Obbligazioni, quietanza, pagamento, confessione giudiziale, debitore
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Cassazione civile , sez. II, sentenza 22.10.2013 n° 23971
La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata. Invero, l’art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione; (Cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 ottobre 2008, n. 26325).
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