La truffa si consuma nel luogo e nel tempo in cui la vittima ha versato il denaro sulla postepay
Avv. Marco Trasacco | Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay“), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cassazione penale , sez. I , 17/10/2018 , n. 49988).In seguito la sentenza per esteso
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente –
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere –
Dott. MANCUSO Luigi Fabriz – Consigliere –
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –
Dott. CENTONZE A. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
G.I.P. del Tribunale di Cosenza nei confronti del Tribunale di Vasto;
Con l’ordinanza emessa il 04/05/2018 dal G.I.P. del Tribunale di
Cosenza;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di
Dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del
Tribunale di Vasto.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Cosenza sollevava conflitto di competenza negativo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Vasto il 19/11/2017.
Con quest’ultima ordinanza il Tribunale di Vasto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, dichiarandosi incompetente in ordine a una truffa telematica, realizzata da D.N. in danno di S.G., ponendo in vendita sul sito internet denominato “(OMISSIS)” un hard top per un’autovettura Suzuki Vitara, garantendone l’immediata disponibilità, ma senza consegnare il bene all’acquirente nonostante il pagamento della somma di 350,00 Euro, effettuato tramite la ricarica di una carta postepay.
Tale reato, secondo l’originaria contestazione, era stato commesso a (OMISSIS).
Il Tribunale di Vasto, nel trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, si dichiarava incompetente a procedere nei confronti di D.N. sul presupposto che il delitto di truffa contrattuale realizzata on line si consuma nel luogo dove l’agente consegue l’ingiusto profitto e non già in quello dove lo stesso percepisce il pagamento della persona offesa.
Ricevuti gli atti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avanzava richiesta di archiviazione, ritenendo che la denuncia presentata dalla persona offesa riguardava “una controversia con valenza esclusivamente civilistica”.
A sua volta, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, dopo la presentazione della richiesta di archiviazione e la fissazione dell’udienza di cui all’art. 409 cod. proc. pen., sollevava conflitto di competenza negativo, rilevando che, nel caso di specie, doveva ritenersi competente il Tribunale di Vasto, che era stato originariamente investito a decidere sulla posizione di D. dall’ufficio requirente vastese.
A sostegno di tale declinatoria di competenza, si evidenziava che costituiva espressione di un orientamento consolidato il principio secondo cui nei delitti di truffa, laddove il profitto è percepito mediante accredito su carte di pagamento ricaricabili, il luogo di consumazione del reato deve individuarsi in quello in cui la persona offesa procede al versamento del denaro sulla carta, in conseguenza del quale l’agente ottiene la disponibilità della somma accreditata (Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429).
Ne discendeva conclusivamente la competenza territoriale del Tribunale di Vasto, con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusavano la cognizione processuale del medesimo fatto loro deferito.
Nel caso in esame, tanto il G.I.P. del Tribunale di Cosenza quanto il Tribunale di Vasto negavano la propria competenza a decidere sulla truffa telematica eseguita da D.N. nei confronti di S.G., che secondo l’originaria contestazione, elevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, era stata commessa a (OMISSIS).
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato quello secondo cui: “Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima” (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526).
Tenuto conto di tali parametri ermeneutici, il luogo di consumazione del reato per cui si procede nei confronti del ricorrente deve essere individuato in (OMISSIS), che è quello in cui S.G. effettuava la ricarica della carta postepay intestata a D.N., che rientra nella competenza del Tribunale di Vasto.
Ne discende che, nel caso di specie, in assenza di incertezze sul luogo di consumazione del reato, pacificamente individuato a (OMISSIS), la competenza a decidere sulla vicenda in esame deve essere individuata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., comma 1, secondo cui: “La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”.
3. Per effetto di tali considerazioni, sussiste il conflitto negativo di competenza dedotto, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Vasto cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018
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