E’ reato creare account online a nome altrui
Avv. Marco Trasacco | Per la Cassazione commette il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) il soggetto che apre un account on-line a nome di altri. L’eventuale consenso iniziale dell’intestatario, precisano i Giudici, non funge da scriminante se l’imputato prosegue nell’uso dell’account a sua insaputa (Cass. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7808 Anno 2019).
L’art. 494 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Nel caso in questione, l’imputato, non potendo figurare come intestatario di account, per essergli stato negato l’accesso da parte di ebay, ne apriva uno nuovo con le generalità del B. e si sostituiva allo stesso nell’effettuare diverse operazioni attraverso di esso.
La Cassazione precisa che non vi sono dubbi che tale condotta abbia indotto in errore; l’induzione in errore è in re ipsa dal momento che coloro che si sono interfacciati sul sito hanno necessariamente ritenuto di avere come interlocutore un soggetto diverso da quello reale.
Anche sotto il profilo del danno, è stato evidenziato che, in realtà, la norma richiede alternativamente il fine di recar danno ovvero quello di conseguire un vantaggio, di talchè non è affatto necessaria la dimostrazione che l’imputato abbia agito al fine di recare danno agli utenti di ebay, né tanto meno al B., essendo anche sufficiente che abbia operato sostituendosi all’altra persona, ovvero utilizzando il nome di questa, per conseguire un vantaggio, trattandosi di ipotesi alternative (vantaggio che può anche non essere di natura patrimoniale e che può consistere in una qualunque utilità apprezzabile sotto il profilo giuridico, nel caso di specie certamente sussistente, se si considera che diversamente l’imputato non avrebbe potuto operare su ebay).
Infine, si evidenzia che “…Né potrebbe avere valore scriminante il fatto che l’apertura del nuovo account sia intervenuta con consenso iniziale dell’intestatario, avendo l’imputato proseguito nell’utilizzo dell’account ( ed addirittura della carta pay-pall ) all’insaputa dell’intestatario per fini completamente diversi da quelli pattuiti (gioco d’azzardo ), sostituendosi a lui, utilizzando le sue generalità delle quali era venuto in possesso proprio in virtù degli accordi intercorsi…”.
In seguito la sentenza per esteso.
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