Omicidio Stradale – Tutela ed assistenza legale

Omicidio Stradale – Tutela ed assistenza legale

 

 

 

 

L’omicidio stradale 


L’omicidio stradale in passato rientrava nell’ipotesi generale di omicidio colposo, ma oggi è riconosciuto come un reato autonomo dal Codice Penale. In particolare, il settore dei reati stradali è stato negli ultimi anni oggetto di frequenti interventi legislativi, basti pensare alla legge n. 41/2016, che ha disciplinato i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La legge prevede esplicitamente che può essere accusato di omicidio stradale chi abbia causato la morte di una persona con un incidente a seguito dalla violazione delle norme del Codice della Strada.

Accanto alla ipotesi base, la Legge considera anche ipotesi più gravi di violazione che hanno portato ad un incidente mortale, che ovviamente comportano pene più severe. Una è l’ipotesi di chi era alla guida sotto effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza grave. L’altra è l’ipotesi in cui l’evento mortale sia avvenuto a causa di guida in stato di ebbrezza più lieve o dopo determinate condotte pericolose in base a quello che stabilisce il Codice della Strada: si tratta, ad esempio, dell’eccesso di velocità oltre determinati limiti, dell’inversione di marcia a rischio, o della guida contromano.


Consulenza legale in materia

Sei stato accusato di un omicidio stradale? Sei stato vittima di un reato stradale? Hai perso una persona cara a causa della guida spericolata di qualcuno? Ritieni che l’accusa di omicidio colposo sia ingiusta? Stai cercando assistenza legale?

L’Avvocato MARCO TRASACCO offre puntuale consulenza in ordine alle migliori scelte processuali da effettuare in relazione ai singoli casi concreti ed assistenza in sede processuale sia alle persone offese dai reati stradali (costituzione di parte civile), sia a chi ne risulti imputato, garantendo altresì la collaborazione di esperti consulenti (medici legali, medici tossicologi, ingegneri esperti di ricostruzioni cinematiche del sinistro).

L’Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord ed il suo studio ha sede in Aversa (Caserta) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Opera, prevalentemente, ma non solo, presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord (Aversa), Nola nonchè il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed altro. 

E’ iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) presso i predetti Tribunali nonché abilitato al patrocinio avanti le Corti Superiori (Cassazionista).

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Un grave incidente stradale è un evento violento e traumatico sia per la vittima che per chi causa l’incidente.

I soggetti coinvolti, purtroppo, possono riportare lesioni gravi e/o danni permanenti che possono stravolgere una vita e comportare notevoli ripercussioni psicologiche conseguenti ai traumi anche per un lungo periodo.

Spesso, poi, la rielaborazione del trauma è un percorso che non riguarda il singolo individuo, ma l’intero sistema familiare di riferimento; in caso di morte di un figlio, di una madre, di una sorella o di un padre, improvvisamente tutti i membri della famiglia vengono esposti al rischio di processi di traumatizzazione secondari che possono portare allo stravolgimento dell’identità e degli scopi stessi della famiglia. 

Per questo un sostegno professionale è fondamentale.

Lo Studio offre la possibilità, alle vittime dirette ed indirette, di essere affiancate e sostenute psicologicamente da un professionista psicoterapeuta.

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marco trasacco


L'Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord e nel corso degli anni, ha approntato consulenza e difesa nell'ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. E' un Avvocato Penalista abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione (Cassazionista).

Esercita innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale e, prevalentemente, presso uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Napoli (tra cui Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di Nola, di Napoli Nord (Aversa), Tribunale di Napoli e Tribunale per i Minorenni di Napoli).

E' particolarmente attento alla tutela e difesa dei meno abbienti ed è inscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio). 

Attraverso l’Istituto del Gratuito Patrocinio, anche chi dispone di un basso reddito potrà tutelare pienamente i propri diritti. Si tratta, dunque, di assistenza gratuita (Avvocato Gratis) e, cioè, a spese dello stato.

E' particolarmente impegnato nei cosiddetti delitti intrafamiliari e, cioè, nei c.d. reati di maltrattamenti in famigliaviolenza domestica, percosse, lesioni, atti persecutori, violenza sessuale, omicidio e  atti persecutori (stalking).

Si occupa con competenza e professionalità del diritto di famiglie e di diritto penale minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie, tra le quali:

Ulteriori ambiti di interventoseparazione giudiziale e consensuale, divorzio, nullità \ annullamento matrimonio, revisione delle condizioni di separazione e divorzio, riconciliazione dei coniugi separati, convivenze e unioni civili : le possibili tutele dei partner non sposati, regime patrimoniale legale della famiglia, accordi matrimoniali, le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, il diritto agli alimenti per l’ex coniuge, l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, ordini di protezione contro gli abusi familiari, adozioni e affidamento minori, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, decadenza dalle responsabilità (potestà) genitoriale.

Art. 589 bis - Omicidio stradale 


[I] Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.

[II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.

[III] La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

[IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. [V] La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

[VI] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.

[VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.

Art. 590 bis - Lesioni personali stradali gravi o gravissime 


[I] Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

[II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

[III] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

[V] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi': 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[VI] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.

[VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.