Amministratore, rispetto del regolamento di condominio
L’amministratore, indipendentemente dall’esistenza o meno di una autorizzazione assembleare, ha la facoltà di attivarsi, anche tramite l’azione giudiziale, per ottenere il rispetto del regolamento di condominio, dovendo adempiere con diligenza il proprio incarico, avendone la facoltà. Ne discende un vero e proprio obbligo, per l’amministratore, di attivarsi, anche giudizialmente, per ottenere il rispetto del regolamento. In caso contrario potrebbe, infatti, ravvisarsi una responsabilità del professionista per mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali. In altri termini possiamo, dunque, affermare che l’amministratore per attivarsi e far cessare gli abusi, non necessita di alcuna previa delibera assembleare. Sembrerebbe, tuttavia, opportuno ricollegare l’obbligo di intervento dell’amministratore a una richiesta che provenga da almeno uno dei condomini. È, infatti, improbabile che un amministratore che non abiti nel condominio possa essere a conoscenza delle eventuali violazioni del regolamento poste in essere dai condomini.
La Corte di Cassazione ha ribadito che curare l’osservanza del regolamento di condominio è compito precipuo affidato, dall’art. 1130 c.c. all’amministratore, il quale pertanto è senz’altro abilitato ad agire e resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra un’apposita autorizzazione da parte dell’assemblea. Nel caso di specie si trattava del caso di un condomino, che aveva adibito la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie bar, ristorante). CASS. 25 OTTOBRE 2010, N. 21841.
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