Il balcone è di proprietà esclusiva dell’appartamento: le spese di manutenzione sono a carico del singolo
L’Avv. Paolo Pecorario segnala questa interessante sentenza in materia condominiale molto utile nelle ipotesi di ristrutturazione degli edifici condominiali, alla luce del cd. “bonus facciate” ovvero del nuovo sistema di sconto fiscale previsto dallo Stato per la ristrutturazione degli edifici condominiali. Al riguardo si ricorda che, è possibile recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza alcun limite massimo di spesa.
Ebbene, la VI° Sez. della Cassazione Civile con la sentenza n.7042 del 12/03/2020, ha precisato che in tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, “quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”. A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell’appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. E, l’assemblea condominiale non può prendere decisioni che riguardano i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti.
Per approfondimenti in merito potete contattare direttamente l’Avv. Paolo Pecorario
Lascia un commento