Amministratore, attribuzioni – Facoltà del singolo condomino di ottenere l’esibizione dei documenti contabili
Tempo di lettura stimato: < 1 minuto
In tema di condominio negli edifici, ciascun con- domino ha la facoltà di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.
CASS. 29 NOVEMBRE 2001, N. 15159, SEZ. II
Lascia un commento