Perché il verbale d’assemblea deve contenere la chiara indicazione del nome dei condomini partecipanti e del loro voto?
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1136 c.c.
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.
Il verbale, quindi, è il documento nel quale sono riportate le votazioni concernenti gli argomenti posti in discussione in assemblea e le eventuali dichiarazioni che i condomini hanno chiesto fossero inserite.
Non esiste una regola standard di verbalizzazione delle deliberazioni, o meglio non esiste una norma legislativa che disciplini il contenuto di questo documento; tuttavia, in considerazione della sua funzione, è intuibile che esso debba contenere alcune indicazioni essenziali ad assolverla.
La Cassazione, che è intervenuta in diverse occasioni sull’argomento, ha avuto modo di specificare che “ non è conforme alle disposizioni dettate in tema di condominio negli edifici concernenti l’assemblea e, specificamente, la formazione degli atti nel collegio, la delibera per la cui approvazione, in occasione delle singole votazioni, l’assemblea si limita a prendere atto del risultato della votazione, sulla base del numero dei votanti, e omette di individuare nominativamente i singoli condomini favorevoli o contrari e le loro quote millesimali (e di questi elementi non da atto analiticamente a verbale). La deliberazione, siccome contraria al disposto dell’art. 1137 cod. civ., deve ritenersi annullabile, su impugnazione dei condomini dissenzienti entro il termine di. trenta giorni (Cass. 19 ottobre 1998 n. 10329, sul vizio di annullabilità, in senso conforme, Cass. SS.UU. n. 4806/05).
La ragione di questa presa di posizione è intuibile: essa “ risponde all’evidente necessità di verificare l’esistenza della maggioranza prescritta dall’art. 1136, commi 2,3, e 4 ce, ai fini della validità della delibera, tale indicazione è inoltre necessaria in relazione al potere di impugnativa della delibera, riservato ai soli condomini assenti o dissenzienti ed alla verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi” (Trib. Milano 8 novembre 2011 n. 13255).
Ad ogni buon conto è sempre bene tenere presente che ciò che dev’essere salvaguardato è la chiarezza del contenuto della deliberazione e l’individuazione dei votanti ai fini della verifica delle maggioranze e di eventuali conflitti d’interesse.
In tal senso è stato affermato che “ non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dal’’art. 1136 c.c.(sent. 10 agosto 2009 n. 18192)” (Cass. 19 novembre 2009 n. 24456).
In pratica è inutile richiamare rigidi schematismi se il verbale contiene tutte le informazioni utili a comprendere chi ha deliberato che cosa.
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