Coronavirus: spostarsi senza motivo è un reato
Avv. Marco Trasacco | Le sanzioni penali previste nel caso di violazione delle disposizioni adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – c.d. Coronavirus (con particolare riferimento agli spostamenti ed al reato previsto e punito dall’art. 650 c.p. | Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).
N.B. successivamente alla pubblicazione del presente articolo, il quadro normativo è mutato con l’entrata in vigore del decreto legge il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato il 25 marzo 2020 sulla G.U. n. 79, entrato in vigore il 26 marzo 2020 (cfr. vedi sommario).
Una breve premessa in ordine ai provvedimenti adottati
E’ ben nota a tutti la recente diffusione del virus COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) che sta impegnando incessantemente il Governo ed il Sistema Sanitario Nazionale, secondo le rispettive competenze, per contrastare ed arginare l’evidente allarme epidemiologico nell’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari.
In questi giorni frenetici abbiamo assistito ad un’evidente, quanto caotica, “proliferazione” normativa il cui frutto è stato senz’altro l’adozione di disposizioni e raccomandazioni nonché l’imposizioni di divieti con il precipuo fine di contrastare la diffusione del virus nell’interesse del bene primario della salute.
Alla dichiarazione dello stato d’emergenza del 31 gennaio 2020 ha fatto seguito l’adozione di decreti-legge , di sette decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di decine di ordinanze e di circolari del Ministro della Salute, di decine di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile ed, infine, di numerose ordinanze regionali e comunali (tra le quali segnalo, per la sua invasività, l’ordinanza n. 15 del 2020 della Regione Campania che prevedeva, al momento della sua adozione, limiti alla libertà di circolazione persino più rigorosi rispetto ai provvedimenti statali).
Si rinvia al sito ufficiale del Governo per la consultazione completa di tutte le ordinanze (http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252) e di una cronistoria delle stesse (http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968).
Ebbene, da una complessiva lettura di tali provvedimenti, traspare, con palese evidenza, che le predette Autorità hanno, in primo luogo, accoratamente rivolto al popolo italiano un generale appello al buon senso civico invitando tutti ad una necessaria, quanto doverosa, collaborazione.
Da qui è nata la ben nota campagna #iorestoacasa promossa dal Governo con il Ministero della Salute e la Protezione Civile al fine di responsabilizzare tutti i consociati al rispetto delle regole imposte – ed in particolare all’importanza di RESTARE A CASA – nell’auspicabile prospettiva che ciò possa contenere l’attuale espansione infettiva e prevenire l’ulteriore diffusione del virus.
Il Governo Italiano, ovviamente, non ha fatto solo riferimento (ed affidamento) al senso civico dei destinatari dei predetti provvedimenti, ma è ricorso alla indiscutibile, quanto necessaria, efficacia deterrente dalla sanzione penale.
In buona sostanza, a tutti i cittadini italiani sono state imposte limitazioni agli spostamenti salvo comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute o per altre necessità (con alcune differenze dovute alle disposizioni, più o meno restrittive di quelle statali, adottate dai vari Governatori delle singole Regioni nonchè dai Sindaci dei vari Comuni).
In particolare, solo per citare alcune restrizioni agli spostamenti:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020
Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020
Cosa rischia chi viola gli obblighi previsti dai Dpcm e dai vari provvedimenti adottati dalle Regioni e dai Comuni?
La condotta dei contravventori è sanzionata con le pene dell’articolo 650 codice penale.
Già con il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 3, comma 4, è stato previsto che «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale».
L’applicabilità dell’art. 650 c.p. si estende, dunque, anche a tutte le altre misure adottate per contrastare il virus, quali ad esempio le ordinanze del Ministero della Salute concernenti la materia igienico-sanitaria e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni attuative del suddetto decreto-legge nonchè alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco (così, come tra l’altro, si legge nelle stesse ordinanze emesse che contengono chiari riferimenti alla norma in questione).
Quali pene prevede l’art. 650 Codice penale?
L’art. 650 c.p. prevede quanto segue:
Si tratta, dunque, di un reato contravvenzionale per il quale è prevista una pena alternativa: “l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro”.
E’ doverosa – quanto forse superflua – una precisazione: seppur la norma in questione fa riferimento anche ad una pena pecuniaria e, cioè, all’AMMENDA, NON si tratta di una violazione del codice della strada.
In buona sostanza, si tratta sempre di una sanzione penale che comporterà a carico del contravventore la nascita di un procedimento penale e, laddove non ci si attivi per apprestare le dovute difese tecniche, potrebbe comportare una condanna penale definitiva (in altri termini “macchiare” la fedina penale).
Cosa accade in concreto quando si viene fermati?
Al trasgressore, dopo essere stato fermato, controllato ed identificato dalle autorità, verrà verosimilmente rilasciato il c.d. “verbale di invito ad eleggere o a dichiarare domicilio per le notifiche e di nomina del difensore di fiducia” che, in seguito, sarà trasmesso alla competente Procura della Repubblica del luogo ove il reato si è consumato dando luogo alla nascita di un procedimento penale a carico del soggetto identificato e controllato.
Il Pubblico Ministero, poi, potrà richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della pena pecuniaria, l’ammenda di cui si è parlato in precedenza in quanto, trattandosi di un reato contravvenzionale, può essere perseguito con un procedimento speciale previsto e disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p. (c.d. decreto penale di condanna – in ogni caso non è esclusa l’ipotesi di un seguito diverso del procedimento) .
