Codice Rosso: il marito allontanato che non se ne va da casa rischia fino a tre anni di carcere

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Avv. Marco Trasacco | Codice Rosso: Il nuovo art. 387-bis c.p. introdotto dalla Legge n. 69/2019 punisce chi viola i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o si avvicina ai luoghi frequentati dalle vittime.A partire dallo scorso 9 agosto è entrato in vigore il c.d. Codice Rosso (Legge n. 69/2019 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere“).

Il nuovo art. 387-bis c.p.

Tra i nuovi reati introdotti dal legislatore v’è quello disciplinato dall’art. 387-bis c.p., avente a oggetto la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si riferisce alla violazione degli obblighi e dei divieti derivanti dall’applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter) o della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

L’art. 282-bis si riferisce al provvedimento che prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

L’art. 282-ter, invece, richiama il provvedimento con cui il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Ebbene, chi non rispetta le prescrizioni imposte dal giudice rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace anche chi non rispetta quanto stabilito dall’ordine di cui all’art. 384-bis del codice di procedura penale.

Quest’ultima disposizione consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero (scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica) l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di una serie di delitti (es. violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti di familiari e conviventi, ecc.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

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