Inviare ad un minore messaggi sessualmente espliciti può integrare violenza sessuale

violenza sessuale messaggi minore Tempo di lettura stimato: 6 minuti
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Avv. Marco Trasacco | La fattispecie criminosa della violenza sessuale è configurabile, pur in assenza di un contatto fisico con la vittima, quando gli “atti sessuali”, compiuti con modalità telematiche, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa, siano finalizzati soddisfare l’istinto sessuale e siano idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale (Cassazione penale, sezione III, sentenza 8 settembre 2020, n. 25266).

Integra il reato di violenza sessuale la condotta consistente nell’invio di una serie di messaggi Whatsapp “allusivi e sessualmente espliciti” ad una minorenne, costringendola a scattarsi fotografie da inviare al soggetto agente, con la minaccia di pubblicare la chat su un altro social network.

Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’indagato avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal g.i.p. per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., evidenziando come la violenza sessuale risultasse pienamente integrata nonostante l’assenza di contatto fisico con la vittima, dal momento che gli atti finalizzati a soddisfare gli istinti sessuali del ricorrente erano certamente idonei a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa.

In seguito la sentenza per esteso.


Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 gennaio 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza del 17 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Pavia che aveva applicato a M.N. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale.

2. Con il primo motivo di ricorso l’indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Ricorda di essere indagato per violazione del reato di cui agli art. 81 cpv, 609-bis e 609-ter c.p. per aver scritto una serie di messaggi di whatsapp allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza, minore di età, costringendola a scattarsi foto e ad inoltrare una foto senza reggiseno nonchè a ricevere una foto ritraente il membro maschile e commentarla, sotto la minaccia di pubblicare la chat su instagram e su pagine hot.

Eccepisce la violazione di legge perchè i Giudici del riesame non avevano fatto buon governo dei principi normativi di cui agli art. 609-bis, 609-ter e 609-undecies c.p. Osserva che il fatto non era sussumibile sotto l’art. 609-bis, ma, al limite, sotto l’art. 609-undecies c.p. Mancava l’atto sessuale, seppur allo stadio del tentativo, non essendo avvenuto alcun incontro tra lui e la presunta persona offesa. Pur ammettendo le conversazioni, aveva negato di averla indotta a pratiche di autoerotismo o altre pratiche sessuali via chat. Non vi era stata alcuna proposta di incontro o di sesso via chat. La condotta illecita si era limitata all’invio di una propria foto nuda, invitando la ragazza ad un commento, nonchè alla ricezione di una foto della ragazza senza reggiseno. Pertanto, non era stata intaccata l’integrità psico-fisica della minore, secondo il corretto sviluppo della sua sessualità, quale bene giuridico tutelato dalla norma in contestazione. Ribadisce che la sua condotta poteva al limite essere ricondotta nell’alveo dell’art. 609-undecies c.p. per aver adescato la minore allo scopo di commettere il reato di cui all’art. 600-bis c.p., con minaccia e mediante l’utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione. Era escluso l’abuso sessuale, anche a livello di tentativo, e così il child grooming, cioè la pratica di adescamento di un soggetto minorenne in internet, tramite tecniche psicologiche volte a superarne le resistenze ed ottenerne la fiducia, per abusare sessualmente. La condotta tenuta dall’indagato non aveva intaccato la sfera sessuale della minore per assenza di una qualsivoglia richiesta di rapporto sessuale volta al soddisfacimento dei propri impulsi. Ritiene erroneamente applicati i principi di diritto desumibili dalla giurisprudenza citata nell’ordinanza impugnata.

Con il secondo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in rapporto alle esigenze cautelari. I Giudici del riesame non avevano spiegato come potesse darsi alla fuga, se sottoposto agli arresti domiciliari. Ed invero, a seguito della perquisizione domiciliare del 30 settembre 2019, era rientrato dall’estero, evidentemente avvisato dai propri genitori, proprio per sottoporsi all’esecuzione della misura cautelare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Nell’ordinanza impugnata si è precisato che nell’interrogatorio di garanzia l’indagato aveva ammesso i fatti e si è respinta la ricostruzione giuridica proposta dalla difesa secondo cui, in assenza di incontri con la persona offesa o di induzione a pratiche di autoerotismo o altre pratiche sessuali via chat, sarebbe difettato l’atto sessuale volto al soddisfacimento dei propri impulsi, potendo la condotta ricondursi, al limite, nell’alveo dell’art. 609-undecies o 600-bis c.p..

Il Tribunale del riesame ha ricordato che la violenza sessuale risultava pienamente integrata, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, quando gli atti sessuali coinvolgessero la corporeità sessuale della persona offesa e fossero finalizzati e idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale. Nello specifico, ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato nell’induzione allo scambio di foto erotiche, nella conversazione sulle pregresse esperienze sessuali ed i gusti erotici, nella crescente minaccia a divulgare in pubblico le chat.

La decisione è solida e ben motivata, in linea con la giurisprudenza di legittimità, sebbene in taluni casi condotte siffatte sono state sussunte sotto la forma del tentativo.

Ed invero, Cass., Sez. 3, n. 8453 del 14/06/1994, Mega, Rv. 198841 – 01 ha qualificato come tentativo di violenza carnale (e non come diffamazione aggravata) il fatto di chi, minacciando – e poi attuando la minaccia – di inviare ai parenti di una donna foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti di costringerla ad ulteriori rapporti sessuale, non rilevando l’assenza di qualsivoglia approccio fisico, in quanto con l’effettuazione della minaccia, diretta a costringere la persona offesa alla congiunzione, iniziava comunque l’esecuzione materiale del reato; analogamente Cass., Sez. 3, n. 12987 del 03/12/2008 (dep. 2009), Brizio, Rv. 243090 – 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l’univoca intenzione dell’agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall’altro, l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima (fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo).

Più recentemente Cass., Sez. 3, n. 19033 del 26/03/2013, L., Rv. 255295 01 ha affermato, con ampi riferimenti alla giurisprudenza già formatasi sul tema, che nella violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l’autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. Ha ravvisato l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater c.p. nella condotta di richiesta ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione, Cass., Sez. 3, n. 17509 del 30/10/2018, dep. 2019, D., Rv. 275595 – 01.

Nello specifico il Tribunale del riesame ha valorizzato anche gli aspetti di contesto sulla persistente dolosa strumentalizzazione dell’inferiorità della vittima da parte dell’agente (Cass., Sez. 3, n. 15412 del 20/09/2017, dep. 2018, C., Rv. 272549).

Benchè il difensore abbia precisato in udienza che il suo assistito era stato sottoposto agli arresti domiciliari, un’ultima considerazione va spesa sull’adeguatezza della misura cautelare, la rinuncia del motivo a verbale non essendo rituale.

Osserva il Collegio che gli argomenti usati dai Giudici del riesame – la circostanza che l’indagato avesse perpetrato le stesse condotte nei confronti di altre minori, dimostrando di non saper controllare le proprie pulsioni, di lavorare all’estero e di non essere rientrato specificamente per consegnarsi alle forze dell’ordine, di poter continuare a minacciare le vittime nonchè reiterare le condotte delittuose a mezzo l’uso di strumenti informatici – sono logici e razionali ed hanno ben giustificato la conferma della misura della custodia cautelare in carcere.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

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