Maltrattamenti: necessaria una persistente azione vessatoria idonea a ledere la vittima

violenza domestica Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Print Friendly, PDF & Email

Avv. Marco Trasacco | Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima. 

Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia, ingiuria e percosse, posti in essere dall’imputato a distanza di tempo l’uno dall’altro ed in un arco temporale di circa undici mesi (Cassazione penale sez. VI, 09/10/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 07/02/2019), n.6126).

In seguito la sentenza per esteso.


  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. PETRUZZELLIS Anna        -  Presidente   -                     
Dott. TRONCI       Andrea      -  Consigliere  -                     
Dott. COSTANZO     Angelo -  rel. Consigliere  -                     
Dott. VILLONI      Orlando     -  Consigliere  -                     
Dott. VIGNA        Maria Sabin -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
            C.G., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. 
ANGELILLIS CIRO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
L'avvocato MONTEROSSO TIZIANA del foro di PALERMO quale sostituto processuale dell'avvocato BRANCATO ANGELO del foro di PALERMO 
difensore di fiducia della parte civile                 L.B.M.T. deposita conclusioni e nota spese. 
L'avvocato SARPI LUCIANO MARIA del foro di PALERMO difensore di 
fiducia di             C.G. insiste nell'accoglimento dei motivi di 
ricorso. 
            RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1539/2018, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo a C.G. ex art. 572 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 per avere maltrattato la moglie ingiuriandola, minacciandola e percuotendola (capo A) e ex artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576 c.p.p., nn. 2 e 5 e art. 577 c.p.p., per averle procurato le lesioni descritte nel capo B.

2. Nel ricorso di C. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere assolto il ricorrente quantomeno con la formula dell’art. 530 c.p.p., comma 2, – dal reato di maltrattamenti descritto nel capo A e per non avere adeguatamente motivato, sia quanto all’elemento oggettivo della abitualità dei comportamenti sia quanto al correlato elemento soggettivo costituito dal dolo unitario, trascurando, in particolare: la brevità della durata della condotta ((OMISSIS)) in proporzione a un matrimonio durato quattordici anni; il fatto che la persona offesa, pur dopo avere presentato querela e depositato una istanza di separazione omologata come consensuale, ha continuato a convivere con il marito; la mancanza di referti di lesioni e l’essere stati i fatti ricostruiti solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.

1.1. L’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano attuati per un tempo prolungato, bastando, invece, la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando – data la natura abituale del reato – che durante lo stesso periodo la condotta dell’imputato sia stata, in alcune fasi, corretta (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253041; Sez. 5, n. 2130 del 09/01/1992, Rv. 189558).

Nel reato abituale, il dolo non richiede – a differenza che nel reato continuato – la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate: basta la consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività delittuosa, già attuata in precedenza, idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. In particolare, il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima: basta la coscienza e la volontà di persistere in un’attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. In altri termini: la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia non implica l’intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, a una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria (ex multis: Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, Rv. 246915).

1.2. La Corte di appello ha ricostruito le condotte materiali dell’imputato adeguatamente valutando la “spontaneità, costanza, specificità e assenza di intrinseche contraddizioni” (pag. 4) nelle dichiarazioni della persona offesa, e i riscontri alle stesse offerti dalle foto che mostrano le escoriazioni e le ecchimosi che la persona offesa afferma procurategli da C., dal referto medico del 29/10/2014 attestante le lesioni descritte nel capo B, dalle dichiarazioni del fratello della persona offesa (che ha affermato di averle prestato assistenza in occasione di una aggressione), da una parziale ammissione dell’imputato (che ha ammesso di avere minacciato di tagliarle la faccia brandendo un coltello), dal contenuto degli sms inviati da C. alla moglie.

Tuttavia, la motivazione della sentenza risulta carente in relazione alla prova della abitualità delle condotte, requisito necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti e questione già oggetto delle deduzioni sviluppate nell’atto di appello contro la sentenza di primo grado.

Vale rimarcare che, per essere abituali, le condotte non devono essere sporadiche (Sez. 6, n. 8953 del 21/06/1984, Rv. 166250; Sez. 6, n. 1084 del 08/10/1970, Rv. 115947).

Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si ricava che, nell’arco di tempo che va dal (OMISSIS), tre sono stati gli episodi temporalmente fra loro non particolarmente distanti ma neanche propriamente contigui – integranti la condotta materiale ascritta a C. e da lui rivolta contro la moglie: le minacce rivolte alla moglie (OMISSIS); le percosse (OMISSIS) le ingiurie e le percosse del (OMISSIS).

Al riguardo, la Corte di appello – limitandosi a ripetere gli analoghi apodittici assunti contenuti nella sentenza di primo grado – ha considerato che le violenze e le minacce attuate da C. nei confronti della moglie “per la loro reiterazione per un consistente arco di tempo, contribuiscono a caratterizzare la condotta tenuta dall’imputato come abituale” e, allo stesso modo, quanto all’elemento soggettivo del reato, ha osservato che la piena coscienza e volontà dell’azione “risulta evidente, a tenore della connotazione della condotta dell’imputato come emergente dal racconto della vittima” (p. 5).

Manca, pertanto, nella motivazione della sentenza impugnata una argomentazione che raccordi puntualmente – alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati sub 2) – le singole condotte, individuando esplicitamente un atteggiamento volitivo che non si risolva in manifestazioni, seppur ripetute, di contingente aggressività, ma comprovi il consapevole perseverare in condotte lesive della dignità della persona offesa (Sez. 6, n, 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042; Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, Rv. 246915).

Potrebbe rilevare – in questa prospettiva – anche una meno generica collocazione temporale delle minacce di morte e dei messaggi contenenti frasi volgari la cui esistenza la sentenza trae dalle dichiarazioni accusatorie della persona indicandole semplicemente come avvenute “nel corso del tempo” (p. 4).

Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, per lo svolgimento del quale conducente risulta – se gli elementi di valutazione acquisiti lo consentono – una analisi delle cause che di caso in caso produssero le condotte nel periodo temporale oggetto dell’imputazione e che va condotta a parte subiecti, con riferimento all’atteggiamento volitivo dell’agente, e, a parte obiecti, con riferimento alla lesione del bene giuridico tutelato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2019

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ARGOMENTO? HAI NECESSITA’ DI PARLARE CON UN AVVOCATO?

Non esitare! Contatta subito l’Avv. Marco Trasacco:

333.1751327  | WhatsApp , 

  studiolegale@marcotrasacco.it  

Avv. Marco Trasacco on EmailAvv. Marco Trasacco on FacebookAvv. Marco Trasacco on LinkedinAvv. Marco Trasacco on RssAvv. Marco Trasacco on Twitter
Avv. Marco Trasacco
Avv. Marco Trasacco
Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.