Cannabis Light: per le SS.UU. della Cassazione la commercializzazione è reato
Avv. Marco Trasacco | Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione con informazione provvisoria numero 15 in data 30 maggio 2019 hanno stabilito che la commercializzazione di cannabis sativa L e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016.
In particolare, il legislatore italiano, nel recepire la normativa in materia dell’Unione Europea, con la legge n. 242 del 2016 aveva stabilito la lecita coltivazione della cannabis con un Thc (la molecola responsabile degli effetti psicoattivi della cannabis) dallo 0,2 allo 0,6 per cento.
La questione prima di coinvolgere le Sezioni Unite era stata affrontata dalla quarta sezione che aveva negato la possibilità della vendita e della cessione e con una propria ordinanza del 27 febbraio scorso aveva chiesto la remissione innanzi all’adunanza plenaria della Corte.
Secondo, le Sezioni Unite, dunque, la legge di riferimento consente la produzione della cannabis light, ma non la vendita e la cessione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati dalla cannabis come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina:
…la commercializzazione di cannabis sativa L e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante
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