Mantenimento, non è reato se il padre versa una cifra inferiore in virtù di un accordo transattivo

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Avv. Marco TrasaccoIn tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all’art. 570-bis c.p. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria.

In sintesi

Nel caso di specie, la Cassazione ha esaminato il caso di un padre che, condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio ai sensi dell’art. 570 bis c.p., in virtù di un accordo con la ex moglie, aveva ridotto l’importo mensile del mantenimento.

Ebbene, la Corte ha evidenziato la insussistenza del dolo normativamente richiesto dalla fattispecie in esame dal momento che tra l’imputato e la moglie era intercorso un accordo transattivo in forza del quale al padre era stata concessa una riduzione dell’importo dovuto tenendo conto delle sue ristrettezze economiche.

In virtù di detto accordo, non omologato dal Tribunale, l’uomo aveva ridotto l’importo del mantenimento versando una cifra inferiore a quella stabilita in sede giudiziale, ma sempre comunque continuando a contribuire, seppur in misura ridotta, al mantenimento dei figli.

Ciò, per i Giudici di legittimità, fa venire meno il dolo, elemento costitutivo fondamentale del reato contemplato dall’art. 570 bis c.p.

Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario”.

La sentenza per esteso


Cassazione penale sez. VI, 11/12/2019, n.5236

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L’Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, qualificando i fatti ai sensi dell’art. 570 bis c.p., e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20/01/2016 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato T.M.P. per essersi, in (OMISSIS) dal settembre al dicembre 2013, sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli F., P. e L., non versando integralmente l’importo di Euro 1,111,77 al coniuge T.A., quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio di quel Tribunale.

Rilevava la Corte territoriale come la colpevolezza dell’imputato fosse stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e come fosse irrilevante che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria, in quanto l’accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il T., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 43 c.p., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza tenere conto che nel marzo del 2012 tra gli ex coniugi era stata sottoscritta una intesa con la quale l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto a 800 Euro, in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto: il quale, pertanto, aveva adempiuto a quell’accordo, pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale, con la consapevolezza di non avere così violato alcun obbligo di legge.

2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 570 bis c.p., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente qualificato i fatti accertati ai sensi del nuovo art. 570 bis c.p., senza avere, inoltre, verificato se l’imputato avesse la capacità economica per fornire i mezzi di sussistenza, se le persone offese versassero in stato di bisogno e se, in ragione della condotta tenuta, dal prevenuto, fossero effettivamente venuto a mancare ai beneficiari quei mezzi.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, in quanto è fondato il primo motivo dell’impugnazione, con effetti assorbenti dell’esame delle ulteriori doglianze difensive.

Nel valutare una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019, L., Rv. 276833).

Se è pacifico che le intese patrimoniali che siano state eventualmente raggiunte dalle parti in sede di separazione non incidono sulla determinazione dell’assegno di divorzio ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, presupponendo l’assegno divorzile lo scioglimento del matrimonio (così, tra le altre, Cass. Civ., Sez. 1, n. 25010 del 30/11/2007, Rv. 600620), è anche vero che nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poichè gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato (Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997, Rv. 505124): con la conseguenza che tale parametro esegetico debba valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione.

E’ ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, non si vede perchè un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914).

Dalla lettura della motivazione del provvedimento gravato si evince che, nei mesi in contestazione, l’imputato effettuò il versamento di 770 Euro mensili, cioè di un importo sostanzialmente quasi pari a quello di 800 Euro che, nel marzo del 2012, le parti avevano concordato con atto stragiudiziale dover costituire la somma che mensilmente l’uomo avrebbe dovuto versare alla ex moglie a titolo di assegno di mantenimento divorzile. Alla luce dell’indicato criterio interpretativo deve considerare ininfluente, ai fini della valutazione da compiere in sede penale, la circostanza che quell’accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal tribunale in quanto l’imputato non era comparso all’udienza di comparizione fissata dal giudice civile.

Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p., qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario”.

Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che, laddove fosse risultato versato integralmente l’assegno di mantenimento nella misura concordata dalle parti, sarebbe venuto meno uno degli elementi costitutivi oggettivi del reato; essendo stato versato, invece, un importo quasi pari a quello stabilito negozialmente, dunque potendo ragionevolmente ritenere che sia difettato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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marco trasacco


L'Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord e nel corso degli anni, ha approntato consulenza e difesa nell'ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. E' un Avvocato Penalista abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione (Cassazionista).

Esercita innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale e, prevalentemente, presso uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Napoli (tra cui Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di Nola, di Napoli Nord (Aversa), Tribunale di Napoli e Tribunale per i Minorenni di Napoli).

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E' particolarmente impegnato nei cosiddetti delitti intrafamiliari e, cioè, nei c.d. reati di maltrattamenti in famigliaviolenza domestica, percosse, lesioni, atti persecutori, violenza sessuale, omicidio e  atti persecutori (stalking).

Si occupa con competenza e professionalità del diritto di famiglie e di diritto penale minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie, tra le quali:

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