Furto in condominio agevolato da ponteggi: chi ne risponde?

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Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.01.2013 n° 1890

La sentenza in commento si pone sulla scia di quello che può essere considerato un orientamento giurisprudenziale unanime e ormai consolidato in tema di responsabilità dell’impresa appaltatrice e del condominio nell’ipotesi di furto consumato da persone introdottesi in un appartamento attraverso i ponteggi installati per i lavori di restauro/manutenzione dello stabile.

Tale pronuncia si differenzia da quelle emesse fino a questo momento per la particolarità del caso concreto e per la conclusione a cui è giunta la Corte d’Appello.

Nel caso de quo, per la prima volta, la Corte d’Appello, sulla base di un’analisi delle circostanze fattuali condivisa anche dal Supremo Collegio, ha dato rilievo ad elementi mai considerati prima d’ora, per quanto normativamente previsti quale causa di esonero di responsabilità.

Trattasi del comportamento colposo del condomino vittima del furto consistente, nel caso de quo, sia nella mancata adozione di cautele nella conservazione dei gioielli poi rubati, circostanza che secondo i giudici avrebbe agevolato, o comunque non evitato, la commissione del furto, sia soprattutto nell’aver aderito alla delibera con la quale il condominio decideva di non installare sui ponteggi l’impianto antifurto perché ritenuto troppo costoso.

Quest’ultimo elemento, in particolare, è stato ritenuto prevalente e determinante ai fini della decisione, con conseguente esclusione di ogni responsabilità, non solo in capo all’impresa esecutrice dei lavori, ma anche del condominio.

Quest’ultimo, proprio in ragione della decisione assunta, avrebbe potuto essere considerato l’unico responsabile del furto, responsabilità che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., sarebbe stata diminuita in ragione del comportamento colposo del condomino che non conservava adeguatamente i propri valori.

All’impresa esecutrice dei lavori invece, essendosi limitata ad eseguire un ordine impartitegli dal condominio – committente, non poteva comunque essere imputato alcun profilo di responsabilità.

Invece, nel caso specifico, l’adesione del condomino alla delibera condominiale ha finito per annullare la responsabilità del condominio in quanto il condomino, aderendo alla decisione del condominio di non installare sui ponteggi alcun impianto antifurto, si era assunto il rischio di poter subire un furto.

Brevemente il fatto.

L’attore esponeva di aver subito nella propria abitazione un furto, assumendo che l’esecuzione dello stesso fosse stata agevolata dalla presenza di un ponteggio posto sulla facciata condominiale dall’impresa incaricata di eseguire i lavori.

Convenne pertanto in giudizio sia il condominio sia l’impresa appaltatrice, invocandone la responsabilità, rispettivamente, ai sensi dell’art. 2051 e dell’art. 2043, e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito, applicati gli artt. 2043 e 2051, accoglieva la domanda attorea.

Proposto appello da parte del condominio e dell’impresa, la Corte d’Appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte nei confronti degli appellanti.

Proponeva quindi ricorso in Cassazione l’attore in primo grado.

Il Supremo Collegio confermava in toto la decisione resa in secondo grado.

Vediamo ora gli orientamenti giurisprudenziali registrati in materia.

Tradizionalmente la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità individua, nell’impresa appaltatrice, il soggetto responsabile in via principale ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, nel condominio, il soggetto responsabile in via concorrente ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Ovviamente, la responsabilità sia dell’impresa appaltatrice sia del condominio nei confronti del condomino è di tipo extracontrattuale, non essendo quest’ultimo parte del contratto di appalto stipulato direttamente tra il condominio e l’impresa esecutrice.

In particolare, la responsabilità dell’impresa appaltatrice è ravvisata qualora quest’ultima, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del “neminen laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno (cfr. ex multis: Appello Roma, Sez. III, 11 gennaio 2011; Trib. Torino, Sez. IV, 23 luglio 2008; Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2844; Cass. Civ. Sez. III, 10 giugno 1998, n. 5775; Cass., civ., Sez. III, 23 maggio 1991, n. 5840; Cass., civ., Sez. III, 24 gennaio 1979, n. 539).

