto temporale mediante la formula “ora per allora” e dunque raccordabile, all’evidenza, con la pregressa amministrazione – rispetto alla serie di condotte distrattive poste in essere dal coimputato, separatamente giudicato, S., alla luce di un’analisi globale della situazione finanziaria in cui versava la società e delle dichiarazioni da quest’ultimo rese. Ed ancora venivano formulate censure sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, in riferimento ai rapporti tra il C. ed il coimputato S. ed alle pregresse condotte di questi.

2.2. Siffatti motivi di appello si appalesano specifici e non affetti da genericità, posto che la difesa dell’imputato proponeva precise censure, e cioè valutazioni critiche, rispetto alle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado, che investivano gli elementi costitutivi del delitto contestato. Con il gravame, infatti, la difesa dell’imputato aveva contestato le valutazioni compiute dal primo giudice circa l’interpretazione dell’annotazione contabile rispetto al complesso delle condotte poste in essere dal S., dominus della società; l’esistenza o almeno la razionale plausibilità di un effettivo prelevamento e la verosimiglianza di una residua disponibilità di cassa, e dunque la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, lamentando la sostanziale genericità della motivazione su tali aspetti; aspetti invero rilevanti anche al fine della diversa qualificazione giuridica della condotta.

Di guisa che le censure formulate nell’appello appaiono rispondenti allo standard ritenuto necessario dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ai fini dell’ammissibilità (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), con la conseguenza che sussisteva obbligo preciso della Corte di appello di dare risposta alle suddette critiche evidenziando: sulla base di quali elementi escludere la prospettazione giustificativa dell’imputato, alla luce delle condotte contestate, nello stesso capo, al S.; delle incongruenze tra disponibilità di cassa al 2 gennaio 2009 ed entità del prelievo contestato.

Viceversa, rispetto a tali doglianze specifiche, la motivazione adottata dalla Corte di appello di Messina è priva della necessaria specificità, che la pronuncia di secondo grado deve indispensabilmente assumere non fornendo cioè alcuna adeguata risposta alle ragioni di censura che paiono sostanzialmente ignorate; il giudice di appello non ha neppure ripetuto, ma meramente richiamato, la motivazione di condanna, respingendo genericamente le doglianze dell’impugnante ed omettendo di confutarle analiticamente, così come di valutare, in ipotesi, una alternativa qualificazione dei fatti e la qualificazione soggettiva dell’agente in riferimento ai rapporti con il coimputato.

Elemento – quest’ultimo – di particolare rilevanza in quanto, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto “testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha, tra l’altro, confermato la responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti di un amministratore legale della società, pur non essendogli riconosciuto il ruolo di consapevole ed attivo amministratore di diritto, essendo anzi egli accreditato come “testa di legno”).

2.3. Deve pertanto ribadirsi il principio per cui a fronte di motivi di appello specifici, e con i quali si propongono motivate argomentazioni critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, il giudice di appello non può limitarsi a “ripetere” la motivazione di condanna ma deve, pena il difetto di motivazione sul predetto punto, rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di impugnazione.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio affinchè la Corte d’appello, in applicazione degli enunciati principi, proceda, in piena libertà di giudizio ma con motivazione completa e immune da vizi logici e giuridici, a nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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marco trasacco


L'Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord e nel corso degli anni, ha approntato consulenza e difesa nell'ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. E' un Avvocato Penalista abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione (Cassazionista).

Esercita innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale e, prevalentemente, presso uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Napoli (tra cui Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di Nola, di Napoli Nord (Aversa), Tribunale di Napoli e Tribunale per i Minorenni di Napoli).

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