Amministratore, attribuzioni – Facoltà del singolo condomino di ottenere l’esibizione dei documenti contabili

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In tema di condominio negli edifici, ciascun con- domino ha la facoltà di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.

CASS. 29 NOVEMBRE 2001, N. 15159, SEZ. II

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Avv. Paolo Pecorario
Avv. Paolo Pecorario
Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

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