Dal punto di vista processuale, il condomino che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un furto deve dimostrare:

    l’evento dannoso, ovvero il furto subito e i danni conseguenti;

la condotta colposa del danneggiante, consistente, ad esempio nella mancata adozione di idonee misure di cautela o nell’installazione di un sistema non conforme alle prescrizioni contrattuali;

il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta colposa.

Dal canto suo, l’impresa appaltatrice, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare che le impalcature divengano un agevole accesso ai piani per i ladri, e quindi idonee ad impedire una più facile esecuzione dei furti, nonché l’eventuale prova che i ladri non si siano serviti dei ponteggi per accedere all’appartamento del condomino vittima del furto.

Il condominio può essere, invece, chiamato a rispondere del danno patito dal condomino secondo un duplice titolo di responsabilità, ovvero sia quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia per culpa in vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice oppure ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive (cfr, ex multis: Trib. Terni, 11 maggio 2011; Cass. Civ., Sez. III, 17 marzo 2009, n. 6435; Trib. Milano, Sez. X, 20 aprile 2006; Cass. Civ., 9 febbraio 1980, n. 913).

Trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo, l’onere probatorio a carico del condominio risulta in tal caso più gravoso.

Il condomino, infatti, dovrà limitarsi a fornire la prova del fatto e del danno subito, mentre il condominio si libererà solo fornendo prova del caso fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato.

Tradizionalmente, per riconoscere al condomino il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al furto subito, i giudici, sia di merito sia di legittimità, hanno ritenuto sufficiente la dimostrazione dell’ingresso dei ladri nell’appartamento per mezzo dei ponteggi, della presenza dei ponteggi e dell’assenza di norme di cautela, ritenendo per contro irrilevanti eventuali comportamenti colposi realizzati dagli stessi condomini vittime di furti quali, ad esempio, l’aver lasciato aperte le finestre attraverso le quali erano penetrati i ladri, oppure l’aver lasciato incustoditi i beni di valore sottratti.

 (Altalex, 15 marzo 2013.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 7 dicembre 2012 – 28 gennaio 2013, n. 1890

Svolgimento del processo

1. P..G. esponendo di aver subito un furto nella propria abitazione e che tale furto era stato agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dall’impresa B.G. , incaricata di lavori di ripristino, convenne in giudizio avanti alla Pretura di Milano sia l’impresa che il condominio di via (omissis) , chiedendone la condanna al pagamento di L. 30.200.000, oltre accessori e spese pari al valore dei preziosi sottratti dall’alloggio.

I convenuti, costituitisi, negavano la propria responsabilità.

Il Tribunale, applicati gli artt. 2043 e 2051 c.c., accoglieva la domanda.

Proponeva appello il condominio di via (omissis) chiedendo respingersi le pretese dell’attore; analoga posizione assumeva l’impresa B. .

La Corte d’Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale respingendo le domande proposte da P..G. nei confronti dell’impresa B.G. e del Condominio di via (omissis) .

Propone ricorso per cassazione P..G. con tre motivi.

Resistono con controricorso l’impresa costruzioni edili B.G. e il Condominio di via (omissis) .

Motivi della decisione

2. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 ottobre 2005 e, pertanto, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Si osserva, pertanto, in limine, che il presente ricorso non è soggetto alla disciplina del ricorso per cassazione introdotta da quest’ultima disposizione e non trova, di conseguenza, applicazione l’art. 366 bis c.p.c. si che devono ritenersi irrilevanti – al fine del decidere – i quesiti di diritto apposti dal ricorrente a conclusione di ciascuno dei motivi.

Precisato quanto sopra si osserva che il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell’ordine:

da un iato, violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c. [primo motivo];

dall’altro, violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2051 c.c. [secondo motivo];

– da ultimo, violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio [terzo motivo].

