Conto corrente bancario, mutuo, tassi usurari, rilievo, contratto, conclusione

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Cassazione civile , sez. I, sentenza 27.09.2013 n° 22204

La L. n. 24 del 2001, di interpretazione autentica delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, si applica non solo ai contratti di mutuo, ma a tutte le fattispecie negoziali – tra le quali non può non includersi il contratto di conto corrente – che possano contenere la pattuizione di interessi usurari.

Tale principio implica che deve negarsi al riferimento ai mutui a tasso fisso, contenuto nella L. n. 24 del 2001, art. 1, co. 2, il significato di delimitare l’ambito di applicazione dell’interpretazione autentica, espressa da tale legge: dunque, tanto nei contratti di mutuo quanto in quelli di conto corrente, la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione.

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Avv. Paolo Pecorario
Avv. Paolo Pecorario
Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

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