In altri termini, qualora il Gip emetta il decreto penale di condanna, il contravventore riceverà, presso la propria abitazione o presso il domicilio precedentemente eletto, l’atto in questione nel quale leggerà la condanna pecuniaria inflittagli.
Si deve pagare subito l’ammenda? Cosa bisogna fare?
E’ evidente che il trasgressore avrà necessità di rivolgersi ad un difensore di fiducia che valuterà il da farsi e potrà apprestare una specifica difesa nell’interesse del suo assistito.
In ogni caso, è necessario sapere che il decreto penale di condanna appena ricevuto NON costituirà “ancora” una CONDANNA DEFINITIVAe non comporterà l’obbligo di immediato pagamento della somma indicata.
Tale provvedimento, infatti, contiene – tra le altre cose – l’avviso che l’imputato trasgressore può proporre opposizione entro quindici giorni dalla notifica dello stesso.
Mediante l’opposizione l’imputato può chiedere di essere giudicato secondo gli altri riti previsti dal codice di procedura penale (giudizio immediato, giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta delle parti) e, ove possibile, di essere ammesso all’oblazione.
Quest’ultimo istituto rappresenta, in buona sostanza, il profilo più importante perchè, in estrema sintesi, nel caso di cui all’art. 650 c.p. – il trasgressore (imputato\indagato) potrà CHIEDERE l’oblazione ed, in concreto, essere ammesso al pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione in questione ed, in seguito, dopo l’avvenuto pagamento della somma, ottenere la pronuncia di una dichiarazione di estinzione del reato.
In altri termini:
- il pagamento dell’ammenda irrogata con il decreto penale di condanna, di fatto, costituirà a tutti gli effetti – nonostante il pagamento – una condanna penale vera e propria;
- il pagamento dell’ammenda a seguito di richiesta di oblazione, invece, comporterà, all’esito della procedura, una dichiarazione di estinzione del reato e conseguentemente la “fedina penale” resterà pulita.
E’ possibile che al trasgressore venga sequestrata l’auto o il mezzo su cui viaggiava?
La Procura presso il Tribunale di Parma, tramite circolare inviata alle forze dell’ordine, “ha proposto” un nuovo e forte deterrente agli spostamenti ingiustificati durante l’emergenza sanitaria ed, infatti, ha evidenziato la possibilità, in alcuni casi, di sottoporre a sequestro preventivo il veicolo condotta da chi viene scoperto a uscire dal proprio Comune senza un comprovato motivo di salute, lavoro o necessità.
Tale misura si aggiunge alla denuncia penale per violazione dell’art. 650 del Codice penale.
In particolare, nella circolare si legge:
Il veicolo sequestrato verrebbe affidato in custodia allo stesso conducente il quale, però, non potrà più usufruirne:
Nello specifico, si tratta di una direttiva che, pur non essendo vincolante (e non certo esente da critiche sotto un profilo strettamente giuridico), può costituire un orientamento da seguire per le altre Procure.
Il trasgressore può incorrere in sanzioni penali più gravi?
La risposta è SI!
La fattispecie penale prevista dall’art. 650 c.p. ha un’applicazione residuale e, cioè, la stessa si applica solo quando le condotte illecite riscontrate dall’autorità competente non siano riconducibili a reati più gravi.
A titolo meramente esemplificativo, non è esclusa, in alcuni casi, la configurabilità di altri reati quali le lesioni personali colpose, l’omicidio colposo o, ancora, i delitti colposi contro la salute pubblica così come è evidente che, qualora il dichiarante attesti il falso circa i motivi del proprio spostamento o renda dichiarazioni non veritiere circa le proprie generalità, potrebbe essere punito con le pene più gravi previste dai reati di cui agli artt. 483 e 495 c.p..
Il decreto legge in questione ha riformato l’intero assetto normativo e sanzionatorio evidentemente sulla scorta del limitato effetto deterrente della (oblabile) contravvenzione di cui al’art. 650 c.p e di una probabile difficoltà di gestire i relativi procedimenti da parte degli uffici giudiziari.
In buona sostanza, è stata eliminata la sanzione penale per chi viola i divieti di spostamento introducendo una MULTA, cioè una sanzione amministrativa, perfettamente identica a quella prevista per la violazione delle norme del codice della strada, evidentemente ritenuta dal Governo più onerosa a livello economico e, dunque, in grado di avere un’efficacia deterrente maggiore.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro.
Si riporta integralmente il testo di interesse:
Infine, il decreto legge prevede che anche le precedenti denunce, cioè quelle elevate prima dell’entrata in vigore (26.03.2020) del decreto legge saranno convertite in sanzioni amministrative.
In altri termini, per i procedimenti penali pendenti, la Procura dovrà disporre la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa (salvo che sia stato già emesso il decreto penale di condanna o altri provvedimenti):
Ci sono ancora condotte punite con la sanzione penale?
La risposta è SI!
In particolare, laddove il soggetto violi il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus” sarà penalmente responsabile ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie (appositamente modificato con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro) – sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave.
In seguito il testo degli articoli richiamati:
Non esitare! Contatta subito l’Avv. Marco Trasacco:
L’Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord ed il suo studio ha sede in Aversa (Caserta) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Opera, prevalentemente, ma non solo, presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord (Aversa), Nola nonchè il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed altro.
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