3. Nessuno dei riferiti motivi merita accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi – infatti – il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il riferito principio comporta – in particolare – tra l’altro che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 15 giugno 2007, n. 13066; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270, tra le tantissime). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 2165 9; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica salutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, specie in motivazione, Cass. 6 marzo 2012, n. 3455; Cass. 30 gennaio 2012, n. 1312; Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 6 agosto 2010, n. 18375, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con i motivi ora in esame parie ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (2043, 2697 e 2051 c.c.), in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

3.2. Quanto, da ultimo, al terzo motivo lo stesso è, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondato.

3.2.1. In primis si osserva che a norma dell’art. 360 n. 5, c.p.c. – nel testo applicabile nella specie ratione temporis – le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

È palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonché insufficiente e, ancora, contraddittoria è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice stesso; in difetto, la censura è inammissibile (Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127).

3. 2. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva – in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente – che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 6 settembre 2012, n. 14929; Cass. 17 giugno 2011, nn. 13398 e 13327; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

3.2.3. Da ultimo, infine, per completezza di esposizione non può tacersi che le censure sviluppate nel motivo possono trovare accoglimento anche alla luce delle considerazioni che seguono:

– i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che l’evento si è verificato tra le ore 17 e le ore 18,30, “oltre il termine di lavoro delle maestranze dell’impresa che agivano sul ponteggio”: l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si è verificato durante l’orario di lavoro, non solo è assolutamente apodittico (atteso che non è indicato in base a quale elemento, emergente dall’istruttoria espletata, e non considerato dai giudici a quibus, si ricavi la circostanza, ma altresì – irrilevante al fine del decidere (non avendo il ricorrente dimostrato quale sia il nesso di causalità tra la circostanza invocata e l’evento denunziato);

– analoghe considerazioni valgono con riguardo alla circostanza relativa allo “stato” della tapparella al momento dei fatti, atteso che quanto – ancora una volta del tutto apoditticamente invoca il ricorrente – contrasta con quanto accertato dai giudici del merito [“la tapparella era forse stata abbassata, ma non era munita di alcun sistema di blocco” ha accertato la sentenza impugnata], e – ancora una volta – non è riportato, nel motivo, da quali elementi dell’istruttoria espletata – e non da quella che avrebbe potuto essere espletata e non è stata invece espletata mediante l’audizione di altri testimoni non ammessi dal giudice a quo con provvedimento mai impugnato nelle opportune sedi e che non può, certamente, essere [peraltro del tutto genericamente] censurato in questa sede – emerga una situazione di fatto (specie in ordine all’assenza di un sistema di blocco) diversa da quella accertata dal giudice del merito;

– assolutamente inidonee a superare la corretta, e convincente, conclusione fatta propria dai giudici del merito – infine – sono tutte le altre considerazioni sviluppate nel motivo, vuoi quanto alla pretesa (dal ricorrente) non adeguatezza del ponteggio al fine di evitare l’ingresso di estranei, vuoi in ordine alla circostanza che non risulterebbe la volontà del condominio di non dotare i ponteggi di allarmi, perché eccessivamente onerosi, vuoi – infine – quanto alla circostanza che i preziosi non erano in realtà, adeguatamente custoditi in una “cassetta collocata nell’armadio della propria camera da letto” (pur avendo i giudici del merito sottolineato che detti preziosi “di ingente valore” non erano custoditi “in una cassaforte o in un mobile blindato”, circostanza palesemente diversa da quella invocata dai ricorrente);

– avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che “non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso” o “possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano”, dall’altro, che l’odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito “espressamente alla delibera con la quale il condominio… malgrado la sollecitazione dell’impresa… decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo” e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso “qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri” [palesemente non evita, o rende più difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell’armadio della camera da letto] è evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa [come pure del tutto apoditticamente si invoca] dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c. e non certamente opponendo all’accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall’altro, che come già anticipato sopra – è preclusa in questa sede di legittimità una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Avv. Marco Trasacco on EmailAvv. Marco Trasacco on FacebookAvv. Marco Trasacco on LinkedinAvv. Marco Trasacco on RssAvv. Marco Trasacco on Twitter
Avv. Marco Trasacco
Avv. Marco Trasacco
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